Corte di cassazione civile sez. III, 6 agosto 2013, n. 18661

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giur
1/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
rif‌ica” (qualora il bene sia di proprietà di amministrazioni,
di enti pubblici ovvero di persone giuridiche private senza
f‌ine di lucro) oppure mediate “dichiarazione” dell’interes-
se culturale (ove il bene sia di proprietà privata).
Una volta accertato l’interesse culturale del bene im-
mobile per intervenuta “dichiarazione” o in seguito all’esi-
to positivo del procedimento di ‘”verif‌ica”, il bene stesso è
sottoposto al regime vincolistico di tutela previsto dalla
legge, con particolare riferimento agli obblighi di protezio-
ne e di conservazione.
Discorso di tutt’altro tipo è da farsi, invece, con riguardo
all’operazione di accertamento catastale che porta all’at-
tribuzione ad un immobile della categoria A/9. In questo
contesto assumono rilievo anzitutto, in linea generale, le
operazioni estimative di qualif‌icazione, classif‌icazione e
classamento di cui al D.P.R. n. 1142 dell’1 dicembre 1949
(“Approvazione del Regolamento per la formazione del
nuovo calasto edilizio urbano”). Dopodiché, con riguardo
in particolare agli immobili da iscriversi nella categoria
A/9, le precisazioni del ministero delle Finanze contenute
nella circolare n. 5 del 14 marzo 1992.
Quanto al predetto D.P.R. n. 1142/’49, secondo tale
provvedimento la qualif‌icazione “consiste nel distin-
guere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle
unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie
categorie ossia le specie essenzialmente differenti per
le caratteristiche intrinseche che determinano la desti-
nazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari
stesse”. La classif‌icazione consiste “nel suddividere ogni
categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente
diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto
delle condizioni inf‌luenti sulla relativa rendita catastale,
riferita all’unità di consistenza”. Il classamento, inf‌ine,
consiste nell’assegnare “per ogni singola unità immobilia-
re la destinazione ordinaria e le caratteristiche inf‌luenti
sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le
categorie e classi prestabilite per la zona “censuaria” che,
“fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta
destinazione e caratteristiche conformi od analoghe”.
Con riguardo, invece, alla citata circolare n. 5/’92, que-
sta precisa che sono da iscriversi nella categoria A/9 “i
castelli e i palazzi eminenti che per la loro struttura, la
ripartizione degli spazi interni e dei volumi edif‌icati non
sono compatibili con le unità tipo delle altre categorie”.
Emerge dunque, da quanto precede, che l’operazione
di accertamento catastale che porta all’attribuzione di
una determinata categoria - e in particolare, per ciò che
qua rileva, della categoria A/9 - va effettuata tenendo con-
to delle caratteristiche proprie dell’immobile di interesse,
nonché dal contesto territoriale ed urbanistico in cui lo
stesso risulta inscrito. E questo, a prescindere dall’inter-
venuto riconoscimento o meno dell’interesse culturale.
L’assunto trova conferma, del resto, anche nella stessa
giurisprudenza di legittimità, la quale, sempre con riferi-
mento alla categoria A/9, ha sottolineato, in più di un’occa-
sione, come detta categoria non possa “comprendere tutti
gli immobili riconosciuti di interesse storico artistico” di
cui alla più volte citata L. n. 1089/’39”, ma debba “essere
attribuita - secondo criteri che facciano riferimento alla
natura intrinseca della costruzione, con valutazioni nel
caso concreto da articolarsi con specif‌ica motivazione -
soltanto agli edif‌ici di ben specif‌iche e non comuni carat-
teristiche, i più rilevanti tra quelli che costituiscono il pa-
trimonio culturale della nazione” (cfr. sent. n. 7441 del 14
maggio 2003, e sent. n. 11369 del 22 luglio 2003, ambedue
in Jus&Lex dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna).
Nello stesso senso si è espressa pure - con la circolare n.
5 del 9 ottobre 2012 - l’Agenzia del Territorio (ora conf‌luita
nell’Agenzia delle Entrate), secondo cui “l’inquadramento
nella categoria catastale A/9 dipende, esclusivamente,
dalle caratteristiche costruttive e tipologiche proprie del-
l’immobile”; con la conseguenza che l’attribuzione di tale
particolare categoria “non è direttamente connessa all’av-
venuto riconoscimento dell’interesse storico e artistico del
bene che, in astratto. potrebbe, anche non sussistere”.
In def‌initiva, immobili vincolati e immobili inclusi in
categoria A/9 costituiscono due fattispecie ben diverse; per
questo l’art. 1, comma 2, lett. a) della più volte citata legge
n. 431 /’98, ricorre alla congiunzione :”o” per distinguere i
primi dai secondi allorché tratta dei contratti di locazione
ad uso abitativo ai quali si applicano le norme del codice
civile. Nell’occasione, però, i Supremi giudici dimostrano -
come detto - di ignorare tutto questo, arrivando, così, a pro-
nunciare una sentenza che lascia - francamente - attoniti.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 6 AGOSTO 2013, N. 18661
PRES. MASSERA – EST. SEGRETO – P.M. FUCCI (CONF.) – RIC. SOVIGEST
VALORIZZAZIONI IMM. E GESTIONI S.P.A (AVV. ANGELONI) C. MISANTONI ED
ALTRI (AVV. LIJOI)
Legge sull’equo canone y Ambito di applicazione
y Patti contrari alla legge y Domanda di ripetizione
del canone eccedente quello legale y Richiesta di
condanna generica y Difetto di adesione del conve-
nuto y Inammissibilità y Conseguenze.
. Proposta, ai sensi dell’art. 79 della legge 27 luglio
1978, n. 392, la domanda di ripetizione di indebito in
relazione a canoni di locazione pagati in misura supe-
riore a quella legale, il giudice, anche se richiesto da
parte attrice, ma in assenza di adesione del convenuto,
non ha il potere di scindere il giudizio sull’insussisten-
za dell’obbligo di pagamento - che costituisce il mero
antecedente logico e non l’oggetto di autonoma doman-
da - da quello sulla verif‌icazione e quantif‌icazione delle
somme che si assumono corrisposte in eccedenza, ma
deve accogliere o rigettare la domanda a seconda della
prova in merito alla fondatezza o meno della stessa in
tutti i suoi fatti costitutivi. (c.p.c., art. 278; l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 79) (1)

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