Corte di Cassazione Civile sez. Vi, ord. 7 Agosto 2018, n. 20567

Pagine75-77
71
giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
LEGITTIMITÀ
do natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando
manchi un titolo specif‌ico sul quale fondare un diritto di
credito, con la conseguenza che il giudice, anche d’uff‌icio,
deve accertare che non sussista altra specif‌ica ragione per
le restituzioni ovvero per l’indennizzo del pregiudizio su-
bito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti
terzi” (Cass. sez. VI-1, ordinanza n. 26199 del 3 novembre
2017, Rv. 647016; conf. Cass. sez. III, sentenza n. 16594 del
5 agosto 2005, Rv. 584746). Nel caso di specie il ricorrente
ha proposto, in via riconvenzionale, azione di ingiustif‌ica-
to arricchimento invocando il pagamento in suo favore di
somme a titolo di indennità di occupazione dell’immobile
oggetto del preliminare di cui è causa, di oneri condomi-
niali relativi allo stesso, e di imposte che esso ricorrente
avrebbe dovuto sostenere ope legis non essendo mai stato
perfezionato tra le parti il rogito def‌initivo di compraven-
dita. A ben vedere tutte queste pretese traggono il loro
titolo dal rapporto contrattuale esistente tra le parti e si
risolvono in una richiesta di risarcimento, o comunque di
indennizzo, che può presupporre – alternativamente –
l’invalidità del contratto preliminare ovvero il suo inadem-
pimento da parte del promissario acquirente.
Inoltre, sempre a termini dell’art. 2041 c.c., l’attore è
tenuto a fornire la duplice dimostrazione della propria
deminutio patrimoniale e dell’altrui correlato arricchi-
mento. Nella fattispecie, il ricorso non chiarisce adegua-
tamente tali aspetti, che costituiscono presupposti dell’a-
zione de quo, né indica il momento o l’atto del giudizio di
merito in cui i predetti elementi sarebbero stati dedotti e
dimostrati.
Dalle esposte considerazioni discende l’insussistenza
dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2041 c.c., onde
la censura va, per la relativa parte, respinta.
Con il quarto e ultimo motivo, inf‌ine, il ricorrente la-
menta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183,
2907, 2908 e 2909 c.c. e degli artt. 282, 324 e 359 c.p.c. in
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. A suo avviso, il giudice di
appello avrebbe errato nel f‌issare il termine di 90 giorni
per il saldo prezzo a decorrere dalla pubblicazione della
sentenza, e non invece dal suo passaggio in giudicato, sen-
za considerare che la natura costitutiva della decisione ne
escludeva l’eff‌icacia provvisoriamente esecutiva.
La censura è inammissibile per tre diverse ma concor-
renti ragioni: in primis, perché la f‌issazione di un termine
per il saldo prezzo è evidentemente a benef‌icio di ambo le
parti; in secondo luogo, posto che il L. aveva espressamen-
te richiesto tale f‌issazione, sia pure in via subordinata,
nelle conclusioni rassegnate in secondo grado; ed inf‌ine,
considerato che l’agganciamento della decorrenza del ter-
mine dalla pubblicazione, anziché dal successivo passag-
gio in giudicato, della sentenza di secondo grado costitu-
isce un vantaggio per il ricorrente, promittente venditore
del bene immobile di cui è causa. Ne consegue che il L.
non ha alcun interesse alla censura.
In conclusione, i primi tre motivi vanno respinti, men-
tre il quarto va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto succes-
sivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le
condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.
13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, della sus-
sistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 7 AGOSTO 2018, N. 20567
PRES. MANNA – EST. ABETE – RIC. CONDOMINIO X C. COMUNE Y
Regolamento di condominio y Di natura contrat-
tuale y Atto privato y Conseguenze in tema di pro-
posizione del ricorso per cassazione.
. Il regolamento di condominio di natura contrattuale
è, in ogni caso, un atto di produzione privata, anche
nei suoi effetti tipicamente regolamentari, cioè inci-
denti sulle modalità di godimento delle parti comuni
dell’edif‌icio; ne consegue che, non avendo il medesimo
natura di atto normativo generale e astratto, il ricorso
per cassazione col quale si lamenti la violazione o fal-
sa applicazione delle norme di tale regolamento non è
proponibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,
ma solo come vizio di motivazione ai sensi del n. 5)
del medesimo art. 360. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1138;
c.p.c., art. 360) (1)
(1) In tal senso, già Cass. civ. 7 giugno 2011, n. 12291, in questa Ri-
vista 2012, 90.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notif‌icato in data 17 giugno 2009 il condomi-
nio X, nonché i condomini S.R. e M.T. citavano a compari-
re dinanzi al tribunale di (omissis), sezione distaccata di
(omissis), il Comune Y.
Esponevano che con scrittura autenticata il 20 dicem-
bre 2001 il Comune Y aveva acquistato a non domino dalla
cooperativa edilizia "(omissis)" le aree poste al piano pi-
lotis degli edif‌ici costituenti il complesso condominiale
"(omissis)".
Chiedevano accertarsi e dichiararsi che le aree poste
al piano pilotis degli edif‌ici integranti il complesso condo-
miniale "(omissis)" erano di proprietà del condominio X e
dei singoli condomini, pur per acquisto a titolo originario
ai sensi dell’art. 1159 c.c. e che il Comune Y non vantava
alcun diritto sulle medesime superf‌ici.
Si costituiva il Comune Y.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed in via ri-
convenzionale perché fosse dichiarato proprietario delle
aree in contestazione.
Con sentenza n. 210/2011 l’adito tribunale rigettava le
domande tutte degli attori, accoglieva la riconvenzionale
e per l’effetto dichiarava il Comune Y proprietario delle
aree contese.
Proponevano appello il condominio X, S.R. e M.T..

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT