Corte di Cassazione Civile sez. Ii, 16 gennaio 2019, n. 965

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Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 16 GENNAIO 2019, N. 965
PRES. ORICCHIO – EST. TEDESCO – RIC. B.I ED ALTRA C. RI.MA. ED ALTRA
Mediazione y Obblighi del mediatore y Informazio-
ne y Obbligo del mediatore di riferire le circostanze
dell’affare note o conoscibili y Provenienza dell’im-
mobile da donazione y Sussistenza.
. La provenienza da donazione costituisce circostanza
relativa alla valutazione e alla sicurezza dell’affare,
rientrante nel novero delle circostanze inf‌luenti sulla
conclusione di esso, che il mediatore deve riferire ex
art. 1759 c.c. alle parti. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1375;
c.c., art. 1754; c.c., n. 1759; c.c., art. 1760) (1)
(1) Cfr. le citate Cass. civ. 14 luglio 2009, n. 16382, in questa Rivista
2010, 152 con nota di GABRIELE CHIARINI, La natura della media-
zione tra attività giuridica in senso stretto e mandato e Cass. civ. 9
aprile 1984, n. 2277, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.I. e R.C. convenivano in giudizio davanti al Tribunale
di Padova, l’A. S.a.s., Ri.Ma. e Ri.Pa. , deducendo che B.I.
aveva sottoscritto, tramite l’Agenzia A. S.a.s., una proposta
di acquisto di un immobile indirizzata a A.P. , accompa-
gnata dalla emissione di un assegno per l’importo di Euro
7.092,00 corrispondente a quanto dovuto al mediatore
qualora l’affare si fosse concluso.
Essi esponevano che:
che l’immobile a cui si riferiva la proposta, indirizzata
a A.P., era di proprietà di Ri.Er., che l’aveva avuto ricevuto
per donazione dai genitori (i convenuti A.P. e Ri.Ma.);
che l’agenzia era al corrente della divergenza, avendo
ricevuto l’incarico per la vendita dalla proprietaria Ri.Er.;
che il proponente, acquista la conoscenza della diversa
proprietà dell’immobile e, soprattutto, della provenienza
del medesimo da donazione, aveva dichiarato, con lettera
del 14 ottobre 2002, di voler revocare la proposta;
che l’agente aveva ammesso di non avere comunicato
la circostanza;
che il medesimo agente aveva poi dichiarato che i geni-
tori donatari erano disponibili a intervenire al preliminare
per garantire l’operazione e che erano disponibili anche a
risolvere la donazione e intestarsi nuovamente l’immobile
(fax del 15 ottobre 2002);
che tale disponibilità non ebbe seguito e la vendita non
si concluse;
che era evidente la responsabilità sia dell’agente, che
aveva taciuto la circostanza riguardante la effettiva titola-
rità dell’immobile, con violazione degli obblighi informa-
tivi previsti dall’art. 1759 c.c., sia dei coniugi Ri., presenti
nel corso delle visite presso l’immobile e che non avevano
menzionato l’esistenza della donazione.
Gli attori chiedevano la condanna dei convenuti alla
restituzione dell’importo portato dall’assegno e al risarci-
mento del danno subìto nella vicenda.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e con-
dannava i convenuti in solido a restituire l’importo portato
dall’assegno e al risarcimento del danno, seppure per im-
porto inferiore alla richiesta.
Condannava inoltre l’Agenzia a pagare ai convenuti Ri.
e Ma. un terzo di quanto loro dovevano pagare agli attori.
Contro la sentenza proponevano appello principale i
coniugi Ri. e appello incidentale l’agenzia.
La corte di merito, dopo avere identif‌icato e separato i
titoli di responsabilità, contrattuale per l’agenzia ed extra
contrattuale per i coniugi Ri., dichiarava in primo luogo il
difetto di legittimazione passiva della R., poiché estranea
alla vicenda contrattuale e non essendo rilevante la circo-
stanza, a torto valorizzata dal giudice di primo grado, della
intestazione anche in suo nome del conto sul quale era
tratto l’assegno emesso a favore dell’agenzia.
In dissenso rispetto al giudice di primo grado, che aveva
accolto la domanda ritenendo la provenienza dell’immobi-
le da donazione pregiudizievole per l’acquirente, a causa
della diff‌icoltà di ottenere mutui e per la negativa inciden-
za sul valore (circostanze che il primo giudice aveva rite-
nuto fatti notori), la corte rilevava che il tribunale aveva
compiuto in proposito una valutazione in astratto, essendo
“nella specie assolutamente pacif‌ico che Ri.Er. sia f‌iglia
unica dei coniugi Ri. - Ma., per cui la donazione portava
a una situazione di stabilità def‌initiva che non poteva as-
solutamente ingenerare il timore del rischio di una futura
azione di riduzione, non esistendo altri eredi legittimari”.
La corte richiamava il principio che il preliminare ben
può essere sottoscritto anche da parte di chi non sia proprie-
tario dell’immobile promesso in vendita. La sola che conta è
che il promittente sia in grado si assolvere la propria obbliga-
zione traslativa al momento della stipulazione del def‌initivo.
La corte d’appello rimarcava ancora che la violazione
dell’art. 1759 c.c. sussiste solamente se siano state taciute
circostanze che avrebbero indotto la parte a non conclu-
dere il contratto o a concludere a condizioni diverse, men-
tre ciò doveva escludersi nel caso di specie.
I promittenti, pur consapevoli della provenienza da do-
nazione, avevano rinnovato la proposta, il che dimostrava
che le circostanze taciute non avevano rilevanza “né ai f‌ini
della conclusione dell’affare, né ai f‌ini del prezzo”.

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