Corte di cassazione civile sez. I, 2 agosto 2013, n. 18554

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giur
1/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
2.4. Inconferente è anche il richiamo all’art. 278 c.p.c.,
effettuato dal giudice di appello ai f‌ini di ritenere ammis-
sibile la richiesta di pronunzia solo sull’an.
Infatti l’art. 278 c.p.c. consente che, su istanza di parte
e pur nell’opposizione della controparte, il giudice possa
limitarsi a pronunziare sentenza non def‌initiva di condan-
na generica, rinviando al prosieguo del processo la quan-
tif‌icazione del danno.
Sennonché tale norma consente solo di articolare lo
stesso giudizio in due distinte fasi, ma non di scinderlo in
due separati processi.
Infatti con la sentenza def‌initiva il giudice deve neces-
sariamente pronunziarsi anche sul quantum e non può
rimetterne la determinazione a separato giudizio, se non
vi è l’adesione di tutte le parti (nella fattispecie mancata,
come si dirà successivamente).
2.5. Pertanto, va affermato il seguente principio di
diritto: “Proposta la domanda di ripetizione di indebito in
relazione a canoni di locazione pagati dal conduttore, il
giudice, anche se richiesto da parte attrice, ma in assenza
di adesione del convenuto, non ha il potere di scindere il
giudizio sull’insussistenza dell’obbligo di pagamento da
quello sulla verif‌icazione e quantif‌icazione delle somme
che si assumono corrisposte ai f‌ini della determinazione
delle pretese eccedenze indebite, ma deve o accogliere o
rigettare la domanda a seconda della prova in merito alla
fondatezza o meno della stessa in tutti i suoi fatti costi-
tutivi”.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamen-
ta la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 420,
293 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza
impugnata ha ritenuto intempestiva la sua opposizione
alla decisione solo sull’an debeatur, poiché nella fatti-
specie non si trattava di eccezione in senso stretto, ma di
mera difesa.
4.1. Il motivo è fondato a va accolto.
É vero che l’INPDAI si costituì in cancelleria non dieci
giorni prima dell’udienza di discussione del 5 maggio 1999,
con la conseguenza che egli era decaduto dalla facoltà di
proporre le eccezioni in senso stretto di cui all’art. 416,
comma 2, c.p.c. , applicabile nella fattispecie a norma
dell’art. 447 bis c.p.c., ma conservava sempre la facoltà di
proporre le mere difese e le eccezioni in senso improprio
f‌ino al momento dell’esaurimento della discussione (Cass.
18 marzo 1987, n. 2738; Cass. 7739 del 27 maggio 2002).
Nella fattispecie, poiché la limitazione della domanda
al solo an debeatur è possibile solo in presenza del con-
senso delle parti o della non opposizione del convenuto,
l’eccezione sul punto effettuata dalla convenuta costitui-
sce una mera difesa, con cui essa faceva osservare che vi
era la sua opposizione a tale limitazione.
4.2. Inoltre, ed in ogni caso, la richiesta dei ricorrenti
di una pronunzia così limitata fu effettuata per la prima
volta all’udienza del 22 giugno 2001, ossia dopo che la resi-
stente si era già costituita, con la conseguenza che non po-
teva decadere dal potere di opporsi a riduzioni del petitum
prima ancora che la controparte ne facesse istanza.
5. Il ricorso va pertanto accolto e l’impugnata sentenza
va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di
cassazione alla Corte di appello di Roma, in diversa com-
posizione, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 2 AGOSTO 2013, N. 18554
PRES. SALMÈ – EST. DIDONE – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. C.C. (AVV. AIMI) C.
CE.L. (AVV. MURATORI CASALI)
Matrimonio y Rapporti patrimoniali y Beni di pro-
prietà esclusiva di uno dei coniugi y Prova y Beni
mobili y Intestazione ad uno solo dei coniugi y De-
duzione di interposizione reale dell’altro coniuge y
Prova scritta y Necessità.
. L’art. 219 cod. civ. - riconoscendo al coniuge di poter
provare con ogni mezzo, nei confronti dell’altro, la
proprietà esclusiva di un bene, ed aggiungendo che
quelli di cui nessuno di essi può dimostrare la proprie-
tà esclusiva sono di proprietà indivisa, per pari quota,
di entrambi - riguarda essenzialmente le controversie
relative a beni mobili, ed è volto principalmente a dero-
gare, attraverso la presunzione posta nel secondo com-
ma, alla regola generale sull’onere della prova in tema
di rivendicazione, mentre nessuna eccezione conf‌igura
alla normale disciplina della prova dei contratti forma-
li, in particolare degli acquisti immobiliari. Pertanto,
quando un immobile sia intestato ad uno dei coniugi in
virtù di idoneo titolo d’acquisto, l’altro coniuge, che al-
leghi l’interposizione reale, non può provarla con giura-
mento, nè con testimoni, giacché l’obbligo dell’interpo-
sto di ritrasmettere all’interponente i diritti acquistati
deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, salvo
che nell’ipotesi di perdita incolpevole del documento e
non anche, dunque, nel caso in cui si deduce un sem-
plice principio di prova per iscritto. (c.c., art. 219; c.c.,
art. 1350; c.c., art. 1414; c.c., art. 2724) (1)
(1) In termini, Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1995, n. 1482, in Ius&ex
dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna. Sulla prima parte della massima, si
veda inoltre Cass. civ., sez. I, 15 novembre 1997, n. 11327, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notif‌icato il 22 maggio 1996
C.C. evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Modena, la
moglie separata CE.L. esponendo che all’epoca del ma-
trimonio, contratto l’ (omissis) i coniugi avevano scelto il
regime della comunione dei beni; che in seguito, con atto
notarile 17 novembre 1987, avevano deciso di passare al
regime della separazione dei beni perchè C. che era im-
prenditore ed intendeva acquistare immobili, aveva rite-
nuto opportuno intestare i propri beni alla moglie al f‌ine
di sottrarli al rischio di impresa; che scelto tale regime,
lo stesso attore aveva acquistato con danaro proprio, tra
il (omissis) e il (omissis) tre proprietà immobiliari inte-
standole alla moglie; che dopo il ricorso per ottenere la

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