Corte di Cassazione Civile sez. Iii, ord. 20 Dicembre 2018, n. 32934

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giur
2/2019 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
si”. Il motivo di doglianza del ricorrente attiene tuttavia
alla denuncia della mancata contabilizzazione del debito
verso l’appaltatore, oggetto dapprima di transazione e poi
di decreto ingiuntivo, sicché i giudici del merito doveva-
no verif‌icare, ai f‌ini della validità della delibera di appro-
vazione del rendiconto, se la contabilità era stata tenuta
dall’amministratore in maniera da rendere intellegibile ai
condomini la relativa voce di spesa.
Il quarto motivo di ricorso è poi infondato. La Corte
di L’Aquila ha affermato che il condomino B. non aveva
interesse a dolersi dell’erronea contabilizzazione nel
rendiconto della somma di € 2.941,30 da lui dovuta, in
quanto la stessa era stata rideterminata in € 1.526,03 con
l’accordo del 19 dicembre 2014 intervenuto nel corso del
procedimento di mediazione. Questa decisione è conforme
al principio giurisprudenziale secondo cui il condomino
che intenda impugnare una delibera dell’assemblea, per
l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spe-
se, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale
presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un
apprezzabile pregiudizio personale, in termini di muta-
mento della sua posizione patrimoniale (Cass. sez. VI-2, 9
marzo 2017, n. 6128). La Corte d’appello ha così valutato,
appunto, che la sopravvenuta transazione intervenuta tra
le parti sul punto della quota di spese posta a carico del B.
nel rendiconto avesse determinato il soddisfacimento del
diritto azionato con l’impugnativa ex art. 1137 c.c. basata
su tale questione, e quindi il difetto di interesse ad agire
per l’annullamento in parte qua della delibera. Il quinto
motivo, giacché attinente alla regolamentazione delle spe-
se dei gradi pregresse, rimane assorbito dall’accoglimento
del primo e del terzo motivo di ricorso. Devono, in def‌initi-
va, essere accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso e ri-
gettati il secondo ed il quarto motivo, rimanendo assorbito
il quinto motivo. La sentenza impugnata va cassata in rela-
zione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello
di L’Aquila in diversa composizione, che, tenendo conto
dei rilievi qui svolti, riesaminerà la causa con riguardo ai
due prof‌ili indicati e regolerà anche le spese del giudizio
di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 20 DICEMBRE 2018, N. 32934
PRES. VIVALDI – EST. SCRIMA – RIC. C.A. C. M.A.
Contratto di locazione y Ad uso abitativo y Omes-
sa registrazione y Conseguenze y Nullità y Tardiva
registrazione y Sanatoria con eff‌icacia retroattiva
y Conf‌igurabilità y Registrazione parziale y Conse-
guenze.
. Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo,
ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi
dell’art. 1, comma 346, della L. n. 311 del 2004, ma, in
caso di tardiva registrazione, può comunque produrre
i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, sia pure limita-
tamente al periodo di durata del rapporto indicato nel
contratto successivamente registrato. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1591; l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1; d.p.r.
26 aprile 1985, n. 131, art. 2; d.p.r. 26 aprile 1985, n.
131, art. 3) (1)
(1) Sulla dibattuta questione degli effetti di un tardivo adempimento
dell’obbligo di registrazione del contratto di locazione si sono da ul-
timo espresse le Sezioni Unite con la sentenza n. 23601 del 9 ottobre
2017, in questa Rivista 2018, 34 e ivi 2018, 485, con nota di ROBERTO
MASONI, L’omessa registrazione della locazione al cospetto delle Se-
zioni Unite...che però deludono.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel mese di ottobre dell’anno 2012 M.A. intimò sfratto
per morosità, con contestuale citazione per la convalida,
ad C.A. per il mancato pagamento, dal mese di agosto
2012, dei canoni di locazione relativi ad un immobile sito
in (omissis).
L’intimato si oppose allo sfratto, deducendo il proprio
difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la nullità
e l’ineff‌icacia del contratto per il periodo anteriore alla sua
registrazione; sostenne, in particolare, il C. che, ai sensi
dell’art. 3, commi 8 e 9, del D.L.vo n. 23 del 2011 essendo
il contratto nullo per difetto di registrazione nei termini
di legge, il canone doveva essere determinato ex lege in
misura pari al triplo della rendita catastale e si dichiarò
pronto al pagamento dei canoni in tale misura chiedendo,
in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni pagati in
eccedenza rispetto alla predetta entità legale.
Il Giudice adìto rinviò la causa, con salvezza dei diritti
di prima udienza, per la pendenza di trattative tra le parti;
all’udienza successiva, su richiesta dell’intimato, applicò
il termine di grazia per la sanatoria tardiva della morosi-
tà, rinviando all’udienza del 6 maggio 2013; in tale ultima
udienza, stante la persistente morosità, dichiarata dall’in-
timante, il Tribunale convalidò lo sfratto.
Venne poi emesso dal medesimo Tribunale d.i. per le
somme dovute dal C. a titolo di canoni non corrisposti
dall’agosto 2012 al marzo 2014, decreto avverso il quale
l’intimato propose opposizione.
Avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità
il C. propose appello cui resistette la M..
La Corte di appello di Palermo, con sentenza deposita-
ta il 18 febbraio 2015, rigettò l’impugnazione e compensò
interamente tra le parti le spese di quel giudizio.
Avverso la sentenza della Corte territoriale C.A. ha pro-
posto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illu-
strato da memoria.
Ha resistito con controricorso M.A..
Con O.I. n. 22771/17 del 29 settembre 2017 la causa è
stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle
Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di cui all’or-
dinanza interlocutoria n. 16604/16 del 5 agosto 2016, deci-
sione poi pubblicata in data 9 ottobre 2017.
In prossimità dell’adunanza camerale del 17 luglio
2018 il C. ha depositato ulteriore memoria.

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