Corte di cassazione civile sez. II, 26 agosto 2013, n. 19558

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giur
Arch. loc. e cond. 1/2014
LEGITTIMITÀ
3.- Il ricorso va quindi rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di
attività difensiva degli intimati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 26 AGOSTO 2013, N. 19558
PRES. ODDO – EST. FALASCHI – P.M. CARESTIA (DIFF.) – RIC. ABRUZZO (AVV.
DE PAOLA) C. CONDOMINIO VIA SOLDANI 34 IN FIRENZE ED ALTRI (AVV.TI FOTI E
MANFREDINI)
Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y C.d. supercondominio y Atti conservativi
dei beni supercondominiali y Legittimazione degli
amministratori di ciascun condominio y Esclusione
y Fondamento.
. Nell’ipotesi del supercondominio, la legittimazione
degli amministratori di ciascun condominio per gli atti
conservativi, riconosciuta dagli artt. 1130 e 1131 cod.
civ., si rif‌lette, sul piano processuale, nella facoltà di
richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i
beni comuni all’edif‌icio rispettivamente amministrato,
non anche per quelli facenti parte del supercondo-
minio, che, quale accorpamento di due o più singoli
condominii per la gestione di beni comuni, deve essere
gestito attraverso le decisioni dei propri organi, e, cioè,
l’assemblea composta dai proprietari degli apparta-
menti che concorrono a formarlo e l’amministratore
del supercondominio. (c.c., art. 1117; c.c., art. 1130;
c.c., art. 1131; att. c.p.c., art. 67) (1)
(1) Per utili riferimenti in ordine alla legittimazione pro-
cessuale in ipotesi di supercondominio, v. Cass. civ., sez.
II, 29 settembre 1994, n. 7946, in questa Rivista 1995, 857.
La decisione conserva la propria validità anche dopo la riforma del
condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. notif‌icato il 14 marzo 1995 i
condomini di via Soldati nn. 34 e 36 e quello di viale E. Duse
n. 1, siti in Firenze, evocavano, dinanzi al Pretore di Firenze,
Concetta Abruzzo deducendo di essere comproprietari di
area interclusa dai fabbricati condominiali, composta da un
cortile condominiale, parte del quale adibito a giardino, alla
quale si accedeva attraverso viali interni che conducevano
ad autorimesse di proprietà esclusiva di singoli condomini e
che la resistente quale proprietaria di cantine poste nel sot-
tosuolo del condominio di via Soldati n. 36 aveva dato corso
ad una illegittima occupazione di una porzione di detta
area, al f‌ine di iniziare i lavori di costruzione di una rampa
di accesso a tali cantine, che ella intendeva trasformare in
autorimessa privata; tanto premesso, chiedevano che venis-
se ordinato alla resistente l’immediata reintegrazione nel
possesso dei condomini ricorrenti.
Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della
Abruzzo, il Pretore adito con ordinanza del 28 febbraio
1996 ordinava alla convenuta di reintegrare i condomini
nel possesso della porzione di resede situata nel piazzale
facente parte del cortile condominiale con accesso dal
civico 36, dalla convenuta recintata, mediante immediata
rimozione della transennatura costituita dai tubi di ferro
e dalla rete di plastica.
Con successivo atto di citazione notif‌icato il 5 apri-
le 1996 i condomini instauravano, avanti al medesimo
Pretore (ora Tribunale di Firenze), il giudizio di merito
chiedendo la conferma del provvedimento interdittale
e la condanna della Abruzzo al risarcimento dei danni,
da determinarsi con separato giudizio, il quale, nella
resistenza delle convenuta, con sentenza n. 2948/2004,
confermava l’ordinanza di reintegra nel possesso e di-
sponeva in via def‌initiva la reintegrazion e dei condomini
nel possesso dell’ area cortilizia, condannando, al tresì,
la conven uta al risarc imento dei da nni conseguenti alla
lesione del possesso, da accertarsi e determinarsi in se-
parato giudiz io.
In virtù di rituale appello interpost o dalla Abruzzo,
con il quale lamentava che il giudice di prime cure aves-
se omesso di rilevare la carenza di legittimazione attiva
dei condomini ricorrenti, senza consider are che unico
legittimato all’azione sarebbe stato il su percondominio,
a norma dell’art. 1129 c.c., non rientrando, peraltro, la
richiesta di risarcimento dei danni nelle competenze
dell’amminist ratore del condominio, la Corte d i appello
di Firenze, nella resistenza dei condomini, rigettava in-
tegralmente il gravame.
A sostegno della sentenza adottata la corte distrettua-
le evidenziava che ciascuno dei condomìni ricorrenti, al
pari di ciascun condomino, avrebbe avuto, anche da solo,
la legittimazione ad agire, gravando sull’amministratore
del condominio, ex artt. 1130 e 1131 c.c., il potere dovere
di compiere atti conservativi, non avendo perciò alcuna
rilevanza la circostanza che non fosse stato designato un
amministratore del supercondominio.
Aggiungeva che anche l’istanza di risarcimento dei
danni, apparendo connessa con la conservazione dei di-
ritti sulle parti comuni, risultava fondare la legittimazione
attiva dei medesimi condomini.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di
Firenze ha proposto ricorso per cassazione la Abruzzo, che
risulta articolato in tre motivi, al quale hanno resistito i
condomini con controricorso.
Fissata pubblica udienza al 3 aprile 2012, la causa veni-
va rinviata a nuovo ruolo per mancanza di autorizzazione
degli amministratori dei condomini resistenti ad agire in
giudizio, prodotta per la successiva udienza pubblica.
La ricorrente ha presentato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che tutti i Condomini
costituiti - di viale Duse n. 1, via Soldani n. 34 e via Soldani
n. 36 - hanno depositato verbale di assemblea condomi-
niale di autorizzazione a stare in giudizio, rispettivamente
dell’8 ottobre 2012 e del 10 ottobre 2012 -per cui va ritenu-
ta la ritualità della costituzione dei resistenti.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione
degli artt. 1117, 1130 e 1131 c.c. e dell’art. 62 disp. att.

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