Corte di Cassazione Civile sez. Iii, 12 ottobre 2018, n. 25376

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giur
2/2019 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
luta della motivazione sotto l’aspetto materiale e graf‌ico”,
quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irridu-
cibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, f‌igure -
queste - che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il
sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 primo
comma n. 5 c.p.c. operata dall’art. 54 del D.L. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (sez. un.,
sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830), mentre
non risulta dedotto il vizio di cui al nuovo testo dell’art.
360 primo comma n. 5 c.p.c. (relativo all’omesso esame di
un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che
abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo), non avendo parte ricorrente indicato
- come era suo onere - il “fatto storico” il cui esame sia sta-
to omesso, il “dato” (testuale o extratestuale) da cui esso
risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato
oggetto di discussione processuale tra le parti nonché la
sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di ele-
menti istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevan-
te in causa, sia stato comunque preso in considerazione
dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie (sez. un., sentenza n. 8053
del 7 aprile 2014, Rv. 629831).
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente
condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in
dispositivo.
4. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis
(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contri-
buto unif‌icato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 12 OTTOBRE 2018, N. 25376
PRES. ARMANO – EST. PELLECCHIA – P.M. CARDINO (DIFF.) – RIC. SOC.
(OMISSIS) S.R.L. C. FALLIMENTO X S.R.L.
Prelazione e riscatto y Esercizio del riscatto y
Canoni di locazione maturati tra la vendita ed il
passaggio in giudicato della sentenza di accogli-
mento della domanda di riscatto y Debenza al terzo
acquirente da parte del conduttore rimasto nella
detenzione dell’immobile dopo la sua alienazione
y Esclusione y Prezzo di acquisto del bene y Corre-
sponsione y Ragioni y Sostituzione con effetto ex
tunc del conduttore retraente al terzo retrattato.
. Il conduttore retraente, il quale abbia continuato a
detenere l’immobile dopo la sua alienazione, avvenu-
ta in violazione del diritto di prelazione del medesimo
conduttore, non è tenuto a versare al retrattato i cano-
ni di locazione ma solamente il prezzo di acquisto del
bene, sostituendosi con effetto ex tunc nella medesima
posizione del terzo, a seguito della sentenza di accer-
tamento della legittimità del suo diritto di riscatto.
(Mass. Redaz.) (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38; l. 27
luglio 1978, n. 392, art. 39) (1)
(1) Sulla specif‌ica questione la giurisprudenza di legittimità ha
assunto orientamenti contrastanti. Secondo Cass. civ. 29 novembre
2011, n. 25230 (in questa Rivista 2011, 711) cui il collegio intende
dare seguito, il conduttore di un immobile urbano adibito ad uso non
abitativo, che abbia con successo esercitato l’azione di riscatto nei
confronti del terzo acquirente per violazione del suo diritto di pre-
lazione, subentra nella posizione di quest’’ultimo con eff‌icacia "ex
tunc" e non è, pertanto, tenuto a pagare al retrattato i canoni di loca-
zione maturati nelle more tra la vendita ed il passaggio in giudicato
della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto. Al contra-
rio, secondo l’orientamento espresso da Cass. civ. 11 maggio 2010, n.
11348 (in questa Rivista 2010, 654) il conduttore di immobile desti-
nato ad uso diverso da quello di abitazione, il quale, a seguito della
violazione del diritto di prelazione di cui è titolare abbia esercitato
il riscatto, è tenuto a corrispondere il canone di locazione al terzo
acquirente (il quale è subentrato nella medesima posizione del loca-
tore alienante, in conformità al principio generale enunciato dall’art.
1602 c.c.) in pendenza del relativo giudizio, al cui esito favorevole
soltanto consegue l’acquisto della proprietà dell’immobile locato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2007, la S. 2000 S.r.l. convenne in giudizio la
(omissis) S.r.l. (in bonis) al f‌ine di sentirla condannare al
pagamento del prezzo dell’immobile divenuto di proprietà
della convenuta, già conduttrice dello stesso immobile,
a seguito dell’esercizio del riscatto L. n. 392 del 1978, ex
art. 39, così come accertato con sentenza del Tribunale di
Roma passata in giudicato per effetto della sentenza della
Corte di Cassazione n. 24294 del 14 novembre 2006. L’attri-
ce chiese altresì il pagamento degli interessi sul suddetto
prezzo a decorrere dal 6 dicembre 2001 e la restituzione
dell’ICI versata durante la pendenza del giudizio per l’ac-
certamento della legittimità del riscatto.
Si costituì la (omissis) S.r.l., eccependo un controcre-
dito costituito, fra l’altro, dall’importo corrispondente ai
canoni versati medio tempore alla S. 2000.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1681/2009 ac-
colse entrambe le domande, compensando i rispettivi cre-
diti per la parte corrispondente. Il Tribunale stabilì inoltre
che, sia gli interessi dovuti dalla (omissis) alla S. 2000 sul
saldo del prezzo, sia quelli dovuti dalla S. 2000 alla (omis-
sis) sui canoni da restituire, decorressero dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale che
aveva accertato la legittimità del riscatto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la S. cen-
surando la decisione sia per alcuni errori materiali e di
calcolo, sia per aver erroneamente riconosciuto il diritto
dell’appellata alla restituzione dei canoni di locazione e
per aver fatto decorrere gli interessi sul prezzo, anziché
dal 22 maggio 2001, cioè alla scadenza dei tre mesi succes-
sivi alla notif‌ica dell’atto con cui la S. aveva comunicato
di non opporsi all’esercizio del riscatto, dal passaggio in
giudicato della sentenza che aveva deciso la controversia
sul riscatto.

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