Corte di cassazione penale sez. III, 3 settembre 2014, n. 36704 (ud. 27 marzo 2014)

Pagine889-895
889
Rivista penale 10/2014
Legittimità
corte dI cassazIone penale
sez. III, 3 settembre 2014, n. 36704
(ud. 27 marzo 2014)
pres. fIale – est. grIllo – rIc. X
Violenza sessuale y Elemento oggettivo y Abuso di
autorità y Nozione y Fattispecie in tema di violenza
sessuale perpetrata dal datore di lavoro della per-
sona offesa.
. In tema di violenza sessuale e con riferimento all’ipo-
tesi che essa sia compiuta con “abuso di autorità”, il
concetto di autorità non può essere inteso nel senso
formale di appartenenza del soggetto agente ad un
potere pubblico, dovendosi invece ritenere che esso si
estenda anche al caso in cui si tratti di soggetto inve-
stito di una qualsivoglia posizione di supremazia, pur
se derivata da rapporti di tipo privatistico (Fattispecie
nella quale l’agente era il datore di lavoro della persona
offesa). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 609 bis) (1)
(1) Sull’argomento la giurisprudenza non si esprime in modo unita-
rio. Nello stesso senso della pronuncia in epigrafe si veda Cass. pen,
sez. III, 22 maggio 2012, n. 19419, in questa Rivista 2013, 849 e sul
medesimo presupposto anche Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2009,
n. 2119, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna; di orientamento
contrario si dichiara invece Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2012, n.
6982, in questa Rivista 2012, 481, che sostiene come il concetto di
“abuso di autorità” debba considerarsi collegato necessariamente ad
una posizione autoritativa di tipo formale o comunque pubblicistica
che sia in grado di costringere il soggetto soccombente a compiere
atti sessuali; concorde con quest’ultima linea interpretativa anche
Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2012, n. 2681, ibidem, che esclude
che l’abuso idoneo ad invalidare il consenso della parte offesa possa
avere un’origine privatistica.
svolgImento del processo
1.1 Con sentenza del 14 giugno 2013 la Corte di Appello
di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice
per l’Udienza Preliminare Tribunale di Frosinone del 29
giugno 2012 che aveva dichiarato X colpevole del reato
continuato di violenza sessuale aggravata e di altri reati
minori (lesioni personali aggravate e sequestro di per-
sona) nei confronti di varie donne e soggetti minori di
sesso femminile, condannandolo, con la diminuente per il
rito e ritenuta la continuazione, alla pena complessiva di
anni sei di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge
ed al risarcimento del danno nei confronti della (unica)
parte civile costituita (omissis) riconosceva la circostanza
attenuante speciale di cui all’ultimo comma dell’art. 609
bis c.p. limitatamente alle condotte contestate in danno
della minore infraquattordicenne (omissis) e delle mag-
giorenni (omissis) riducendo, per l’effetto, la pena ad anni
quattro di reclusione e confermando nel resto.
1.2 Propone ricorso avverso la detta sentenza il no-
minato X deducendo articolati motivi che possono così
sintetizzarsi. Con il primo, legge per inosservanza ed erro-
nea applicazione della legge penale, in quanto la Corte di
merito avrebbe confermato la condanna per il delitto di le-
sioni contestato al capo B) pur in assenza della querela da
parte della vittima (omissis). Con il secondo motivo viene
dedotto analogo vizio con riferimento ai reati di cui ai capi
F) e G) per i quali la conferma della condanna è stata
pronunciata pur in assenza della procedibilità per i detti
reati per difetto della querela. Con il terzo motivo viene
denunciata carenza di motivazione per contraddittorietà
e illogicità manifesta - relativamente al reato di violenza
sessuale in danno di (omissis) - nel punto concernente le
conclusioni esposte nella consulenza biologica ed ancora
in ordine ai punti riguardanti la conferma della responsa-
bilità relativamente al detto episodio delittuoso anche con
riguardo al ritenuto abuso di autorità ed al diniego della
circostanza attenuante del fatto di minore gravità oltre
che alla errata qualif‌icazione in fattispecie consumata.
Con il quarto motivo viene dedotta altra violazione di leg-
ge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dei verbali
di sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona
offesa (omissis) (madre della predetta) il 2 marzo 2011.
Con il quinto motivo concernente le ipotesi criminose
indicate nei capi B) e C) - viene denunciato difetto di mo-
tivazione per contraddittorietà e carenza assoluta rispetto
alle censure specif‌iche sollevate con l’atto di appello as-
seritamente rimaste prive di risposta. Con il sesto motivo
viene denunciato, limitatamente alla ipotesi delittuosa
contemplata al capo F) (violenza sessuale in danno della
ventiduenne (omissis) contraddittorietà della motivazio-
ne con riguardo al riconoscimento effettuato dalla vittima
che avrebbe descritto caratteri somatici diversi da quelli
dell’imputato e diversi anche da quelli indicati dalle no-
minate (omissis) e (omissis). Con il settimo motivo viene
denunciata violazione di legge penale per erronea appli-
cazione della legge penale sostanziale in punto di qualif‌i-
cazione della condotta contestata al capo G). Con l’ottavo
- ed ultimo - motivo viene denunciato analogo vizio con
riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche tenuto conto della assoluta incensu-
ratezza dell’imputato.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT