Corte di cassazione penale sez. IV, 27 maggio 2014, n. 21558 (ud. 11 aprile 2014)

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giur
Rivista penale 9/2014
LEGITTIMITÀ
in questione e, dunque, l’erroneità di quanto esplicitamen-
te o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la
possibilità di “decidere allo stato degli atti”, come previsto
dall’art. 603 c.p.p., comma 1; ne discende che il ricorrente
deve dimostrare l’esistenza, nell’apparato motivazionale
posto a base della decisione impugnata, di lacune o ma-
nifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provve-
dimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali
sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse
stato provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla
riassunzione di determinate prove in sede di appello (sez.
VI, n. 1256 del 28 novembre 2013 - dep. 14 gennaio 2014,
Cozzetto, Rv. 258236). Il ricorrente non ha fornito tale di-
mostrazione, avendo la Corte d’appello congruamente ed
esaustivamente argomentato, sulla base di una valutazio-
ne in fatto non censurabile in sede di legittimità, nel senso
della manifesta superf‌luità dei temi oggetto della richiesta
di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa, per la
completezza dell’apparato probatorio e le inequivoche ed
oggettive risultanze processuali; tale motivazione non può
ritenersi di mero stile, laddove si consideri la decisività
degli accertamenti operati dalla Polizia postale e la gene-
ricità delle richieste istruttorie.
3.5 Per concludere sul punto va ricordato che recen-
temente si è osservato che mentre la rinnovazione deve
essere specif‌icamente motivata, occorrendo dare conto
dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita
consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti,
nel caso di rigetto la relativa motivazione può essere an-
che implicita nella stessa struttura argomentativa posta a
base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza
di elementi suff‌icienti per una valutazione in senso posi-
tivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente
mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (sez.
V, n. 15320 del 10 dicembre 2009, Pacini, Rv. 246859; sez.
III, n. 24294 del 7 aprile 2010, D. S. B., Rv. 247872; sez. VI,
n. 30774 del 16 luglio 2013, Trecca, Rv. 257741).
4. In conclusione il ricorso dell’imputato va rigettato,
con conseguente condanna dello stesso al pagamento
delle spese processuali ed alla rifusione delle spese so-
stenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in €
2000,00, oltre accessori di legge. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. iv, 27 Maggio 2014, n. 21558
(ud. 11 apRile 2014)
pRes. bRusco – est. seRRao – p.M. stabile (diff.) – Ric. tosoni ed altRi
Stupefacenti y Detenzione y Reati di cui all’art.
73 D.P.R. n. 309/1990 y Trattamento sanzionatorio
y Ipotesi di continuazione y Sentenza della Corte
cost. n. 32/2014 y Conseguenze.
. In tema di stupefacenti, pur dovendosi ammettere che
il più favorevole trattamento sanzionatorio resosi appli-
cabile, nel caso di c.d. “droghe leggere”, a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, possa
dar luogo ad un giudizio di illegalità della pena inf‌litta,
prima dell’intervento di detta pronuncia, a titolo di
aumento per continuazione, deve tuttavia ritenersi che
tale effetto non si produca quando dal complesso della
motivazione sia possibile evincere la marginalità della
condotta riguardante le c.d. “droghe leggere” e la con-
seguente esiguità dell’aumento che per il reato satellite
costituito da tale condotta sia stato operato sulla pena
base (principio affermato, nella specie, con riguardo ad
un caso in cui l’imputato era stato ritenuto colpevole di
quaranta distinti episodi di cessione droga “pesante”
costituita da cocaina, in occasione di due soltanto dei
quali alla cocaina erano stati aggiunti alcuni grammi di
haschish). (Mass. Redaz.) (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 73; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) (1)
(1) Si rinvia alla citata sentenza Corte cost. 25 febbraio 2014, n. 32
pubblicata per esteso in questa Rivista 2014, 371.
svolgiMento del pRocesso
1. In data 14 gennaio 2013 la Corte di Appello di Roma
ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell’udien-
za preliminare il 2 dicembre 2011 nei confronti di Ruggiero
Simone, Ruggiero Vincenzo e Tosoni Adriano, riformando
la sentenza di primo grado nei confronti di Capogna Ales-
sio per essere il reato di cui al capo 71) assorbito in quello
di cui al capo 62) e rideterminando la pena nei confronti
di quest’ultimo imputato.
2. La sentenza della Corte territoriale, concernente
anche altri imputati qui non ricorrenti, riguarda plurime
imputazioni nei confronti di Tosoni Adriano, Ruggiero Vin-
cenzo e Capogna Alessio in ordine al reato di cui all’art. 73
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relative a condotte, alcune
delle quali commesse in concorso di persone, di illecita
detenzione con f‌inalità di cessione a terzi di sostanza
stupefacente del tipo cocaina. Con particolare riguardo
all’imputato Tosoni Adriano vi erano, poi, due imputazioni
relative all’illecita detenzione con f‌inalità di cessione a
terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo
hashish. Ruggiero Simone era, invece, imputato di un’uni-
ca condotta di illecita cessione di sostanza stupefacente
del tipo cocaina. I fatti risultavano commessi in Roma tra
il 23 ottobre 2009 e il 9 novembre 2010.
3. All’udienza preliminare del 16 giugno 2011 nel giu-
dizio di primo grado, gli imputati erano stati ammessi al
giudizio abbreviato e, successivamente, condannati sulla
base del contenuto di conversazioni telefoniche intercet-
tate, dalle quali il giudice aveva ritenuto di poter desume-
re che gli stessi, oltre a fare uso personale di cocaina, fos-
sero implicati in una stabile e intensa attività di spaccio,
alla quale facevano specif‌ico riscontro le attività di polizia
giudiziaria di osservazione e controllo del territorio ed i se-
questri della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso
degli acquirenti. Il giudice di primo grado aveva rimarcato
come il contenuto delle conversazioni intercettate, pur in
assenza di ulteriori elementi di riscontro, consentisse di
ricostruire numerosi altri episodi di cessione.

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