Corte di Cassazione Civile sez. Ii, ord. 4 Ottobre 2018, n. 24399

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giur
1/2019 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però,
tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi
partecipato anche l’interponente, da considerarsi terzo ri-
spetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile
ai sensi dell’art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova con-
traria”.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali,
la causa può – ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda par-
te, c.p.c. – essere decisa nel merito, con il correlato rigetto
della domanda di simulazione proposta nell’interesse di
G.F. (da cui deriva il conseguente effetto del riconosci-
mento della validità della vendita dedotta in controversia
in favore della ricorrente A.M.).
In virtù della def‌inizione – previa cassazione della
sentenza impugnata – nel merito della causa direttamen-
te all’esito del presente giudizio di legittimità, occorre
procedere d’uff‌icio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali dell’intero giudizio, il cui onere va attribui-
to e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della
lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai f‌ini
della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unita-
rio e globale. Pertanto, le complessive spese – per ciascu-
no dei due gradi di merito e per la fase di legittimità, con
riferimento al globale rapporto processuale instauratosi
tra le parti G. ed Arnaboldi – vanno poste integralmente a
carico del soccombente G.F.
Esse si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente
compensate le spese giudiziali per il primo e secondo gra-
do tra la ricorrente e la s.a.s. O., rimasta, invece, intimata
nella fase di cassazione.
Solo per gli esborsi (nella misura come già liquidata)
occorsi per le consulenze tecniche d’uff‌icio esperite nel
giudizio di primo grado ne va esclusa la ripetibilità a van-
taggio della ricorrente A., ai sensi dell’art. 92, comma 1, pri-
ma parte, c.p.c., siccome da ritenersi superf‌lui, risultando
i relativi accertamenti peritali causalmente riconducibili
ad iniziative infondate della stessa A. con riferimento alla
supposta falsità dell’impugnata scrittura privata, rimasta
invece non riscontrata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 4 OTTOBRE 2018, N. 24399
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. M.D. (AVV. SPADA) C. CONDOMINIO P. (AVV.
TI PETRETTI E LODI)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Im-
pugnazione y Termine y Decorrenza y Condomini
assenti y Comunicazione del verbale y A mezzo let-
tera raccomandata y Non consegnata per assenza
del destinatario y Dies a quo y Rilascio dell’avviso di
giacenza del plico presso l’uff‌icio postale y Rispetto
del termine ex art. 1137 c.c. y Onere della prova a
carico del condomino y Contenuto.
. Ai f‌ini del decorso del termine di impugnazione, ex
art. 1137 c.c., ove la comunicazione del verbale assem-
bleare al condomino, assente all’adunanza, sia stata
data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
la stessa deve aversi per eseguita, in caso di mancato
reperimento del destinatario da parte dell’agente po-
stale, alla stregua dell’art. 1335 c.c., al momento del
rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso
l’uff‌icio postale, in quanto idoneo a consentirne il riti-
ro (e quindi indipendentemente dal momento in cui la
missiva viene ritirata), salvo che il destinatario deduca
e provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossi-
bilità di acquisire la detta conoscenza. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1137; c.c., art. 1335) (1)
(1) Nel senso che, in applicazione della presunzione di conoscen-
za di cui all’art. 1335 c.c., la raccomandata – nel caso di momen-
tanea assenza del destinatario – deve ritenersi entrata nella sfera
di conoscibilità del destinatario nel momento in cui viene rilasciato
l’avviso di giacenza del plico presso l’uff‌icio postale, e non già con il
momento in cui la missiva viene ritirata, cfr. Cass. civ. 6 dicembre
2017, n. 29237, in www.latribunaplus.it; Cass. civ. 6 ottobre 2017,
n. 23396, in questa Rivista 2018, 177; Cass. civ. 3 novembre 2016, n.
22311, ivi 2017, 40 e Cass. civ. 27 settembre 2013, n. 22240, in www.
latribunaplus.it
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
M.D. ha proposto ricorso in Cassazione articolato in tre
motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Bre-
scia n. 768/2013, depositata il 13 giugno 2013.
Resiste con controricorso il Condominio P. di via (omis-
sis) Bergamo.
Con citazione del 19 luglio 2005, D.M. e C.R., soci asse-
gnatari di alloggio compreso nell’edif‌icio sito in Bergamo,
via (omissis), costruito dalla Cooperativa Edilizia S.G. s.c.
a r.l. in liquidazione, convennero davanti al Tribunale di
Bergamo il Condominio P., chiedendo di dichiarare la nul-
lità delle deliberazioni dell’assemblea del 18 maggio 2005.
In particolare gli attori assunsero che le suddette delibere
(approvazione consuntivo 2004 e preventivo 2005) erano
nulle perché prese da soggetto non validamente costituito
(in quanto tra le parti esisteva il Condominio della Soc.
Coop. Ed. S.G. a r.l., e non anche il Condominio esterno P.)
e, comunque, erano da considerarsi annullabili perché non
conformi ai criteri ex artt. 1123 e 1124 c.c., mancando il
regolamento di condominio; dedussero gli attori che il pre-
ventivo 2005 relativo ai loro debiti (€ 1.223,27) era smen-
tito dal consuntivo 2004 (€ 974,94), entrambi approvati;
aggiunsero che non fossero dovuti all’amministratore per
spese straordinarie non documentate i compensi liquidati
di € 187,20 ed € 123,00 e che apparissero esagerati per un
condominio di sedici partecipanti gli importi di € 268,58 per
le voci corrispondenza/cancelleria/telefono e di € 4.965,41
per le spese legali; evidenziarono pure i condomini attori
che, in quanto assenti, le delibere in questione erano state
loro comunicate a mezzo di servizio postale con tentativo
di consegna del giorno 29 maggio 2005, deposito presso l’uf-
f‌icio postale del 30 maggio 2005 e avviso di deposito del
26 giugno 2005. Il Condominio P. eccepì l’inammissibilità
dell’azione per decadenza degli attori dal diritto di impu-
gnare le deliberazioni, essendo scaduto il termine di trenta

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