Corte di cassazione penale sez. VI, 29 agosto 2014, n. 36405 (ud. 3 giugno 2014)

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giur
Rivista penale 10/2014
LEGITTIMITÀ
12.3 A tali principi si è uniformata la Corte territoriale
rimarcando non solo la gravità dei fatti anche sotto il pro-
f‌ilo delle modalità esecutive, ma anche la loro reiterazione
e soprattutto la improntitudine e presunzione di impunità
con le quali l’X ha agito, sintomatiche di un elevato livel-
lo del dolo: si tratta di elementi negativi che valutati in
modo appropriato dalla Corte sono stati ritenuti, a ragio-
ne, ostativi al riconoscimento delle invocate circostanze
attenuanti generiche.
13. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Omissis).
corte dI cassazIone penale
sez. vI, 29 agosto 2014, n. 36405
(ud. 3 gIugno 2014)
pres. agrò – est. de amIcIs – p.m. canevellI (conf.) – rIc. porcheddu
Sottrazione o danneggiamento di cose sotto-
poste a pignoramento o a sequestro y Bene non
più sottoposto a sequestro y Per effetto dell’inter-
venuta revoca del medesimo con provvedimento
giudiziario y Conf‌igurabilità del reato y Esclusione y
Provvedimento non ancora eseguito y Irrilevanza.
. È da escludere la conf‌igurabilità del reato di cui all’art.
334 cod. pen. nel caso in cui taluna delle condotte ivi
indicate abbia avuto ad oggetto un bene da considerare
non più sottoposto a sequestro per effetto dell’intervenu-
ta revoca del medesimo con provvedimento giudiziario,
nulla rilevando che tale provvedimento non sia stato an-
cora eseguito né che esso sia stato adottato a seguito di
archiviazione e non (come previsto dall’art. 323 c.p.p.)
della pronuncia di sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 334) (1)
(1) Nel senso che è del tutto irrilevante, ai f‌ini della conf‌igurabilità
del reato in oggetto il fatto che il sequestro sia stato convalidato dal
pubblico ministero oltre il termine stabilito dall’art. 355 c.p.p., in
quanto solo la giuridica inesistenza del sequestro fa venire meno il
reato in questione; mentre eventuali cause di invalidità o di ineff‌i-
cacia di esso non autorizzano alcun atto di disposizione della cosa
sequestrata f‌ino a quando dette cause non siano state formalmente
riconosciute dal giudice che sia stato al riguardo investito attraverso
l’attivazione dei normali rimedi giuridici, v. Cass. pen., sez. VI, 26
agosto 1997, n. 7964, in questa Rivista 1998, 632 e Cass. pen., sez. VI,
4 giugno 1986, n. 4825, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
svolgImento del processo
1. Con sentenza del 31 gennaio 2013 la Corte d’appello
di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato
la sentenza del Tribunale di Nuoro del 13 novembre 2009,
che condannava Francesco Porcheddu alla pena di mesi
tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di
cui all’art. 334 c.p., accertato in Nuoro nel febbraio 2007,
per avere egli sottratto cinque macchine “videopoker” sot-
toposte a sequestro penale, delle quali era proprietario e
custode giudiziario (nominato con provvedimento del P.M.
presso il Tribunale di Nuoro in data 21 marzo 2005).
2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso
per cassazione il difensore del Rizzo, deducendo i seguenti
motivi di doglianza.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 191 e 63,
commi 1-2, c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione,
con riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, c.p.p., per
avere la Corte d’appello erroneamente affermato che,
all’epoca in cui vennero posti in essere gli atti relativi
all’esecuzione del provvedimento di archiviazione con dis-
sequestro dei beni sequestrati nei confronti di Francesco
Porcheddu, quest’ultimo non risultava indagato nell’am-
bito del procedimento penale n. 2195/02: unitamente a
Pischedda Carmelo, infatti, il ricorrente era stato inda-
gato relativamente ai reati di cui agli artt. 110, 718, 719,
comma 2, c.p., e su richiesta del P.M. era stata disposta
in data 11 ottobre 2006 l’archiviazione del procedimento
per la prescrizione del reato, seguita dal dissequestro e
dalla restituzione dei beni agli aventi diritto. Gli agenti
della Questura di Nuoro, in particolare, avrebbero dovuto
avvisare il Porcheddu della facoltà di farsi assistere da un
legale il 28 febbraio 2007, ossia quando si recarono per la
prima volta presso la struttura dove erano custoditi i beni
dissequestrati: avvisato della rilevanza penale delle sue
dichiarazioni in merito alla irreperibilità dei “videopoker”
egli avrebbe verosimilmente interrotto ogni altra attività
per ricercare quelli oggetto del provvedimento di dis-
sequestro.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 323 c.p.p
e 334, commi 1-2, c.p., poiché a fronte di un provvedimen-
to di dissequestro immediatamente esecutivo a far data
dall’11 ottobre 2006, solo il 28 febbraio 2007 la Questura
di Nuoro si attivava per dare esecuzione al su indicato de-
creto di archiviazione e dissequestro adottato dal G.i.p.,
con la conseguenza che l’attività svolta in epoca succes-
siva all’ordine del Giudice non consentiva di ritenere
accertata e realizzata in concreto la relativa fattispecie
incriminatrice, che disciplina solo i casi in cui le condotte
di sottrazione, soppressione, dispersione e deterioramen-
to abbiano ad oggetto un bene sottoposto a sequestro che
risulti ancora gravato dal vincolo nel momento in cui la
condotta viene accertata. Nel caso di specie, il vincolo era
cessato in data 11 ottobre 2006 e i fatti di cui all’imputa-
zione sono riferibili ad un arco temporale ricompreso fra
il 28 febbraio 2007 ed il 31 marzo dello stesso anno, con
la conseguente impossibilità di conf‌igurare anche il dolo
generico in capo all’imputato.
motIvI della decIsIone
3. Fondato, e assorbente rispetto alle residue doglianze
difensive, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, atte-
so che i beni in custodia, al momento dell’accesso presso
il magazzino dell’imputato, verif‌icatosi il 28 febbraio ed il
31 marzo 2007, erano stati oggetto di un provvedimento di
dissequestro e restituzione in favore degli aventi diritto,
adottato dal G.i.p. presso il Tribunale di Nuoro in data 11
ottobre 2006, che disponeva l’archiviazione del parallelo
procedimento penale e la restituzione degli atti al P.M.

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