Corte di cassazione civile sez. VI, 10 marzo 2014, n. 5520

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 10 MARZO 2014, N. 5520
PRES. GOLDONI – EST. PETITTI – RIC. DE FELICE (AVV.TI CERCHIA E BERARDI) C.
MINISTERO INTERNO ED ALTRO (AVV. GEN. STATO)
Veicoli y Limitatore di velocità y Manomissione dei
sigilli y Raddoppio di sanzione ex art. 179, comma 2
bis, c.s. y Fondamento.
. In tema di circolazione dei veicoli, la manomissione
dei sigilli del limitatore di velocità è soggetta alla san-
zione amministrativa pecuniaria raddoppiata ex art.
179, comma 2 bis, del codice della strada, integrando
anch’essa una “alterazione” dell’apparecchiatura.
(nuovo c.s., art. 179) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
Per utili riferimenti in tema di art. 179 c.s., v. il commento all’articolo
predetto contenuto nel Codice della strada, a cura di G. GALLONE,
ed. La Tribuna, Piacenza 2011.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De Felice Antonio proponeva opposizione, dinnanzi al
Giudice di pace di Empoli, avverso il verbale elevato nei
suoi confronti dalla Polizia stradale di Firenze, con il qua-
le gli venivano contestati gli illeciti previsti dall’art. 179,
commi 2 e 2-bis, del codice della strada, per essere stato
alla guida di veicolo avente il cronotachigrafo alterato e il
limitatore di velocità alterato.
Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e il De Felice
proponeva appello.
Nel contraddittorio con il Ministero dell’interno, il
Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con
sentenza n. 38 del 2010, depositata il 12 febbraio 2010,
rigettava l’appello.
Premesso che l’appellante aveva riproposto le medesi-
me censure già svolte in primo grado, il Tribunale riteneva
innanzi tutto infondata quella avente ad oggetto l’asserita
insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito conte-
stato, rilevando come l’appellante non avesse fornito alcun
elemento probatorio idoneo a superare la presunzione di
colpa posta dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, e come,
in particolare, non avesse offerto la prova di avere effet-
tuato il controllo del regolare funzionamento del cronota-
chigrafo prima di mettersi alla guida, ovvero dell’esistenza
del caso fortuito o della forza maggiore.
Quanto alla censura concernente l’asserita erroneità
della contestazione, consistente in ciò che mentre i ver-
balizzanti avevano accertato che il veicolo era privo di
piombatura sia sul cronotachigrafo che sul limitatore di
velocità, la contestazione era stata quella di essersi posto
alla guida di un veicolo con limitatore di velocità risultato
alterato, il Tribunale osservava che l’art. 179, comma 2-bis,
del codice della strada, nel sanzionare «chiunque circola
con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità
ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore
di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle
f‌issate o non funzionante (...)», non distingue l’alterazione
del limitatore di velocità dalla manomissione dei sigilli,
sicché non poteva ritenersi errato qualif‌icare anche la
rimozione dei sigilli come alterazione del limitatore. Os-
servava inoltre che il comma 1 del medesimo art. 179
equipara, sotto il prof‌ilo sanzionatorio, la manomissione
dei sigilli e l’alterazione dell’apparecchio.
Avverso questa sentenza il De Felice ha proposto ricor-
so per Cassazione, aff‌idato a due motivi, cui il Ministero
dell’Interno ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva preliminarmente che non è di osta-
colo alla trattazione del ricorso la mancata presenza, alla
odierna pubblica udienza, del rappresentante della Procu-
ra generale presso questa Corte.
Invero, l’art. 70, comma secondo, c.p.c., quale risultan-
te dalle modif‌iche introdotte dall’art. 75 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modif‌icazioni, nella
legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che il pubblico mini-
stero «deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di
cassazione nei casi stabiliti dalla legge». A sua volta l’art.
76 del r.d. 10 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’art.
81 del citato decreto-legge n 69, al primo comma dispone
che «Il pubblico ministero presso la Corte di Cassazione
interviene e conclude: a) in tutte le udienze penali; b) in
tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle
udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Cor-
te di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono
dinanzi alla sezione di cui all’articolo 376, primo comma,
primo periodo, del codice di procedura civile». L’art. 376,
primo comma, c.p.c. stabilisce che «Il primo presidente,
tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’artico-
lo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione che verif‌ica
se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di
consiglio».
Inf‌ine, l’art. 75 del già citato decreto-legge n. 69 del
2013, quale risultante dalla legge di conversione n. 98 del
2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione
dell’art. 70, secondo comma, del codice di rito, e la modi-
f‌icazione degli artt. 380-bis, secondo comma, e 390, primo
comma, del medesimo codice, per adeguare la disciplina
del rito camerale alla disposta esclusione della partecipa-
zione del pubblico ministero alle udienze che si tengono
dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo comma, al
secondo comma ha stabilito che «Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte
di cassazione nei quali il decreto di f‌issazione dell’udienza
o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a parti-
re dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto», e cioè a far
data dal 22 agosto 2013.
Orbene, il Collegio rileva che l’esplicito riferimento
contenuto sia nell’art. 76, comma primo, lett. b), del r.d.
n. 12 del 1941 (come modif‌icato dall’art. 81 del decreto-
legge n. 69 del 2013), sia nell’art. 75, comma 2, citato, alle
udienze che si tengano presso la Sesta sezione (e cioè
quella di cui all’art. 376, primo comma, c.p.c.), consenta di
ritenere non solo che la detta sezione è abilitata a tenere
oltre alle adunanze camerali anche udienze pubbliche,

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