Corte di Cassazione Civile sez. Ii, ord. 25 Ottobre 2018, n. 27162

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giur
1/2019 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
turati successivamente” (Cass., III, n. 10104 del 30 aprile
2009; Cass., III, n. 19691 del 17 luglio 2008).
Nella fattispecie il silenzio serbato sul verif‌icarsi della
fattispecie successoria sia dall’originario locatore, sia
dalla nuova locataria, pur non condizionando il verif‌icarsi
della successione, una volta considerati i principi sul do-
vere delle parti di comportarsi secondo buona fede nell’e-
secuzione del contratto, a norma dell’art. 1375 c.c. palesa
una situazione nella quale, per un verso, le richieste di
pagamento da parte della locatrice indirizzate al vecchio
locatore, coniuge della C., risultavano giustif‌icate dalla
mancata notiziazione della successione, e, per altro verso,
evidenzia che la medesima, astenendosi dal comunicare
la successione e la sua nuova posizione di locataria, ha
sostanzialmente accettato che gli atti di esercizio delle
pretese della locatrice continuassero ad essere indirizzate
al marito e spiegassero effetti nei suoi riguardi.
La regola dell’art. 1375 c.c. giustif‌ica che tali effetti,
pur formalmente indirizzati al merito dall’Inps, nella si-
tuazione di incolpevole conoscenza della successione, si-
ano ad essa riferibili, come se il marito avesse avuto una
sorta di potere di rappresentanza senza spendita del suo
nome a riceverli.
E ciò per una decisione imputabile alla C., cioè quella
di non comunicare la successione, così consentendo alla
locatrice di esercitare nei suoi confronti i diritti relativi al
rapporto contrattuale.
Ne consegue la necessità di cassare parzialmente con
rinvio l’impugnata sentenza, nella parte in cui ha statuito
in modo non conforme ai principi di diritto qui affermati.
Il giudice di rinvio deciderà conformandosi ad essi.
2. Con il secondo motivo di ricorso (nullità della sen-
tenza ai sensi dell’art. 156 comma 2 c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c.) l’Inps censura la sentenza nella par-
te in cui nella medesima vi sarebbe un evidente contrasto
tra motivazione e dispositivo laddove, la Corte d’appello,
da un lato, avrebbe riconosciuto non prescritti i crediti del
quinquennio anteriore al 24 dicembre 2004, e dall’altro, in
dispositivo, non avrebbe sommato il nuovo quantum, ac-
clarato in appello, all’importo precedentemente liquidato
dal Tribunale, ma avrebbe complessivamente liquidato il
credito di Inps senza specif‌icare se le nuove somme an-
dassero o meno ad aggiungersi a quelle del primo grado.
Il ricorrente, non potendo integrare il dispositivo con la
motivazione, chiede la cassazione della sentenza in parte
qua o la pronuncia nel merito.
2.1. Il motivo, pur fondato, è assorbito dall’accoglimen-
to del primo motivo in quanto, a seguito della rivalutazio-
ne della domanda da parte del giudice di merito alla luce
dei principi f‌issati da questa Corte, la Corte d’appello di
Venezia avrà modo di svolgere il corretto calcolo del do-
vuto, rendendo congruente la motivazione della sentenza
con il dispositivo.
3. Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo
di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia la causa anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ve-
nezia, in diversa composizione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 25 OTTOBRE 2018, N. 27162
PRES. MANNA – EST. SCARPA – RIC. K. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (AVV.TI DI GIOIA
E BOZZALLA) C. CONDOMINIO V.C. (AVV.TI CONTALDO E GAITANO)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazione y Legittimazione y Titolari di diritti reali
sulle singole unità immobiliari y Sussistenza y Uti-
lizzatore in leasing y Esclusione.
. Non spetta all’utilizzatore di un’unità immobiliare in
leasing il generale potere ex art. 1137 c.c. di impugnare
le deliberazioni condominiali in tema di spese necessa-
rie per le parti comuni dell’edif‌icio, essendo lo stesso
titolare non di un diritto reale, ma di un diritto per-
sonale derivante da un contratto ad effetti obbligatori,
che rimette il perfezionamento dell’effetto traslativo
ad una futura manifestazione unilaterale di volontà del
conduttore. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1137; att. c.c., art.
67) (1)
(1) Il principio secondo cui il diritto di prendere parte all’assemblea
ed il potere di impugnare le deliberazioni condominiali competono
ai soli titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, e ciò
anche in caso di locazione della singola unità immobiliare, salvo
che per le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei
servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, per le quali la
facoltà di adire l’autorità giudiziaria sono attribuite ai conduttori, è
stato espresso da Cass. civ. 23 gennaio 2012, n. 869, in questa Rivista
2012, 412; Cass. civ. 22 aprile 1995, n. 4588, in www.latribunaplus.
it e Cass. civ. 18 agosto 1993, n. 8755, in questa Rivista 1994, 81. È
inoltre principio consolidato quello secondo cui la titolarità dei di-
ritti e degli obblighi relativi allo status di condomino spetta ai pro-
prietari effettivi delle unità immobiliari e non anche a coloro che
possano apparire tali, non trovando motivo di applicazione (ai f‌ini, ad
esempio, delle convocazioni assembleari), i principi di aff‌idamento e
di tutela dell’apparentia iuris nei rapporti fra condominio e singoli
partecipanti ad esso. In tal senso Cass. civ. 30 aprile 2015, n. 8824, in
questa Rivista 2015, 383 e Cass. civ. 9 febbraio 2005, n. 2616 in www.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La K. s.r.l., società in liquidazione, ha proposto ricor-
so articolato in un unico motivo avverso la sentenza della
Corte di appello di Torino n. 1733/13 depositata l’8 agosto
2013, che aveva accolto il gravame avanzato dal Condo-
minio V.C. di (omissis) contro la sentenza del Tribunale
di (omissis) del 20 ottobre 2010, relativa all’annullamento
della deliberazione assembleare del 7 maggio 2009. Resi-
ste con controricorso il Condominio V.C. L’impugnazione
della deliberazione ex art. 1137 c.c. era stata formulata
dalla società con ricorso del 20 luglio 2009 limitatamente
al punto due dell’ordine del giorno assembleare, avente ad
oggetto “Consuntivo spese comuni competenza operatori
anno 2008”. La K. s.r.l., a fondamento della propria richie-
sta di nullità e/o invalidità e/o ineff‌icacia, o in subordine
di annullamento della delibera in oggetto, dedusse: di es-
sere “proprietaria/utilizzatrice” di una unità immobiliare
facente parte del Condominio V.C. in (omissis), in forza
di un atto di compravendita avente come parti la L. s.p.a.
(acquirente dell’immobile) e la stessa K. s.r.l. (quale uti-

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