Corte di cassazione penale sez. VI, 27 agosto 2014, n. 36176 (ud. 19 novembre 2013)

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giur
10/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
discarico L. B., sia il tema dell’attendibilità complessiva
e specif‌ica del collaboratore di giustizia V. (le cui dichia-
razioni il Tribunale aveva in primo grado, invece, valutato
in maniera frazionata, pervenendo alla dichiarazioni di
responsabilità per il diverso reato di cui all’art. 96 D.P.R.
n. 361/57) andranno necessariamente riconsiderate in
occasione del giudizio di rinvio, in base al parametro di
riferimento normativo sopra ampiamente indicato.
4. All’annullamento della sentenza impugnata conse-
gue il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per
nuovo giudizio. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. vI, 27 agosto 2014, n. 36176
(ud. 19 novembre 2013)
pres. garrIbba – est. paolonI – p.m. scardaccIone (conf.) – rIc. d’angelo
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Incaricato di pubblico servizio y Guardia giu-
rata y È tale.
. Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio
e commette, quindi, il reato di peculato, il soggetto il
quale, essendo preposto, quale guardia giurata dipen-
dente della società concessionaria della gestione di un
pubblico parcheggio a pagamento, alla riscossione di
quanto dovuto dagli utenti di detto parcheggio, si ap-
propri del danaro da questi corrisposto. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 314; c.p., art. 357) (1)
(1) Nello stesso senso, si era già espressa Cass. pen., sez. VI, 17
maggio 1992, n. 650, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. In
senso analogo alla pronuncia in commento, si veda, inoltre, Cass.
pen., sez. VI, 28 giugno 2011, n. 25695, in questa Rivista 2012, 1033.
In merito alla qualif‌ica rivestita dalla guardia giurata nell’esercizio
delle sue funzioni di vigilanza, si veda inoltre Cass. pen., sez. VI, 7
giugno 2013, n. 25152, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. Per
utili riferimenti in merito al dipendente comunale che può assumere
la qualif‌ica di incaricato di pubblico servizio si veda Cass. pen., sez.
VI, 14 luglio 2004, n. 30799, in questa Rivista 2005, 1411.
svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
1. Con sentenza resa il 19 maggio 2008, all’esito di
giudizio immediato ex artt. 453 ss. c.p.p., il Tribunale di
Modena ha dichiarato Mario D’Angelo colpevole del delitto
di peculato continuato per essersi, in qualità di guardia
giurata dipendente della Nuova Emilpol s.r.l. appalta-
trice del servizio di vigilanza, gestione e riscossione del
parcheggio a pagamento per mezzi pesanti denominato
Piazzale delle Nazioni nell’area “doganale” del Comune
di Campogalliano, impossessato della somma di euro 4,00
corrisposta da ogni conducente di automezzo al momento
dell’uscita dal parcheggio. Condotta realizzata non conse-
gnando al conducente il gettone da inserire nella macchina
automatica per far sollevare la sbarra in uscita ovvero non
consegnandogli la ricevuta “partk-tir” e alzando la sbarra
con il telecomando in sua dotazione. Fatti commessi nel
maggio/giugno 2003 e accertati in 116 casi di parcheggio di
veicoli pesanti per un complessivo importo di euro 464,00
(euro 4 per 116). Concessegli le attenuanti generiche e
l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., il Tribunale ha con-
dannato il D’Angelo alla pena di un anno e nove mesi di re-
clusione e al risarcimento del danno (liquidato in misura
di euro 3.000,00) in favore del Comune di Campogalliano
costituitosi parte civile.
Acquisita in atti la sentenza con cui altri cinque col-
leghi dell’imputato dipendenti della Nuova Emilpol s.r.l.
hanno def‌inito ex art. 444 c.p.p. le proprie posizioni per gli
analoghi fatti di peculato loro contestati, il Tribunale ha
ritenuto - sotto il prof‌ilo della materialità dei fatti appro-
priativi pecuniari ascritti al D’Angelo - pienamente prova-
ta la sua responsabilità in base ai convergenti dati offerti,
oltre che dalle testimonianze degli uff‌iciali di p.g. autori
degli accertamenti (in particolare il maresciallo CC Oscar
Luciani): dai servizi di osservazione e videoripresa alle-
stiti nell’area di parcheggio e all’interno del gabbiotto de-
stinato alle guardie giurate (imputato osservato ricevere
il pagamento del parcheggio senza rilasciare il gettone o la
ricevuta, alzando personalmente la sbarra per consentire
l’uscita ai camionisti); dalle dichiarazioni dei camionisti
identif‌icati all’uscita dal parcheggio e non esentati dal
pagamento del ticket (esenzione prevista per i camion
transitanti verso la dogana o verso la società Modena
Terminal); dalle verif‌iche contabili comparative svolte at-
traverso i registri dei turni di servizio delle guardie giurate
addette al parcheggio, i registri giornalieri di gestione dei
gettoni del parcheggio e delle somme introitate, i registri
degli automezzi in transito (esentati e non dal ticket), i
registri delle ricevute rilasciate.
Sotto il prof‌ilo della qualif‌icazione giuridica della
condotta incriminata, il Tribunale non ha dubitato che al
D’Angelo vada attribuita la qualità di incaricato di pubbli-
co servizio e, quindi, di responsabile del contestato reato
di peculato per le indebite appropriazioni delle somme
riscosse. Ribadito che per costante indirizzo della S.C. le
funzioni di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari
e immobiliari svolta da guardie giurate sono qualif‌icabi-
li come servizio pubblico, il Tribunale ha rilevato che il
D’Angelo nel compimento dell’attività di vigilanza e sorve-
glianza del parcheggio e di riscossione del relativo ticket
(se dovuto) non si è limitato a mere mansioni esecutive o
d’ordine. Egli, in vero, ha per un verso controllato la rego-
lare uscita degli utenti dal parcheggio, verif‌icandone l’ob-
bligo o meno di corrispondere il ticket, e per altro verso
e contestualmente ha riscosso l’importo del ticket. Due
attività connesse o complementari implicanti anche una
gestione “funzionale” (non di semplice cassiere) del par-
cheggio in rapporto alla sua fruizione da parte degli utenti
(“potendo addirittura esprimere uno dei poteri della P.A.
di consentire la fruizione gratuita del parcheggio pub-
blico”).
2. Giudicando sull’impugnazione del D’Angelo, la Corte
di Appello di Bologna con sentenza del 23 settembre 2011
ha confermato la decisione di primo grado, disattendendo
le notazioni critiche espresse dalla difesa dell’imputato.

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