Corte di cassazione penale sez. V, 16 giugno 2014, n. 25774 (ud. 23 aprile 2014)
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9/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
posizioni creditorie insoddisfatte ai sensi degli artt. 57 e
59 D.L.vo n.159 del 2011. Ma tale effetto, unitamente agli
altri previsti dalla legge di riferimento, è da ritenersi - lì
dove emerga l’esistenza di dette posizioni dalle relazioni
dell’amministratore giudiziario - realizzabile previa nuo-
va sollecitazione dei poteri di verifica giurisdizionale ex
art. 666 c.p.p. da parte dell’Agenzia Nazionale, organo
amministrativo tenuto a realizzare la destinazione dei
beni confiscati conformemente alle previsioni di legge
(sia per quanto riguarda il settore della prevenzione che
in relazione a beni confiscati nell’ambito dei procedimenti
penali). Ciò assicura circa la corretta applicazione di tutte
le previsioni di legge (e una simile scelta è stata, in effetti,
realizzata proprio nell’ambito della disciplina transitoria
della prevenzione ai sensi del comma 201 e ss. art. 1 legge
stabilità, che può prendersi a modello), con assicurazione
della tutela del diritto di credito e rispetto delle finalità di
rilievo pubblico contenute nella previsione del più volte ri-
chiamato articolo 53 D.L.vo n. 159 del 2011 (contenimento
del peso gravante sui beni oggetto di confisca anche in
ipotesi di accertata buona fede del creditore).
2. Nel caso in esame, pertanto, alla luce dei principi sin
qui espressi e della interpretazione della disciplina realizza-
ta, il Tribunale di Milano, dando per assodata l’applicabilità
degli artt. 52 e ss. D.L.vo n. 159 del 2011, dovrà nuovamente
esaminare l’istanza, con verifica, in via preliminare:
a) della propria effettiva qualità di giudice dell’ese-
cuzione, anche in rapporto a quanto previsto dall’art. 665
comma 2 c.p.p. (ciò perchè in campo penale non può es-
servi deroga alla individuazione del giudice competente
per la fase esecutiva);
b) in caso positivo, della avvenuta emissione, o meno,
di provvedimenti che nel vigore delle precedenti norme di
legge abbiano escluso la condizione di buona fede del cre-
ditore istante, non potendo atteggiarsi l’introduzione della
nuova disciplina a rimedio straordinario avverso decisioni
già emesse sul tema. In ipotesi di assenza di precedenti
statuizioni negatorie, il giudice dell’esecuzione dovrà
compiere la verifica richiesta dall’art. 52 D.L.vo n. 159 del
2011, con trasmissione degli esiti - se positiva - all’Agenzia
Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. v, 16 giugno 2014, n. 25774
(ud. 23 apRile 2014)
pRes. dubolino – est. lignola – p.M. stabile (diff.) – Ric. saRlo
Falsità personale y Sostituzione di persona y
Fattispecie in tema di creazione ed utilizzazione di
un falso “account” su un social network mediante
abusivo utilizzo dell’effige di una terza persona y
Configurabilità y Sussistenza.
. Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.
p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un “profilo”
su social network, utilizzando abusivamente l’effige di
una persona del tutto inconsapevole, al fine di comuni-
care con altri iscritti e di condividere materiale in rete.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 494) (1)
(1) In merito all’individuazione del reato in oggetto, cfr. Cass. pen.,
sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 4394, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La
Tribuna. Nello stesso senso della pronuncia de qua si vedano Cass.
pen., sez. V, n. 18826, 29 aprile 2013, in questa Rivista 2014, 103 e
Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 2007, n. 46674, ivi 2008, 258.
svolgiMento del pRocesso
1. Con la sentenza resa in data 19 aprile 2012, confer-
mata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria il 16 maggio
2013, il Tribunale di Palmi condannava Sarlo Daniele alla
pena di giustizia per il delitto di sostituzione di persona,
poiché al fine di procurarsi «un vantaggio o comunque di
recare danno a Cartisano Natale, si attribuiva la sua iden-
tità, pubblicando sul sito www.badoo.com la sua immagine,
associata al nominativo “Naty”, utilizzando il profilo creato
e così inducendo in errore coloro che comunicavano con
lui attraverso la “chat”.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione
l’imputato, con atto del proprio difensore, avv. Giuseppe
Marafioti, affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’arti-
colo 606, lettera E, c.p.p., in relazione all’articolo 494 c.p.,
con riferimento all’elemento soggettivo del reato richiesto
dalla norma penale nella forma del dolo specifico, carat-
terizzato dal fine di recare a se o ad altri un vantaggio o
di recare ad altri un danno. A giudizio del ricorrente tale
forma di dolo deve escludersi nella mera pubblicazione di
un profilo su Internet, non del tutto riferibile alla persona
offesa, della quale viene solo utilizzata una fotografia e
non anche il nome.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’ar-
ticolo 606 lettera E, in relazione all’art. 192 c.p.p., con
riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichia-
razioni della persona offesa, la quale riferisce circostanze
generiche ed in parte incongruenti, che dovevano condur-
re ad escludere la sua attendibilità, considerata altresì la
costituzione di parte civile.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo
606, lettera D ed E, in relazione all’art. 495, comma 2,
c.p.p., con riferimento alla mancata escussione, ai sensi
dell’articolo 603 c.p.p., della teste Buda, alla quale la parte
civile aveva fatto riferimento come la persona che lo avreb-
be informato dell’esistenza del falso profilo su internet.
Il ricorrente censura la valutazione di non necessarietà
della prova richiesta, come non adeguatamente motivata
e violativa del diritto alla controprova.
4. Con memoria del 9 aprile 2013, la parte civile Car-
tisano Natale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ri-
corso, poiché nello stesso sono denunciati esclusivamente
vizi di merito. In subordine se ne chiede il rigetto, per
infondatezza delle doglianze.
4.1 Con riferimento al primo motivo, si sottolinea che il
dolo è evidenziato, nella sentenza di primo grado, nel fine
di arrecare un danno all’immagine ed alla dignità della
vittima.
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