Corte di cassazione penale sez. un., 13 giugno 2014, n. 25191 (ud. 27 febbraio 2014)

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Rivista penale 9/2014
Contrasti
coRte di cassazione penale
sez. un., 13 giugno 2014, n. 25191
(ud. 27 febbRaio 2014)
pRes. santacRoce – est. cassano – p.M. destRo (conf.) – Ric. i.M.
riciclaggio y Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita y Concorso fra questi delitti e
quello di associazione maf‌iosa y Beni provenienti
dal delitto di associazione maf‌iosa y Conf‌igurabilità
del concorso y Esclusione.
. Non è conf‌igurabile il concorso fra i delitti di cui gli
artt. 648 bis o 648 ter c.p., e quello di cui all’art. 416 bis
c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego
riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal
delitto di associazione maf‌iosa. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 648 bis; c.p., art. 648 ter) (1)
(1) Con la pronuncia in commento le SS.UU. risolvono un contrasto
giurisprudenziale sorto fra le Sezioni semplici e relativo alla conf‌igura-
bilità o meno del delitto di riciclaggio previsto dall’art. 648-ter c.p. nei
confronti di un imputato al quale sia stato contestato anche il delitto
previsto dall’art. 416 bis c.p., comma 6, nel caso in cui il reimpiego
riguardi capitali provenienti dalla attività illecita svolta dalla stessa
associazione maf‌iosa di appartenenza. La questione – si legge nella
motivazione – consiste nel cogliere il nesso esistente tra le connotazio-
ni assunte dai delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e reimpiego (art.
648-ter c.p.) e le clausole di riserva, contenute nell’incipit delle due
disposizioni, che prevedono entrambe l’impunità per tali reati nei con-
fronti di colui che abbia commesso o concorso a commettere il delitto
presupposto. Le due ipotesi di delitto in esame, infatti, esordiscono fa-
cendo salvi i casi di concorso di persone nel reato, con la conseguenza
che il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità, posti in essere dai
partecipanti ai delitti dai quale essi provengono non determinano l’at-
tribuzione di una responsabilità ulteriore rispetto a quella che deriva
dall’art. 110 c.p.. Secondo un primo indirizzo tra il delitto di riciclaggio
e quello di associazione per delinquere non esiste alcun rapporto di
presupposizione e non opera la clausola di riserva (“fuori dei casi di
concorso nel reato”). Pertanto, il concorrente nel delitto associativo
di stampo maf‌ioso può rispondere di quello di riciclaggio dei beni pro-
venienti dall’attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia
da individuarsi nei delitti-f‌ine, attuati in esecuzione del programma
criminoso (in tal senso, v. Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2003, n. 10582,
Bertolotti, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. II,
23 settembre 2005, n. 40793, Carciati ed altri, in questa Rivista 2006,
1129; Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2007, n. 44138, Rappa, ivi 2008,
964), sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per
sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando tra gli scopi dell’as-
sociazione anche quello di trarre vantaggi o prof‌itti da attività econo-
miche lecite per mezzo del metodo maf‌ioso. In tal senso, si veda Cass.
pen., sez. I, 27 maggio 2011, n. 40354, Calabrese e altro, ivi 2013, 103
e Cass. sez. II, 4 giugno 2013, n. 27292, Aquila e altro, in Ius&Lex dvd
n. 5/2014, ed. La Tribuna. Secondo altro indirizzo, non è conf‌igurabile
il reato previsto dall’art. 648 ter c.p. quando la contestazione del reim-
piego riguarda denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova
la sua fonte nell’attività costitutiva dell’associazione per delinquere
di stampo maf‌ioso ed è rivolta ad un associato cui quell’attività sia
concretamente attribuibile. In proposito la S.C. ha affermato che ove
si ritenga il delitto associativo di tipo maf‌ioso potenzialmente idoneo
a costituire il reato presupposto dei delitti di riciclaggio e di illecito
reimpiego, non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche per escludere
anche per esso l’operatività della c.d. clausola di riserva. Sul punto si
veda Cass. pen., sez. VI, 2 luglio 2012, n. 25633, ivi 2013, 1079.
Per quanto riguarda la nuova disciplina dello scambio elettorale
politico-maf‌ioso, si veda la L. 7 aprile 2014, n. 62.
svolgiMento del pRocesso
1. L’11 marzo 2013 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli emetteva nei confronti di I.M.
ordinanza di custodia cautelare in carcere in ordine ai
seguenti reati:
- reimpiego, in concorso con altre persone (artt. 81 cpv.,
110, 648 ter c.p.), di ingenti capitali riconducibili all’atti-
vità delle associazioni di stampo camorristico denominate
“clan dei casalesi” e “clan degli acerrani”, aggravato ai sensi
del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. dalla L. n. 203 del 1991,
per avere commesso il fatto al f‌ine di agevolare il sodalizio
camorristico denominato “clan dei casalesi”; in relazione
a tale condotta, il ricorrente veniva indicato, insieme con
P.M. e B.A., quale soggetto referente diretto del “clan dei
casalesi” e, in particolare, di S.C. e S.N., capi e reggenti
dell’omonima famiglia, al vertice del sodalizio (capo 1);
- concorso nell’intestazione f‌ittizia di società (artt. 110
e 81 cpv. c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, conv.
dalla L. n. 356 del 1992) al f‌ine di eludere le disposizioni in
materia di misure di prevenzione patrimoniale, di seque-
stro preventivo e conf‌isca dei beni frutto di reimpiego di
capitali illeciti, aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991,
art. 7, per avere commesso il fatto con le modalità previste
dall’art. 416 bis c.p., e al f‌ine di agevolare il sodalizio ca-
morristico denominato “clan dei casalesi” (capo 5);
- partecipazione, con ruolo di promotore ed organiz-
zatore, ad un’associazione per delinquere f‌inalizzata alla
cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina
(D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4); con
l’ulteriore aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7,
per avere commesso il fatto al f‌ine di agevolare il sodalizio
camorristico denominato “clan dei casalesi” (capo 6);
- acquisto, detenzione e cessione, in concorso con al-
tri, di cinque chili di sostanza stupefacente di qualità non
precisata (art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73); con
l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere
commesso il fatto al f‌ine di agevolare il sodalizio camorri-
stico denominato “clan dei casalesi” (capo 10).

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