Corte di cassazione civile sez. III, 28 agosto 2013, n. 19806

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giur
1/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa
comune, rispettivamente, nella comunione e nel condomi-
nio di edif‌ici, che condiziona il relativo diritto, in un caso,
alla mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro
caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza,
trova fondamento nella considerazione che, nella comu-
nione, i beni comuni costituiscono l’utilità f‌inale del diritto
dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scio-
glimento, possono decidere di provvedere personalmente
alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni pre-
detti rappresentano utilità strumentali al godimento dei
beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior
rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella
loro amministrazione. Il Tribunale ha poi trascurato di
considerare che il condomino D.G. non ha effettuato alcun
lavoro di conservazione urgente ed indifferibile, ma si è
limitato a nominare un tecnico per l’accertamento dei
lavori necessari, commissionandogli un incarico di con-
sulenza e poi chiedendo il rimborso della relativa spesa
al Condominio, quando lo stesso ente collettivo aveva già
provveduto a nominare, al medesimo f‌ine, un professioni-
sta. Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi accolto”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di de-
f‌inizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale
non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso va accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rin-
viata al Tribunale di Nocera Inferiore, che la deciderà in
persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese
del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 28 AGOSTO 2013, N. 19806
PRES. TRIFONE – EST. D’ALESSANDRO – P.M. FRESA (DIFF.) – RIC. B.M. (AVV.TI
DI MEO E BULLERI) C. P.M ED ALTRA (N.C.)
Obbligazioni del locatore y Vizi della cosa locata
y Limitazioni convenzionali della responsabilità y
Rappresentazione dell’immobile diversa da quella
reale y Risoluzione per inadempimento y Fattispecie
in tema di occlusione dello scarico del wc.
. Le clausole contrattuali di gradimento del bene locato
e di accollo da parte del conduttore di ogni onere di
adattamento all’uso pattuito non possono operare quan-
do i vizi def‌initivamente riscontrati nel bene oggetto di
locazione siano stati in mala fede taciuti al conduttore
ovvero siano tali da renderlo inidoneo a quel medesimo
uso. (Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la
sentenza di merito, sul presupposto che la stessa aveva
accertato che, nel corso delle trattative che avevano con-
dotto alla stipula della locazione, il locatore aveva offerto
alla controparte una rappresentazione delle caratteri-
stiche dell’immobile diversa da quella reale, mostrando
una planimetria che indicava lo scarico del wc dotato di
collegamento alla pubblica fognatura ed un’altezza del
locale wc conforme a quella richiesta dal regolamento
comunale). (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1579) (1)
(1) Nel senso che la disposizione dell’art. 1579 c.c., che sancisce
l’ineff‌icacia del patto di esonero della responsabilità del locatore per
i vizi che rendano impossibile il godimento della cosa locata, si ap-
plica anche ai vizi conosciuti o riconoscibili dal conduttore, atteso
che la conoscibilità o meno dei vizi assume rilevanza, ai sensi del
precedente art. 1578 c.c. escludendo la risoluzione del contratto di
locazione o la riduzione del corrispettivo nei soli casi in cui i vizi
stessi incidano solo parzialmente sul godimento della cosa locata,
senza escluderlo, onde possa risultare ragionevole la preventiva e
concorde valutazione delle parti di addossare al conduttore i rischi
ad essi relativi, v. Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2000, n. 14342, in
questa Rivista 2001, 79.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.M. propone ricorso per cassazione, aff‌idato a due mo-
tivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze
che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo
grado del Tribunale di Pisa che ha accolto la domanda di
risoluzione per inadempimento di essa locatrice proposta
da P.M. e C.D..
Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il prof‌ilo della violazione
di legge, la ricorrente censura la sentenza nella parte in
cui ha affermato che clausole contrattuali di gradimento
del bene e di accollo da parte del conduttore di ogni one-
re di adattamento del bene all’uso pattuito non possono
operare quando i vizi def‌initivamente riscontrati nel bene
oggetto di locazione siano tali da renderlo inidoneo a quel
medesimo uso.
1.1.- Il mezzo è infondato, essendo la tesi della Corte di
Appello - di cui non vi è traccia nel quesito - conforme al
disposto dell’art. 1579 c.c., secondo cui “il patto con cui si
limita o si esclude la responsabilità del locatore” per i vizi
della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede
taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere
impossibile il godimento della cosa”. Si legge infatti nella
sentenza impugnata che “è provato, sia documentalmente
che in base alle prove orali (...), che nel corso delle tratta-
tive che condussero alla stipula del contratto la locatrice
offrì alla controparte una rappresentazione delle caratte-
ristiche e condizioni dell’immobile diversa da quella reale,
mostrando, in particolare, una planimetria (...) che indi-
cava lo scarico del wc dotato di collegamento alla pubblica
fognatura ed una altezza del locale wc conforme a quella
richiesta dal regolamento comunale (m. 2,40)”. Non sussi-
ste dunque la lamentata violazione di legge.
2.- Con il secondo motivo, sotto il prof‌ilo della violazio-
ne di legge, la ricorrente si duole del rigetto della propria
domanda di risarcimento danni.
2.1.- Il secondo motivo è inammissibile, considerato che
dalla sentenza risulta che il danno per occlusione dello
scarico non è stato provocato dalla conduttrice e, comun-
que, non risulta provato nel suo ammontare, e d’altro canto
la ricorrente non indica nel motivo altri danni risarcibili.

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