Corte di cassazione civile sez. II, 19 giugno 2013, n. 15415

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giur
Arch. loc. e cond. 1/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 19 GIUGNO 2013, N. 15415
PRES. TRIOLA – EST. BURSESE – P.M. PRATIS (DIFF.) – RIC. P.G. ED ALTRA (AVV.
TI MANZI E GRIMANI) C. CONDOMINIO XY (AVV.TI GRAZIANO E FERRO)
Regolamento di condominio y Approvazione y
Coniugi comproprietari dell’immobile in regime di
separazione dei beni y Apposizione della f‌irma del
marito accanto al nome della moglie y Mancanza di
specif‌ica aggiunta o postilla di chiarimento y Conf‌i-
gurabilità di una forma legale di rappresentanza y
Esclusione.
. Ai f‌ini dell’approvazione di regolamento condominia-
le, l’apposizione della f‌irma del marito - comproprie-
tario dell’immobile in regime di separazione dei beni
– accanto al nome della moglie, senza alcuna specif‌ica
aggiunta o postilla di chiarimento, non presuppone che
egli abbia agito in rappresentanza della stessa, né che
sia stato incaricato tacitamente. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1138; c.p.c., art. 116) (1)
(1) Peculiare fattispecie in ordine alla quale non si rinvengono
precedenti editi.
La decisione conserva la propria validità anche dopo la riforma del
condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Mestre con sentenza n. 115/2004
del 6 ottobre 2003, in accoglimento della domanda propo-
sta dal Condominio XY con citazione in data 15 febbraio
2013, dichiarava che il regolamento del condominio non
consentiva il parcheggio di autovetture nello scoperto con-
dominiale e conseguentemente condannava i convenuti P.
G. ed G.E. a rimuovere l’auto parcheggiata nello scoperto
anzidetto, oltre alla rifusione delle spese del grado.
Avverso tale sentenza questi ultimi proponevano ap-
pello deducendo in specie che il regolamento condomi-
niale tra l’a ltro non era stato app rovato dall ’unanimità
di t utti i condomini e dunque doveva ri tenersi inval ido
ed ineff‌icace.
L’adito Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2123/05
depositata in data 17 ottobre 2005, dichiarava l’inammis-
sibilità dell’appello limitatamente alle nuove domande di
accertamento (invalidità o ineff‌icacia del regolamento
condominiale) e rigettava il gravame condannando gli
appellanti al pagamento delle spese del grado. Il tribuna-
le rilevava che il regolamento condominiale non doveva
essere approvato all’unanimità, ma con la maggioranza
ex art. 1138 c.c., comma 3, per cui doveva ritenersi valido
l’art. 28 del regolamento stesso (contenente il divieto ai
condomini di parcheggiare le autovetture negli spazi co-
muni), anche se non approvato, in ipotesi, all’unanimità
(perchè mancava per l’accettazione soltanto la f‌irma della
sig.ra G.).
Per la cassazione della sentenza ricorrono il P. e la G.
sulla base di n. 2 mezzi, illustrati da memoria; l’intimato
Condominio resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.; il tribunale
avrebbe ritenuto a torto inammissibili alcune istanze
formulate dagli appellanti considerandole domande
nuove di “accertamento”: si tratterebbe della domanda
di declaratoria d’ invalidità o ineff‌icacia del regolamento
condominiale. In realtà tali domande ovvero eccezioni,
erano state tacitamente proposte insieme alla comparsa
di costituzione originaria, nel senso che, chiedendo il ri-
getto della domanda avversaria, i deducenti sollecitavano
non solo il rigetto della domanda avversaria, ma anche
l’accertamento della validità ed eff‌icacia della statuizione
contenuta nel regolamento condominiale.
Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1138 c.c. e art. 116 c.p.c. non-
chè il vizio di motivazione. Assumono i coniugi P. che la
clausola n. 28 del Regolamento è nulla, così come è nullo
il regolamento condominiale stesso, non essendo stato
approvato all’unanimità, e neppure adottato in sede di
assemblea straordinaria che forse non si era neppure te-
nuta. Ed infatti il regolamento non era stata prodotto dal
Condominio, nè tale delibera condominale; ed anzi l’ori-
ginale dello stesso regolamento sarebbe stato addirittura
smarrito.
A questo riguardo osservano i ricorrenti che la f‌irma
per accettazione apposta dai condomini ad una copia
del regolamento, non equivarrebbe ad approvazione del
regolamento stesso, che è tipico adempimento dell’assem-
blea, la cui delibera non è stata mai prodotta; anzi man-
cherebbe la prova che tale assemblea fosse stata mai te-
nuta. D’altra parte il supposto regolamento non era stato
“accettato” nè approvato all’unanimità, in quanto mancava
la f‌irma di G.E. comproprietaria con il coniuge dell’unità
immobiliare in regime di separazione, nè si può ritenere
che quest’ultimo abbia “f‌irmato” anche per lei, con il suo
tacito consenso. Le doglianze sono fondate nei limiti che
saranno precisati.
Osserva il Collegio che a fronte delle obiezioni degli at-
tuali ricorrenti, il giudice d’appello ha ritenuto che detto
regolamento era stato approvato all’unanimità in quanto
“...l’odierno appellante P.G. avrebbe apposto la propria f‌ir-
ma accanto al nome P. - G.. Ciò sarebbe più che suff‌iciente
per ritenere che egli abbia agito anche su incarico della
comproprietaria G. E.: il fatto che i due siano coniugati in
regime di separazione, non escluderebbe astrattamente,
che la moglie avesse tacitamente incaricato il marito di
approvare il regolamento” Aggiunge poi: “a fronte del dato
testuale inequivocabile rappresentato dalla f‌irma del ma-
rito anche per la moglie condomina, quest’ultima avrebbe
dovuto dimostrare che la sottoscrizione fu apposta a sua
insaputa, ma tale circostanza è stata semplicemente affer-
mata, non dimostrata”.
Ad avviso del Collegio, l’iter argomentativo del giudice
del gravame non può essere in alcun modo condiviso: la
f‌irma del marito, senza alcuna specif‌ica aggiunta o postilla
di chiarimento, accanto al nome della moglie, non può far
ritenere che egli abbia agito in rappresentanza di lei, al

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