Corte di cassazione civile sez. VI, 14 marzo 2014, n. 5997

Pagine392-393
392
giur
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 14 MARZO 2014, N. 5997
PRES. PICCIALLI – EST. CARRATO – RIC. RICCI LUPPIS (AVV.TI BARZAN E
CLEMENTI) C. UFF. TERR.LE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
Velocità y Limiti f‌issi y Accertamento y Autovelox
y Obbligo di segnalazione della presenza della po-
stazione di rilevamento y Indicazione del carattere
temporaneo o permanente della postazione y Neces-
sità y Violazione y Conseguenze y Nullità del relativo
verbale.
. La preventiva segnalazione della presenza e del carat-
tere temporaneo o permanente dei sistemi elettronici
di rilevamento della velocità costituisce un obbligo spe-
cif‌ico ed inderogabile degli organi di polizia stradale
demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia
dell’utenza stradale, la cui violazione si ripercuote
sulla legittimità degli accertamenti, determinandone
la nullità. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 142; nuovo
c.s., art. 200) (1)
(1) Sull’obbligo di preventiva informazione agli automobilisti dell’in-
stallazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, al f‌ine di orien-
tarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di
infrazioni, v. Cass. civ. 13 gennaio 2011, n. 680, in questa Rivista 2011,
394; Cass. civ. 26 marzo 2009, n. 7419, ivi 2009, 514, Cass. civ. 31 maggio
2007, n. 12833, ivi 2007, 1024 e Cass. civ. 17 novembre 2006, 24526,
ibidem. Con D.M. 15 agosto 2007, ivi 2007, 1000, il Ministero dei tra-
sporti ha indicato in quale modo possono essere segnalate le postazioni
di controllo della velocità, precisando la distanza tra i segnali e le po-
stazioni che non può superare i 4 km. Con parere 4 marzo 2008, n.
20767, lo stesso Ministero ha, inoltre, introdotto l’obbligo di indicare
nel verbale l’apposizione della preventiva segnalazione della postazio-
ne; mentre con parere 23 febbraio 2009, n. 18922, ha chiarito che la
segnalazione preventiva delle postazioni di controllo della velocità è
obbligatoria sia per gli impianti automatici che per quelli presidiati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in
data 4 novembre 2013, la seguente proposta di def‌inizione,
ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con ricorso proposto ai
sensi dell’art. 204 bis c.d.s. 1992, il sig. Giorgio Ricci Luppis
formulava opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Porde-
none, avverso un verbale di accertamento elevatogli in data
30 marzo 2010 dalla Polstrada di Frosinone, con cui gli era
stata contestata la violazione prevista dall’art. 142 c.d.s.,
comma 9, sostenendo l’illegittimità dell’atto impugnato per
assunta violazione delle disposizioni dettate dal D.M. Tra-
sporti del 15 agosto 2007, art. 2, in ordine alla modalità di
accertamento della contestata infrazione amministrativa.
Nella costituzione dell’opposto Prefetto, l’adito Giu-
dice di pace, con sentenza n. 301 del 2011, accoglieva il
ricorso e, per l’effetto, annullava l’impugnato verbale di
accertamento. A seguito di formulazione di appello da
parte del suddetto Prefetto al quale resisteva l’appellato,
il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 628 del 2012
(depositata il 4 luglio 2012), accoglieva il gravame e, per-
tanto, riformava la sentenza impugnata, confermando la
legittimità del verbale opposto e condannando l’appellato
alla rifusione delle spese giudiziali.
Il Ricci Luppis ha impugnato per cassazione (con ri-
corso notif‌icato il 13 febbraio 2013 e depositato il 4 marzo
2013) la suddetta sentenza di secondo grado, sulla base di
un unico complesso motivo.
L’intimato Prefetto non ha svolto attività difensiva in
questa fase di legittimità.
Con l’unico motivo dedotto il ricorrente ha prospettato
- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - la violazione
o falsa applicazione dell’art. 200 c.d.s. 1992, nonché del
D.M. Trasporti 15 agosto 2007, art. 1, lett. a), e art. 2,
deducendo l’illegittimità della sentenza impugnata nella
parte in cui, nel ravvisare la correttezza delle modalità di
accertamento della riscontrata violazione di cui all’art.
142 c.d.s., comma 9, era stato ritenuto che fosse onere del
trasgressore sopperire alla carenza del contenuto (della
copia) del verbale di contestazione, anche con riferimento
alla natura f‌issa o mobile del segnale di preavviso della
postazione di controllo, chiedendo chiarimenti ai verba-
lizzanti, nell’immediatezza della contestazione, così rima-
nendo salvaguardato il suo diritto di difesa (rilevandosi
come, peraltro, il contravventore avrebbe potuto portarsi
al chilometraggio signif‌icativo per verif‌icare il posiziona-
mento del predetto segnale).
Ritiene il relatore che il motivo così come formulato - ri-
spondente ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., - possa quali-
f‌icarsi manifestamente fondato, con la conseguente def‌ini-
bilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., con
riferimento all’ipotesi enucleata nell’art. 375 c.p.c., n. 5).
Occorre, in via pregiudiziale, chiarire che - malgrado la
domanda originaria riguardasse un’opposizione proposta di-
rettamente avverso un verbale di accertamento per violazio-
ne di una norma del c.d.s. 1992 elevato dalla Polizia stradale
e, dunque, la legittimazione passiva spettasse al Ministero
dell’Interno e non al Prefetto territorialmente competente
(cfr., ad es., Cass. n. 9401 del 2009), invece risultato evocato
effettivamente nel giudizio in questione - deve trovare ap-
plicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte (v. Cass. sez. un., n. 3117 del 2006 e, da ultimo,
Cass. n. 12557 del 2013), in base al quale, ove sia stata er-
roneamente chiamata in giudizio la Prefettura, la carente
legittimazione passiva di quest’ultima è sanata dall’impu-
gnazione svolta dall’Avvocatura dello Stato, sempre che
questa non abbia sollevato eccezioni o uno specif‌ico motivo
di impugnazione (come verif‌icatosi nella fattispecie).
Ciò posto, con la censura in questione, il ricorrente ha
inteso denunciare la violazione dell’art. 200 c.d.s. 1992,
con riferimento all’obbligo di necessaria completezza del
verbale di accertamento, sul presupposto che, nella fatti-
specie, sarebbe stato indispensabile che gli agenti ver-
balizzanti della Polstrada avessero indicato, ai f‌ini della
validità stessa dell’intero procedimento amministrativo,
tutte le circostanze idonee ad evidenziare i presupposti
sui quali era stata fondata la complessiva attività di accer-
tamento, ivi compreso quello relativo alla tipologia mobile
o temporanea del segnale di preavviso del controllo di
velocità, dato questo che - per stessa ammissione traspa-
rente dalla sentenza qui impugnata - non risultava essere
stato riportato nella copia notif‌icata al trasgressore.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT