Corte di Cassazione Civile sez. Vi, ord. 20 Dicembre 2018, n. 33038

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giur
2/2019 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
D’altronde il giudice di primo grado era giunto a diversa
conclusione in considerazione del fatto (esattamente rite-
nuto irrilevante dalla corte d’appello) che il conto sul qua-
le era tratto l’assegno era cointestato anche in suo nome.
4. In conclusione sono accolti il primo e il secondo mo-
tivo, è rigettato il terzo.
La sentenza è cessata in relazione ai motivi accolti con
rinvio ad altre sezione della Corte d’appello di Venezia,
che procederà a nuovo esame attenendosi a quanto sopra
e liquiderà le spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 20 DICEMBRE 2018, N. 33038
PRES. D’ASCOLA – EST. SCARPA – RIC. B.N. (AVV. MARTELLA) C. CONDOMINIO
PIAZZA X IN PESCARA
Comunione dei diritti reali y Assemblea y Deli-
berazioni y Impugnazione y Approvazione del ren-
diconto y Registro contabile, riepilogo f‌inanziario
e nota esplicativa della gestione y Mancata allega-
zione da parte dell’amministratore y Annullabilità y
Sussistenza.
. Il registro di contabilità, il riepilogo f‌inanziario e la
nota sintetica esplicativa della gestione, che compon-
gono il rendiconto condominiale ai sensi dell’art. 1130
bis c.c. (disposizione introdotta dalle legge n. 220 del
2012), perseguono lo scopo di soddisfare l’interesse
del condomino ad una conoscenza concreta dei reali
elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dis-
sipare le insuff‌icienze, le incertezze e le carenze di
chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consenti-
re in assemblea l’espressione di un voto cosciente e
meditato. Allorché il rendiconto non sia composto da
registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed
i condòmini non risultino perciò informati sulla reale
situazione patrimoniale del condominio quanto ad en-
trate, spese e fondi disponibili, può discenderne - indi-
pendentemente dal possibile esercizio del concorrente
diritto spettante ai partecipanti di prendere visione
ed estrarre copia dei documenti giustif‌icativi di spesa
- l’annullabilità della deliberazione assembleare di ap-
provazione. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1130 bis) (1)
(1) A quanto consta, prima pronuncia della Corte ad aver affrontato
il tema della illegittimità del rendiconto condominiale ex art. 1130 bis
c.c. (disposizione introdotta dalle legge n. 220 del 2012 ed entrata il
vigore il 18 giugno 2013), perché non composto da registro di conta-
bilità, riepilogo f‌inanziario e nota sintetica esplicativa della gestione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISONE
N.B. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi av-
verso la sentenza 3 febbraio 2017, n. 137/2017, resa dalla
Corte d’appello di L’Aquila, la quale ha confermato la pro-
nuncia di primo grado del Tribunale di Pescara emessa il
15 ottobre 2015 e cosi respinto l’impugnativa della delibera
del 29 ottobre 2014 del Condominio di Piazza X, Pescara,
avanzata dal condomino B. L’intimato Condominio di Piaz-
za X, Pescara, non ha svolto attività difensive. Le ragioni
dell’impugnazione della deliberazione assembleare del 29
ottobre 2014, di approvazione del rendiconto 2013, poggia-
vano sulla mancata allegazione del registro contabile, del
riepilogo f‌inanziario e della nota esplicativa della gestione,
nonché sull’inesatta attribuzione al B. della quota di con-
tribuzione pari ad € 2.941,30 (somma peraltro poi rideter-
minata in € 1.526,03 in forza di accordo fra le parti del 19
dicembre 2014 intervenuto nel corso del procedimento di
mediazione). Il Tribunale di Pescara affermò che l’ammi-
nistratore aveva posto a disposizione dei condomini tutta
la documentazione contabile relativa all’anno 2013. La
Corte d’Appello ha ribadito che la lettera di convocazione
avvertiva che “l’intero carteggio contabile è a disposizione
di tutti i condomini per eventuale consultazione, nei giorni
di apertura dello studio e previo appuntamento”. La Corte
di L’Aquila ha poi ritenuto del tutto inconferente l’avvenu-
ta revoca giudiziale dell’amministratore, in quanto fondata
su fatti diversi (non aver dato notizia all’assemblea di un
decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio).
Quanto all’inesattezza della somma posta a carico del B., i
giudici di appello hanno inf‌ine evidenziato come la discre-
panza tra l’importo inserito nel rendiconto (€ 2.941,30) e
quello poi convenuto nell’accordo conciliativo del 19 di-
cembre 2014 (€ 1.526,03) fosse ormai al di fuori della ma-
teria del contendere. Il primo motivo di ricorso di N.B. de-
nuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 342
c.p.c., nonché degli artt. 1130 bis e 1713 c.c. in relazione al
diritto all’informazione ed alla mancata verif‌ica del rendi-
conto. Osserva il ricorrente che il primo motivo di appello
atteneva piuttosto al difetto di contenuto del rendiconto,
quanto al registro contabile, al riepilogo f‌inanziario ed alla
nota esplicativa della gestione. Su tale motivo di appello la
Corte di L’Aquila non si sarebbe pronunciata.
Il secondo motivo di ricorso di N.B. denuncia la vio-
lazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.
nonché degli artt. 1130 bis, 1710 e 1713 c.c. in relazione
al diritto/dovere all’informazione sull’oggetto della delibe-
ra ed agli obblighi di diligenza, completezza e veridicità
in sede di rendiconto. In subordine viene censurata l’o-
messa valutazione di un fatto decisivo. Si fa riferimento
all’omesso esame del secondo motivo di appello quanto
all’inadeguata modalità di tempo (soli tre giorni) stabilita
dall’amministratore per l’esercizio del diritto di informa-
zione dei condomini. Il terzo motivo di ricorso denuncia la
violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.,
nonché degli artt. 1130 bis, 1710 e 1713 c.c., in relazione
agli obblighi di diligenza, completezza e veridicità in sede
di rendiconto. In subordine viene censurata l’omessa valu-
tazione di un fatto decisivo. La censura attiene all’omessa
pronuncia o all’omesso esame relativi alla questione della
mancata notizia in merito al decreto ingiuntivo promosso
contro il Condominio nell’anno 2013.
Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione o falsa
applicazione degli art 112 e 110 c.p.c., circa la dichiarata
cessazione della materia di lite sul debito non dovuto di €
2.941,30, assumendosi che il Condominio non abbia mai
“corretto il rendiconto”.

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