Corte di Cassazione Civile sez. Ii, ord. 5 Dicembre 2018, n. 31462

Pagine42-44
162
giur
2/2019 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
3. Il terzo motivo di ricorso censura la violazione del-
l’art. 144 Legge notarile e la nullità della sentenza “a cau-
sa di una motivazione apparente e perplessa”. Il mancato
riconoscimento delle attenuanti non potrebbe giustif‌icar-
si né in base al criterio della gravità della condotta, né
alla luce delle precedenti contestazioni mosse al notaio,
non essendo lo stesso mai stato accusato in precedenza
di omessa collaborazione con il Consiglio Notarile e non
essendogli state contestate, in occasione della ispezione
biennale 2007/2008, né la mancata richiesta di documenti
relativi agli atti di provenienza né la mancata indicazione
nei rogiti degli estremi degli atti di provenienza.
3.1. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d’appello di Palermo ha escluso la conces-
sione delle circostanze attenuanti per l’oggettiva gravità
delle violazioni contestate ed alla luce delle emergenze
di una precedente ispezione, che aveva rilevato analoghe
condotte deontologicamente scorrette del notaio P..
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, al-
lora, la concessione delle circostanze attenuanti, con la
diminuzione della sanzione prevista dall’art. 144 Legge
Notarile, è rimessa al potere discrezionale del giudice del
merito ed è perciò incensurabile in sede di legittimità il
relativo diniego ove, come nella specie, logicamente moti-
vato con l’indicazione delle ragioni ostative alla mancata
concessione e degli elementi ritenuti di preponderante ri-
lievo (Cass. sez. II, 5 maggio 2016, n. 9041; Cass. sez. VI - 3,
27 maggio 2011, n. 11790; Cass. sez. III, 25 febbraio 2000,
n. 2138; Cass. sez. III, 16 giugno 1977, n. 2507).
4. Il ricorso va dunque rigettato. Non occorre liquidare
le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati
svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.
1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto
il comma 1-quater all’art. 13, testo unico di cui al D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, - dell’obbligo di versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unif‌icato pari a quello dovuto per l’impugnazione integral-
mente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 5 DICEMBRE 2018, N. 31462
PRES. CORRENTI – EST. CRISCUOLO – RIC. C.C. ED ALTRI (AVV. TALAMONTI) C.
E.A. ED ALTRO (AVV. MAROZZI)
Parti comuni dell’edif‌icio y Innovazioni y Com-
portanti una spesa assunta interamente a proprio
carico da un condomino y Disciplina ex art. 1102 c.c.
y Applicabilità y Fondamento y Conseguenze y Limiti
y Fattispecie in tema di installazione di ascensore.
. Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba
essere ripartito fra i condomini, per essere stato assun-
to interamente a proprio carico da uno di essi, trova ap-
plicazione la disposizione generale dell’art. 1102 c.c.,
che contempla anche le innovazioni, in forza della qua-
le ciascun partecipante può servirsi della cosa comune
- purché non ne alteri la destinazione e non impedisca
agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro
diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie
spese, le modif‌icazioni necessarie a consentirne il mi-
gliore godimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la decisione di appello che aveva ritenuto l’installa-
zione di un ascensore sulle parti comuni, eseguita dai
convenuti in primo grado a loro spese, legittima ex art.
1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprie-
tà degli altri condomini incompatibile con la realizza-
zione dell’opera). (c.c. art. 1102; c.c. art. 1120; c.c. art.
1136) (1)
(1) Nel senso che l’installazione di un ascensore, al f‌ine dell’elimi-
nazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino
su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai f‌ini
dell’accessibilità dell’edif‌icio e della reale abitabilità dell’apparta-
mento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini
ai sensi dell’art. 1102 c.c., v. Cass. civ. 16 maggio 2014, n. 10852, in
questa Rivista 2014, 551 e Cass. civ. 3 agosto 2012, n. 14096, in www.
latribunaplus.it. Trattasi di principio che è stato anche di recente
ribadito da Cass. civ. 28 marzo 2017, n. 7938, in questa Rivista 2017,
721. Negli stessi termini si veda anche Cass. civ. 9 marzo 2017, n.
6129, ibidem, 607.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- S.A., C.C., M.M., I.R. e I.A. convennero in giudizio E.A.
e F.R. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, chiedendo di-
chiararsi l’illegittimità dell’ascensore realizzato dai conve-
nuti e che questi ultimi fossero condannati alla riduzione in
pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
I convenuti resistettero alla domanda, chiedendo, in via
riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento
del danno derivato dal ritardo nell’esecuzione dell’opera.
Il Tribunale adito di Ascoli Piceno rigettò entrambe
le domande e sul gravame proposto dagli originari attori
principali, la Corte di appello di Ancona confermò la pro-
nuncia di primo grado.
I giudici di appello, dopo avere richiamato le indagini
peritali, rilevarono, quanto alla riduzione del varco utile
per il passaggio delle persone e di cose e di eventuali bici-
clette o scooter, che tramite la rimozione degli scarichi e
la demolizione della muratura di rivestimento era possibi-
le ottenere una larghezza del varco di 84 cm., suff‌iciente
al passaggio anche delle moto. In relazione alla riduzione
dell’illuminazione dei locali, rilevarono che gli stessi co-
munque rimanevano nei parametri previsti dal REC per
le nuove costruzioni, potendosi in ogni caso far ricorso,
come già avveniva, all’illuminazione artif‌iciale, e ciò tenu-
to conto che si trattava di locali nei quali non è prevista la
permanenza di persone.
Quanto alla dedotta riduzione della ventilazione, la
sentenza osservò che del pari, con il ricorso a modesti la-
vori, era possibile ripristinare la ventilazione richiesta dal
REC, potendosi anche in tal caso far ricorso ad un impian-
to di ventilazione meccanica.
Ne derivava che, avendo i convenuti assunto a loro ca-
rico tutte le spese di realizzazione dell’impianto di ascen-
sore, costituiva un loro diritto ex art. 1102 c.c. procedere
alla collocazione dell’ascensore, dovendosi attribuire pre-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT