Corte di cassazione penale sez. un., 22 luglio 2014, n. 32351 (ud. 26 giugno 2014)

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Rivista penale 10/2014
Contrasti
corte dI cassazIone penale
sez. un., 22 luglIo 2014, n. 32351
(ud. 26 gIugno 2014)
pres. santacroce – est. macchIa – p.m. destro (dIff.) – rIc. tamborrIno
Reato y Estinzione (Cause di) y Oblazione y Richie-
sta y Reato contestato insuscettibile di oblazione y
Possibilità di una diversa qualif‌icazione giuridica
compatibile con la concessione del benef‌icio y Ri-
chiesta di oblazione da parte dell’imputato y Neces-
sità y Mancata presentazione dell’istanza al giudice
procedente y Conseguenze.
. Ove la contestazione elevata nei confronti dell’impu-
tato faccia riferimento ad un reato per il quale non è
consentita né l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162
c.p. né quella speciale di cui all’art. 162-bis c.p., qua-
lora l’imputato ritenga non corretta la relativa quali-
f‌icazione giuridica del fatto e intenda sollecitare una
diversa qualif‌icazione che ammetta il procedimento
di oblazione di cui all’art. 141 disp. att. c.p.p., è onere
dell’imputato stesso formulare istanza di ammissione
all’oblazione in rapporto alla diversa qualif‌icazione
che contestualmente solleciti al giudice di def‌inire,
con la conseguenza che - in mancanza di tale richie-
sta - il diritto a fruire della oblazione stessa resta pre-
cluso ove il giudice provveda di uff‌icio, a norma dell’art.
521, comma 1, c.p.p., ad assegnare al fatto la diversa
qualif‌icazione che consentirebbe l’applicazione del be-
nef‌icio, con la sentenza che def‌inisce il giudizio. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 162; c.p., art. 162 bis; att. c.p.p., art.
141; d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44) (1)
(1) Con questa sentenza le SS.UU. sono state chiamate a risolvere
un contrasto giurisprudenziale in tema di oblazione. In particolare
il quesito sottoposto alle stesse è se la restituzione nel termine per
proporre la domanda di oblazione trovi applicazione solo nel caso
in cui la modif‌ica della imputazione avvenga ad opera del pubblico
ministero ovvero anche nella ipotesi in cui sia il giudice ad attribuire
al fatto una diversa qualif‌icazione giuridica, che consenta l’applica-
zione dell’oblazione, prescindendo dalla preventiva richiesta dell’im-
putato. A riguardo, in giurisprudenza, si sono evidenziati vari orien-
tamenti. Secondo quello prevalente, espresso dalle SS.UU. 2 marzo
2006, n. 7645, in questa Rivista 2006, 529 e riaffermato anche dalla
pronuncia in epigrafe, in assenza di modif‌ica della contestazione da
parte del pubblico ministero ed in presenza di una diversa qualif‌i-
cazione giuridica del fatto da parte del giudice, non avrebbe potuto
trovare applicazione la disposizione dell’art. 141, comma 4-bis, disp.
att. c.p.p. Secondo altro orientamento, sostenuto da Cass. pen., sez.
I, 27 gennaio 2005, n. 2610, ivi 2006, 366, relativamente al termine
per accedere all’oblazione prima dell’apertura del dibattimento, l’im-
putato non può dolersi dell’impossibilità di addivenire all’oblazione,
nel caso di derubricazione in reato oblabile di una contestazione in
origine preclusiva di detta causa estintiva, qualora non abbia tempe-
stivamente invocato la più favorevole qualif‌icazione giuridica del
fatto e, conseguentemente, la possibilità di essere ammesso all’obla-
zione stessa. Minoritario appare l’indirizzo di Cass. pen., sez. III, 15
settembre 1999, n. 10634, ivi 2000, 189, secondo cui, qualora, all’esito
del giudizio di primo grado, l’imputato venga dichiarato responsabile
di un reato che, a differenza di quello originariamente contestato,
rende possibile l’estinzione mediante oblazione, deve ammettersi
che la relativa domanda possa essere avanzata in sede di appello,
trovando in tal caso applicazione analogica la disciplina prevista
dall’art. 604, comma 7, c.p.p. per il caso in cui il giudice d’appello
riconosca erronea la reiezione della domanda di oblazione da parte
del giudice di primo grado. Inf‌ine, secondo un terzo orientamento,
qualora l’estinzione del reato per oblazione divenga possibile solo
in seguito alla modif‌ica dell’originaria imputazione disposta con la
sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, con la quale venga
inf‌litta la pena per il reato in essa ritenuto, il giudice, con la stessa
sentenza, deve rimettere in termini l’imputato per consentirgli di
presentare domanda di oblazione, ai sensi dell’art. 141 comma 4 bis
disp. att. c.p.p., subordinando l’eff‌icacia della condanna alla inutile
scadenza del termine assegnato o al mancato pagamento tempe-
stivo della somma dovuta; pertanto, se la procedura di oblazione si
perfeziona con il pagamento della somma dovuta, il reato deve essere
dichiarato estinto, ad istanza di parte, dal giudice dell’esecuzione,
competente ai sensi dell’art. 676 c.p.p., altrimenti la condanna divie-
ne eff‌icace ed eseguibile. In tal senso, v. Cass. pen., sez. II, 7 ottobre
2002, n. 33420, ivi 2003, 627, con nota di LUCA CREMONESI, Deru-
bricazione del reato in sentenza ed oblazione.
svolgImento del processo
1. Con sentenza del 9 maggio 2013, il Tribunale di Lec-
ce, sez. dist. di Maglie, ha dichiarato Tamborrino Emanue-
le del reato previsto dall’art. 44, lett. a), D.P.R. n. 380 del
2001, così modif‌icata la originaria imputazione dell’art.
44, lett. b), dello stesso D.P.R., condannandolo alla pena
di euro 6.000 di ammenda e concedendo al medesimo il
benef‌icio della sospensione condizionale della pena.
L’imputato era stato tratto a giudizio per avere, in
concorso con il titolare della ditta esecutrice dei lavori e
con il progettista e direttore del lavori, poi entrambi as-
solti per non aver commesso il fatto, realizzato un balco-
ne, un vano e una veranda in totale difformità rispetto al
permesso di costruire rilasciato dal Comune di Martano. Il
Tribunale, all’esito della istruttoria dibattimentale, aveva
attribuito rilevanza decisiva alla violazione delle distanze
del fabbricato conf‌inante ed alla inottemperanza alle pre-
scrizioni imposte con il permesso di costruire, il che aveva
determinato la inquadrabilità del fatto nella previsione
dettata dall’art. 44, lett. a), D.P.R. n. 380 del 2001, e non
sotto la più grave previsione della lettera b) del medesimo
articolo, come in origine contestato.

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