Corte di Cassazione Civile sez. Vi, ord. 21 Febbraio 2018, n. 4259

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
LEGITTIMITÀ
sarebbe un rimedio generale contro la violazione della cor-
rispettività a prescindere dalla fonte del rapporto, anche
se questa non sia contrattuale ma legale.
Il motivo è infondato.
In tema di riscatto di immobile urbano con riguardo al
termine del pagamento del prezzo che deve essere effet-
tuato entro tre mesi decorrenti dalla prima udienza del
relativo giudizio ovvero dal passaggio in giudicato della
sentenza che lo def‌inisce a seconda che vi sia stata o meno
opposizione da parte del retrattato, l’ampia formulazione
della L. n. 392 del 1978, art. 39, - che ha riguardo a qual-
siasi motivo per il quale l’acquirente faccia opposizione
- comporta che va considerata tale non soltanto quella
inerente ai motivi che investono la sussistenza di tutte le
condizioni soggettive e oggettive necessarie ai f‌ini dell’uti-
le esercizio del riscatto, ma anche tutte quelle opposizioni
che in qualsiasi modo operano perché il diritto potestativo
del retraente, di subentrare nella qualità di acquirente
con effetti "ex tunc", non trovi immediata e diretta soddi-
sfazione (Cass. civ. sez. III, 7 luglio 1999, n. 7031).
Di conseguenza, essendo qualif‌icabile quale opposizione
il comportamento della ricorrente che, di fronte al mancato
versamento del prezzo, ha resistito nel giudizio promosso
dalla (omissis) affermando la decadenza della stessa dal
diritto di esercitare il riscatto, correttamente la Corte di
Appello ha stabilito che il termine per il versamento del
prezzo decorreva dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza che aveva def‌inito il giudizio e che, di conseguen-
za, gli interessi sul prezzo dovuti dalla (omissis) decorrono
dalla medesima data. Difatti gli interessi decorrono dal pas-
saggio in giudicato della sentenza e non dalla data in cui il
prezzo è esigibile - cioè tre mesi dopo il passaggio in giudi-
cato della sentenza - in virtù dell’art. 1499 c.c., che stabili-
sce che il venditore ha il diritto di pretendere gli interessi
sul prezzo anche quando la cosa venduta produca frutti e il
prezzo non sia immediatamente esigibile.
5. In considerazione del fatto che l’intimata non ha svol-
to difese non occorre provvedere sulle spese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 21 FEBBRAIO 2018, N. 4259
PRES. PICARONI – EST. SCARPA – RIC. C. (AVV. COSTANZO) C. CONDOMINIO
(OMISSIS) IN ROMA
Contributi e spese condominiali y Spese di ge-
stione y Condanna giudiziale del condominio al pa-
gamento di somma di denaro y Ripartizione interna
dell’importo oggetto di condanna y Criteri ex art.
1123 c.c. y Applicazione salvo diversa convenzione
y Mancanza formale delle tabelle millesimali y Ri-
levanza y Esclusione y Delibera adottata a maggio-
ranza che ripartisca gli oneri in parti uguali tra i
condomini y Nullità y Sussistenza.
. In ipotesi di condanna giudiziale di un condominio di
edif‌ici, in persona dell’amministratore (nella specie,
a seguito di decreto ingiuntivo non opposto), al paga-
mento di una somma di denaro in favore di un credi-
tore della gestione condominiale, la ripartizione tra
i condòmini degli oneri derivanti dalla condanna del
condominio va comunque fatta alla stregua dei criteri
dettati dall’art. 1123 c.c., salvo diversa convenzione. Né
ha rilievo in senso contrario alla necessaria ripartizio-
ne interna dell’importo oggetto di condanna la mera
mancanza formale delle tabelle millesimali, spettando
semmai al giudice di stabilire l’entità del contributo
dovuto dal singolo condòmino conformemente ai criteri
di ripartizione derivanti dai valori delle singole quote
di proprietà. Conseguentemente, la deliberazione adot-
tata a maggioranza di ripartizione in parti uguali degli
oneri derivanti dalla condanna del condominio, in de-
roga all’art. 1123 c.c., è da considerarsi nulla. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1123; c.c., art. 1135; c.c., art. 1137) (1)
(1) Principio elaborato argomentando da Cass. civ. 12 febbraio 2001,
n. 1959, in questa Rivista 2001, 215. Utile anche il rinvio alle citate
Cass. civ. 26 aprile 2013, n. 10081, ivi 2014, 87 e Cass. civ. 30 luglio
1992, n. 9107, ivi 1993, 305. Sulla conseguente nullità della delibera,
cfr. Cass. civ. 4 dicembre 2013, n. 27233, in questa Rivista 2014, 175.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’avvocato C.A., condomino del Condominio (omissis),
ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre moti-
vi (violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 1123 c.c.; violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 c.p.c.), avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 11351/2016 del 6 giugno 2016, che ne ha rigettato
l’appello avanzato contro la sentenza resa in primo grado
il 27 dicembre 2013 dal Giudice di pace di Roma.
L’intimato Condominio (omissis), non ha svolto attività
difensive.
C.A. impugnò la deliberazione assembleare del 2 aprile
2013 approvata dal Condominio (omissis), la quale aveva
ripartito in parti uguali (Euro 14,00 per ogni condomino),
e non secondo millesimi, le spese dovute dal medesimo
Condominio per effetto della soccombenza maturata con
riguardo al decreto ingiuntivo n. 1780/2013 del Giudice
di pace di Roma, pronunciato su domanda del medesimo
avvocato C. per l’attività di difensore svolta in favore del
Condominio. Il Giudice di pace aveva dichiarato impro-
cedibile l’impugnazione di delibera giacché proposta con
ricorso e non con citazione. Il Tribunale di Roma ha invece
ritenuto legittima la ripartizione in quote paritarie delle
spese di soccombenza derivanti dal decreto ingiuntivo n.
1780/2013 non opposto dal condominio, non esistendo ta-
belle millesimali e non essendo applicabile l’art. 1132 c.c.
proprio perché quest’ultimo non aveva deliberato di resi-
stere alla pretesa monitoria.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso
potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la
conseguente def‌inibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis
c.p.c., in relazione all’art. 375 comma 1, n. 5, c.p.c.), il pre-
sidente ha f‌issato l’adunanza della camera di consiglio.
Il primo motivo di ricorso dell’avvocato C.A. è infondato.
Se è vero che il Tribunale non ha espressamente statuito
sul motivo d’appello relativo alla declaratoria di improce-

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