Corte di cassazione penale sez. I, 20 giugno 2014, n. 26821 (ud. 8 maggio 2014)

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giur
9/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
dalle caratteristiche sopra indicate), deve rendere atten-
dibile la prospettiva di «costrizione» del potere pubblico,
ma nel contempo creare attualmente e concretamente il
rischio che si determini un grave danno per il Paese. Con-
sista o non (in via diretta ed esclusiva) nella realizzazione
del f‌ine perseguito dall’agente (e dunque, per quanto in-
teressa, in un evento di costrizione), quel «grave danno»
deve essere la conseguenza della specif‌ica qualità e dello
specif‌ico f‌inalismo dell’azione considerata.
9.3. La connotazione «terroristica» dell’assalto di Chio-
monte non può essere eff‌icacemente contestata in base
alla generica denuncia di una sproporzione di «scala» tra
i modesti danni materiali provocati (la cui riparazione
avrà richiesto poche ore) ed il macroevento di rischio
cui la legge condiziona la nozione di terrorismo. Tuttavia,
aff‌inché le esigenze dell’offensività e della tassatività re-
stino assicurate anche sul piano concreto, occorre una
valutazione stringente della effettiva potenzialità lesiva
della condotta.
Il Giudice del rinvio dovrà quindi verif‌icare se, per gli
effetti direttamente riferibili al fatto contestato, come tali
rappresentati e voluti dagli autori nel «contesto» in cui
calavano la propria azione, si sia creata una apprezzabile
possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecu-
zione dell’opera TAV, e di un grave danno che sia effetti-
vamente connesso a tale rinuncia o, comunque, all’azione
indebitamente mirata a quel f‌ine. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. i, 20 giugno 2014, n. 26821
(ud. 8 Maggio 2014)
pRes. chieffi – est. bonito – p.M. d’aMbRosio (diff.) – Ric. ciRillo
Misure di prevenzione y Persona sottoposta a
misura di sicurezza y Sorveglianza speciale y So-
spensione della misura per detenzione y Ripresa
automatica dell’eff‌icacia della misura di prevenzio-
ne al termine dello stato detentivo y Esclusione y
Verif‌ica della sussistenza della pericolosità sociale
del soggetto y Necessità.
. Poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzio-
nale n. 291/2013, non può più ritenersi valido il princi-
pio secondo cui, nel caso di sospensione dell’esecuzione
di una misura di prevenzione dovuta al sopravvenire di
uno stato di detenzione per espiazione di pena, la stes-
sa misura riprenderebbe automaticamente eff‌icacia al
termine dell’espiazione medesima, non può più nep-
pure affermarsi, in assenza di una nuova verif‌ica della
pericolosità sociale del soggetto, la penale responsabi-
lità di quest’ultimo in ordine al reato di inosservanza
delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione,
posto in essere successivamente alla cessazione dello
stato di detenzione, salvo che la durata di tale stato sia
stata talmente breve da far ragionevolmente ritenere
che esso non abbia potuto produrre rilevanti effetti
sul piano della risocializzazione. (Mass. Redaz.) (l. 27
dicembre 1956, n. 12, art. 12; l. 27 dicembre 1956, n.
1423, art. 3) (1)
(1) La citata sentenza Corte cost. 6 dicembre 2013, n. 291, trovasi
pubblicata in Arch. nuova proc. pen. 2014, 239. Esprimono l’orienta-
mento della giurisprudenza consolidata: Cass. pen., sez. I, 4 dicem-
bre 2007, n. 44998, in questa Rivista 2008, 1219 e Cass. pen., sez. V, 12
ottobre 2006, n. 34150, ivi 2007, 936.
svolgiMento del pRocesso
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 18 aprile
2013 e per quanto di interesse nel presente processo, confer-
mava quella resa il 24 gennaio 2011 dal GUP del Tribunale
di Trani con la quale Cirillo Francesco era stato condannato
alla pena di un anno di reclusione perchè giudicato colpevo-
le del reato di cui all’art. 9 comma 2 L. 1423/1956, per avere,
in quanto sottoposto a misura di prevenzione con obbligo
di soggiorno ed in violazione delle relative prescrizioni,
guidato un ciclomotore sprovvisto di copertura assicurati-
va, detenuto un telefono cellulare con scheda telefonica ed
omesso di portare con sé la carta precettiva.
A sostegno della decisione la corte distrettuale, re-
plicando alle ragioni difensive esposte con l’appello, ri-
chiamava la lezione di legittimità secondo cui, in ipotesi
di provvedimento di sorveglianza speciale sospeso per
intervenuta carcerazione del sottoposto, la misura ripren-
de eff‌icacia alla scadenza della detenzione senza alcuna
necessità di una nuova notif‌ica del decreto applicativo.
2. Ricorre per cassazione avverso la decisione detta l’im-
putato, assistito dal difensore di f‌iducia, denunciandone l’il-
legittimità per violazione degli artt. 5 e 9 L. 1423/1956 e difet-
to di motivazione sul rilievo che il prevenuto, già sottoposto
a misura cautelare personale, una volta cessata la misura,
avrebbe dovuto essere risottoposto a quella di prevenzione
speciale di p.s., di guisa che, in assenza di siffatto provvedi-
mento, alcun onere precettivo gli faceva carico, a maggior
ragione per l’obbligo di soggiorno in esso contemplato.
Soltanto in detta tipologia provvedimentale infatti, de-
duceva la difesa, è previsto, ai sensi dell’art. 5 L. 1423/1956,
l’obbligo di portare con sé la carta precettiva, obbligo non
più eff‌icace in assenza di una nuova sua consegna.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato per le ragioni, diverse da quelle
difensive, qui di seguito precisate.
1.1 La sentenza impugnata
Giova preliminarmente annotare che la giurisprudenza
consolidata di questa Corte di legittimità è stata sin qui
nel senso che, pure in caso di intervenuta carcerazione
nel corso della misura, la decorrenza della sorveglianza
speciale resta sospesa quale·fatto automatico conseguen-
te alla mera ricognizione dell’evento sopravvenuto, (Cass.,
sez. I, 19 settembre 2007, n. 37997, Cannizzo, rv. 237733) e
che essa riprende a decorrere allo scadere della carcera-
zione, senza la necessità di una nuova notif‌ica del decreto
applicativo (cfr. Cass., sez. I, 28 aprile 2010, n. 20265; sez.
I, 21 novembre 2007, n. 7783, Pellicane, rv. 239230; sez. I,
22 gennaio 1997, Annarelli, rv. 207392; sez. I, 21 ottobre
2004, n. 49226, Medri, rv. 230321).

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