Corte di cassazione civile sez. III, 28 agost o 2013, n. 19796

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 28 AGOSTO 2013, N. 19796
PRES. UCCELLA – EST. VINCENTI – P.M. SORRENTINO (DIFF.) – RIC. CASSARO
(AVV. TILOTTA) C. ALLIANZ S.P.A. (AVV. SPADAFORA)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Danni alle cose y Danneggiati esclusi y Coniuge,
ascendenti, discendenti, parenti e aff‌ini dell’assi-
curato y Fattispecie relativa all’art. 4, comma 2,
lett. b), L. n. 990/1969, appplicabile “ratione tem-
poris”.
. In tema di assicurazione obbligatoria della responsa-
bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, l’art. 4, comma 2, lett. b), della legge 24 dicem-
bre 1969, n. 990, come sostituito dall’art. 28 della legge
19 febbraio 1992, n. 142, applicabile “ratione tempo-
ris”, indica, limitatamente ai danni alle cose, i soggetti
che non sono considerati terzi e che, di conseguenza,
ove danneggiati in un incidente stradale imputabile al
conducente del veicolo, non possono fruire dei benef‌ici
assicurativi, individuandoli nel coniuge, negli ascen-
denti e nei discendenti del conducente stesso, anche se
non conviventi o a suo carico, posto che la convivenza e
il mantenimento sono dalla norma riferiti unicamente
agli aff‌iliati del conducente e agli altri suoi parenti ed
aff‌ini f‌ino al terzo grado . (l. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 4; l. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 28) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. civ., 10 settembre 1986, n. 5527,
in questa Rivista 1986, 691.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 27 luglio 2003, sull’autostrada Palermo-Catania,
l’auto condotta da Antonino Cassaro, di proprietà del f‌iglio
Sergio ed assicurata presso la Ras S.p.A., tamponava quella
di Giuseppe Cassaro, altro f‌iglio dell’Antonino, provocando
a quest’ultima autovettura danni materiali.
Giuseppe Cassaro, quindi, agiva in giudizio nei con-
fronti del fratello Sergio e della Ras Assicurazioni S.p.A.
aff‌inchè -previo accertamento della responsabilità esclusi-
va del padre Antonino per la verif‌icazione di detto sinistro
fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei
danni subiti, nella misura di euro 6.659,12, oltre accesso-
ri.
L’adito Giudice di pace di Erice, con sentenza del luglio
2004, respingendo l’eccezione di incompetenza territoriale
proposta dalla Ras e ritenendo inapplicabile l’art. 4, lett.
b), della legge n. 990 del 1969 nei confronti di Giuseppe
Cassaro, in quanto non convivente con il conducente o
con il proprietario dell’autovettura danneggiante, acco-
glieva la domanda attorea e condannava, in solido tra loro,
Sergio Cassaro e la Ras Assicurazioni S.p.A. al pagamento
della somma richiesta con l’atto di citazione.
2. Sul gravame proposto dalla Ras assicurazioni S.p.A.,
il Tribunale di Trapani, con sentenza resa pubblica il 13
marzo 2007, riformava la sentenza di primo grado e ri-
gettava la domanda avanzata da Giuseppe Cassaro, che
veniva condannato a restituire alla Ras le somme ricevute
in esecuzione della decisione impugnata.
Il Tribunale, per quanto ancora interessa in questa
sede, riteneva che l’attore non potesse reputarsi terzo ai
sensi della legge n. 990 del 1969, poiché, in forza dell’art.
4, lett. b), della medesima legge, nella formulazione di cui
alla modif‌ica recata dall’art. 28 della legge n. 142 del 1992
(poi oggetto di abrogazione ad opera del D.L.vo n. 209 del
2005, con decorrenza dal gennaio 2006), esso era escluso
dai benef‌ici assicurativi, limitatamente al danno alle cose,
in quanto discendente di Antonino Cassaro, responsabile
del sinistro quale conducente del mezzo tamponante, non
rilevando il prof‌ilo della convivenza, attinente solo agli
aff‌iliati ed agli altri parenti o aff‌ini sino al terzo grado.
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre Giuseppe
Cassaro, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la Allianz S.p.A., già Ras Assi-
curazioni S.p.A., che ha anche depositato memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico mezzo è dedotta violazione e falsa ap-
plicazione dell’art. 4, lett. b), della legge n. 990 del 1969,
trasfuso nell’art. 129 del D.L.vo n. 209 del 2005.
Il Tribunale avrebbe errato nell’applicazione dell’art.
4, lette b), della legge n. 990 del 1969, e successive mo-
dif‌icazioni, giacché la norma - nell’escludere il diritto ai
benef‌ici assicurativi in capo a determinati soggetti, non
considerati terzi fa riferimento, tra gli altri, al rapporto
tra danneggiato ed assicurato e non già a quello tra dan-
neggiato e conducente, là dove, nella specie, l’assicurato
era Sergio Cassaro (fratello e, dunque, parente di esso
attore, tra i quali non vi era alcun rapporto di convivenza)
e non Antonino Cassaro, padre dell’attore e conducente
responsabile del sinistro.
Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto:
“Come vada interpretato l’art. 4, comma 2, lett. b), della
L. 990/69 (oggi art. 129, comma 2 lett. b, D.L.vo 209/05)
nella parte relativa alle esclusioni dai benef‌ici dell’assi-
curazione obbligatoria: se rileva, a tal f‌ine, il rapporto fra
il danneggiato e il conducente del veicolo danneggiante
ovvero il rapporto fra il danneggiato e l’assicurato-non
conducente; e dunque, se debba essere considerato terzo
-con conseguente diritto al risarcimento il danneggiato
che sia fratello non convivente né a carico dell’assicurato-
non conducente”.
2. Il motivo, ammissibile in relazione alle prescrizioni
imposte dall’art. 366-bis c.p.c. posto che dal formulato
quesito si comprende sia la fattispecie, che la ratio deci-
dendi della sentenza impugnata (tramite il richiamo della
norma applicabile alla controversia e la esplicitazione
del concreto e rilevante rapporto di parentela), nonché il
diverso principio che il ricorrente vorrebbe che fosse af-
fermato - è però infondato, essendo la sentenza impugnata
conforme a diritto.
2.1. L’art. 4, comma secondo, lett. b), della legge 24 di-
cembre 1969, n. 990, come sostituito dall’art. 28 della legge
19 febbraio 1992, n. 142, applicabile ratione temporis alla

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