Corte di cassazione penale sez. I, 20 agosto 2014, n. 36052 (c.c. 23 maggio 2014)

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giur
10/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
[gettoni, ndr] agli autisti”. E’ ben chiaro, allora, che l’intera
attività espletata dalle guardie giurate presso il parcheggio
di Campogalliano, svolta nella sua globalità nell’interesse
dell’ente pubblico comunale e quale diretta promanazione
della volontà dello stesso (in base ai contenuti del contratto
di appalto) si conf‌igura come espletamento di un servizio
pubblico. Connotazione ancor più palese, quando si ricordi
(aspetto posto non a caso in risalto dalla sentenza di primo
grado, richiamata sul punto dalla Corte territoriale) che
le guardie giurate addette al parcheggio, dispongono di
una pur marginale potestà latamente certif‌icativa, essendo
alle stesse rimessa anche la previa valutazione del titolo
di accesso dell’utente al parcheggio e al relativo obbligo di
corrispondere o meno il pedaggio (sentenza Tribunale, p.
3: “...così attribuendo in sostanza alla guardia giurata una
potestà in ordine a chi potesse uscire dal parcheggio senza
pagare, ossia i clienti delle attività esentate, così esercitan-
do anche una funzione gestionale”).
In ragione delle considerazioni svolte sul peculiare
servizio espletato nella conduzione del parcheggio diviene
pressoché irrilevante la genetica veste dell’imputato (e
dei suoi colleghi) di guardia particolare giurata. Di tal
che può concludersi che il dipendente, sia esso guardia
giurata o non, di una società concessionaria della gestione
di un parcheggio comunale o di altro ente pubblico, che si
appropri delle somme versate dai conducenti di automezzi
fruitori del parcheggio, in quanto persona incaricata di un
pubblico servizio, commette il reato di peculato.
Sotto quest’ultimo prof‌ilo inconferenti si mostrano i
rilievi in punto di offensività della condotta lesiva del D’An-
gelo, i cui effetti pregiudizievoli per l’ente comunale sono
indiscutibili, la speciale tenuità dei singoli fatti appropria-
tivi compiuti dall’imputato essendo stata già debitamente
apprezzata con la concessione (in uno alle attenuanti ge-
neriche) della attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.
Al rigetto dell’impugnazione segue ex lege la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. I, 20 agosto 2014, n. 36052
(c.c. 23 maggIo 2014)
pres. sIotto – est. dI tomassI – p.m. canevellI (conf.) – rIc. arabI
Sicurezza pubblica y Stranieri y Ingresso e sog-
giorno illegale nel territorio dello Stato y Per via
marittima y Contrasto all’immigrazione clandestina
da parte dell’Autorità italiana y Competenza y Fatti-
specie in tema di contrasto da parte delle Autorità
italiane all’immigrazione clandestina via mare sup-
portata da soggetti operanti sul suolo nazionale e
perseguibili a titolo di favoreggiamento per il reato
in oggetto e per altri reati commessi in concorso
tra loro.
. In tema di contrasto all’immigrazione clandestina
per via marittima, deve ritenersi del tutto legittimo
l’esercizio, da parte dell’autorità italiana, di poteri co-
ercitivi reali e personali nei confronti di soggetti i quali
siano sorpresi in acque internazionali a bordo di una
nave priva di bandiera e di altri segni indicativi della
sua appartenenza ad un determinato Stato, quando a
tali soggetti sia addebitabile la violazione, commessa
in concorso con altri operanti nel territorio nazionale
(con conseguente applicabilità del disposto di cui
all’art. 6, comma secondo, c. p.), di leggi penalmente
sanzionate quali, nella specie, quelle che prevedono
il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clande-
stina e quello di associazione per delinquere f‌inalizzata
alla commissione di tale reato . (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 6; d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 9; d.l.vo 25 lu-
glio 1998, n. 286, art. 9 bis) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano editi
precedenti. Per utili riferimenti in materia, si vedano Cass. pen., sez.
I, 27 agosto 2013, n. 35587, in questa Rivista 2013, 988 e Cass. pen.,
sez. I, 14 agosto 2013, n. 35019, ivi 2013, 994. Per un inquadramento
del reato di immigrazione clandestina, v. Cass. pen., sez. I, 22 maggio
2012, n. 19355, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna; sul reato di
favoreggiamento all’immigrazione clandestina, v. Cass. pen., sez. I,
17 dicembre 2013, n. 50895, ibidem. In dottrina sul tema, v. F. PICCI-
CHÈ, Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
alla luce della Direttiva 2008/115/CE, in questa Rivista 2012, 712.
svolgImento del processo
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania,
investito ex art. 309 c.p.p. dalla richiesta di riesame del-
l’indagato Harabi Hani Abdal Qadir Saad, ha confermato
l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in
data 16 settembre 2013 aveva applicato allo stesso la cu-
stodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione
ad una associazione per delinquere f‌inalizzata al favo-
reggiamento dell’immigrazione clandestina e di favoreg-
giamento, pluriaggravato, dell’immigrazione clandestina,
fatti commessi sino al 12 settembre 2013 ed accertati in
Catania.
1.1. In fatto, il Tribunale premetteva - per quanto inte-
ressa ai f‌ini del ricorso - che l’approdo in Italia, sulle coste
siracusane, di 199 emigranti di nazionalità siriana, avve-
nuto il 12 settembre 2013, si inseriva nell’attività oggetto
di una più vasta indagine avviata già da luglio dello stesso
anno (nell’ambito di procedimento n. 8749/2013) nei con-
fronti di una rete di soggetti italiani ed egiziani dedita a
procurare l’ingresso illegale in Italia di un elevato numero
di cittadini di alcuni paesi africani del medio oriente, a
scopo di lucro.
Più in particolare, le conversazioni telefoniche inter-
cettate nei giorni precedenti lo sbarco tra gli organizzatori
del traff‌ico in Egitto, e i basisti dimoranti in Italia (due
egiziani e un palestinese operanti in Siracusa e Vittoria, in
costante collegamento con i soggetti attivi in Egitto, uno
dei quali, peraltro, residente a Firenze), davano prova del-
l’esistenza di una struttura organizzata che continuativa-
mente procurava l’ingresso in Italia di cittadini stranieri,
nonché della riferibilità a detta organizzazione di pregres-
si e recenti sbarchi di migranti irregolari (di 88 cittadini

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