Corte di Cassazione Civile sez. Iii, 4 ottobre 2018, n. 24198

Pagine67-72
63
giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 4 OTTOBRE 2018, N. 24198
PRES. DE STEFANO – EST. ROSSETTI – P.M. SOLDI (DIFF.) – RIC. R. E C. S.A.S. ED
ALTRA (AVV.TI IMBARDELLI E MODENA) C. MIN. INTERNO (AVV. GEN. STATO)
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Occupazioni abusive y Sgombero y Responsabilità
per mancata esecuzione di provvedimento dell’au-
torità giudiziaria y Conf‌igurabilità y Discreziona-
lità della P.A. y Estensione y Lesione del diritto di
proprietà y Condotta colposa dell’Amministrazione
dell’Interno y Sussiste.
. La discrezionalità della P.A. non può mai spingersi, se
non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di dirit-
to, a stabilire se dare o non dare esecuzione ad un prov-
vedimento dell’Autorità giudiziaria, a maggior ragione
quando questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto
riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU, come nel
caso del diritto di proprietà, tutelato dall’art 41 Cost,
e dagli artt. 6 CEDU ed 1 del Primo Protocollo addi-
zionale CEDU. È pertanto colposa la condotta dell’Am-
ministrazione dell’Interno che, a fronte dell’ordine di
sgombero di un immobile abusivamente occupato "vi
aut clam", trascuri per sei anni di dare attuazione al
provvedimento di sequestro con contestuale ordine di
sgombero impartito dalla Procura della Repubblica.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 2043; c.p.c., art. 475; c.p.c.,
art. 610; c.p.c., art. 615) (1)
(1) Prima pronuncia di legittimità – dopo quelle di merito rappre-
sentate da Trib. Roma 4 luglio 2018, n. 13719, in questa Rivista 2018,
519 e Trib. Roma 14 novembre 2017, n. 21347, ivi 2018, 75 e 309 con
nota di NINO SCRIPELLITI, Diritto soggettivo alla esecuzione di
provvedimenti di sgombero di immobili occupati sine titulo e re-
sponsabilità dello stato: rimedi politicamente corretti ma ineff‌icaci
– ad avere riconosciuto la responsabilità del Ministero dell’Interno
per mancata esecuzione dell’ordine di sgombero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1996 le società R. di G.P. & C. s.a.s. (d’ora in-
nanzi, per brevità, “la R.”) e L. di G.P. & C. s.a.s. (d’ora in-
nanzi, per brevità, “la L.”) convennero dinanzi al Tribunale
di Roma il Ministero della giustizia e quello dell’interno,
esponendo che:
-) erano proprietarie, rispettivamente, di 32 e 18 ap-
partamenti ricompresi i primi in un fabbricato sito a Fi-
renze, via (omissis), ed i secondi in un fabbricato sito a
(omissis), via (omissis);
-) tra il dicembre del 1993 ed il maggio del 1994 tutti i
suddetti appartamenti vennero occupati abusivamente da
terzi, aderenti ad un “Movimento per la casa”;
-) le due società proprietarie denunciarono il fatto alla
competente Procura della Repubblica, la quale in data 18
gennaio 1994 e 27 gennaio 1994 ordinò lo sgomberò degli
immobili abusivamente occupati;
-) i suddetti provvedimenti non vennero mai eseguiti
dalla forze dell’ordine;
-) sia l’assessore alla casa del Comune di Firenze, sia il
prefetto ed il questore della medesima città, si astennero
deliberatamente dal ripristinare la legalità violata e fare
eseguire i suddetti provvedimenti, “galvanizzando” così gli
occupanti abusivi, i quali si risolsero, indisturbati, ad oc-
cupare ulteriori appartamenti;
-) solo sei anni dopo questi fatti le due società riuscirono
a tornare in possesso dei loro appartamenti. Chiesero, per-
tanto, la condanna delle amministrazioni convenute al risar-
cimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra de-
scritti, e segnatamente della colpevole e prolungata inerzia
delle amministrazioni convenute nel dare esecuzione all’or-
dine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica.
2. Con sentenza 30 maggio 2003 n. 18112 il Tribunale di
Roma accolse la domanda nei confronti della sola ammini-
strazione dell’interno.
Con sentenza 16 marzo 2009 n. 1165 la Corte d’appel-
lo di Roma, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla
difesa erariale, dichiarò l’incompetenza per territorio del
giudice adìto.
3. La causa venne riassunta dinanzi al Tribunale di Fi-
renze, il quale con sentenza 20 agosto 2013 n. 2637 tor-
nò ad accogliere la domanda nei confronti del Ministero
dell’interno.
Con sentenza 24 ottobre 2016 la Corte d’appello di Fi-
renze, accogliendo il gravame dell’amministrazione, rifor-
mò la decisione di primo grado e rigettò la domanda.
Ritenne la Corte d’appello che nei fatti per come emer-
si dall’istruttoria non fosse ravvisabile una condotta colpo-
sa della pubblica amministrazione.
Osservò che la scelta di ritardare per sei anni l’esecu-
zione dello sgombero degli immobili abusivamente occu-
pati fu frutto di una “scelta attendista” adottata per evita-
re disordini, e tutelare l’ordine pubblico.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassa-
zione dalla R. e dalla L. con ricorso fondato su due motivi
ed illustrato da memoria.
Ha resistito il Ministero dell’interno con controricorso
illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso le due società ricor-
renti lamentano la violazione, da parte della sentenza im-
pugnata, dell’art. 42 cost., dell’art. 17 della Carta di Nizza e
dell’art. 1 del protocollo Addizionale alla CEDU.
Sostengono che per sei anni, di fatto, il loro diritto di
proprietà è stato violato e compresso per effetto d’una
improvvida scelta della pubblica amministrazione, senza
alcun indennizzo.
Lamentano che quel diritto non poteva essere com-
presso senza alcuna contropartita, “e cioè un risarcimento
o un ristoro monetario”, e che di conseguenza la sentenza
impugnata vìola i princìpi dettati dalla Costituzione, dalla
Carta fondamentale dell’Unione Europea e dalla CEDU in
tema di tutela del diritto di proprietà.
Deducono che, se davvero la loro proprietà doveva es-
sere compressa per ragioni di interesse pubblico, ad esse
spettava almeno un indennizzo (p. 20, primo capoverso
del ricorso).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT