Corte di Cassazione Civile sez. Iii, ord. 30 Ottobre 2018, n. 27441

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 30 OTTOBRE 2018, N. 27441
PRES. FRASCA – EST. MOSCARDINI – RIC. I.N.P.S. C. C.
Successione y Coniuge separato y Accordo compor-
tante la sua successione nel rapporto locativo della
casa coniugale y Successione ex latere conductoris
y Art. 6 L. n. 392/’78 y Diritto del locatore ad essere
informato circa il cambio di titolarità del rapporto
y Sussiste.
. Il locatore, pur in presenza di una successione nel
contratto ex latere conductoris di stampo legale e non
negoziale, ha comunque il diritto di conoscere quale
sia il soggetto divenuto nuovo titolare dei diritti e degli
obblighi scaturenti dal rapporto (sia agli effetti di un
controllo della regolarità della vicenda traslativa, sia
agli effetti dell’individuazione della controparte inte-
ressata alle future vicende contrattuali, quali la rinno-
vazione, l’aggiornamento del canone, la risoluzione).
L’automatismo del meccanismo successorio disciplina-
to nell’art. 6 L. n. 392 del 1978 implica, infatti, la inin-
f‌luenza di un qualsivoglia apporto volitivo, di adesione
o di accettazione da parte del locatore ceduto, ma non
implica altresì che, in un rapporto contrattuale di dura-
ta a prestazioni corrispettive, il cambiamento di titola-
rità di uno dei due contraenti possa operare e svolgere i
propri effetti nella ignoranza dell’altro. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1375; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6) (1)
(1) Si rimanda alla citata Cass. civ. 14 febbraio 1992, n. 1831, in que-
sta Rivista 1992, 541.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
C.F. presentò opposizione al decreto ingiuntivo ot-
tenuto dall’Inpdap per Euro 66.551,94 a titolo di canoni
ed oneri contrattuali rimasti non pagati in relazione alla
locazione di un immobile sito in (omissis). Rappresentò
che era stato stipulato nel 1976 un contratto di locazione
tra l’istituto e (omissis), suo coniuge separato, e che, in
sede di separazione consensuale omologata del 30 aprile
1985, l’immobile era stato assegnato a lei, che era dun-
que subentrata nel contratto di locazione ed aveva inin-
terrottamente occupato l’immobile stesso f‌ino al 4 agosto
2008. La C. presentò opposizione al decreto ingiuntivo
sollevando varie eccezioni, tra cui quella di prescrizione
quinquennale dei crediti vantati da Inpdap. Il Tribunale
di Venezia, in parziale accoglimento dell’opposizione, re-
vocò il decreto ingiuntivo condannando la C. a pagare la
minor somma di Euro 10.450,46. L’Inps presentò appello
chiedendo fosse accertata l’eff‌icacia degli atti interruttivi
della prescrizione posti in essere in costanza di rapporto e
la Corte d’appello di Venezia, per quanto rileva in questa
sede, premesso che il trasferimento ex lege del contratto
di locazione della casa ex coniugale comporta l’estinzione
del rapporto locatizio nei confronti dell’ex conduttore non
assegnatario, ha ritenuto che le diff‌ide indirizzate al ma-
rito della C., non più assegnatario dell’immobile, sia pur
presso lo stesso indirizzo di residenza, non svolgessero ef-
f‌icacia interruttiva della prescrizione, e che il primo atto
interruttivo idoneo fosse quello accertato dal giudice di
primo grado. La Corte d’appello ha accolto parzialmente
l’appello riformando la sentenza di primo grado nella par-
te in cui non aveva ritenuto salvi dalla prescrizione i ca-
noni locatizi maturati nel quinquennio anteriore all’atto
interruttivo ex art. 2948 n. 3 c.c. ed ha condannato la C. a
pagare all’Inps la somma complessiva di Euro 11.011,75, in
parte a titolo di canoni, in parte per oneri accessori, oltre
ad una penale prevista nel contratto. Avverso quest’ultima
sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione aff‌idato a
due motivi. La C. non svolge attività difensiva.
1. Con il primo motivo (violazione e/o falsa applica-
zione degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., nonché 2943 c.c., in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) l’Inps censura la sentenza
nella parte in cui, omettendo di considerare che l’Istituto
locatore non era stato informato dell’assegnazione della
casa ex coniugale alla C., ha ritenuto che le diff‌ide spedite
a nome del marito nell’indirizzo di residenza della moglie,
non fossero eff‌icaci nei confronti della stessa ai f‌ini inter-
ruttivi della prescrizione. Il ricorrente afferma che l’ope-
ratività ex lege del fenomeno successorio non escludeva
che la C., proprio perché subentrata al coniuge nel rap-
porto locativo, fosse tenuta a dare comunicazione all’ente
locatore dell’intervenuta modif‌icazione soggettiva del rap-
porto, altrimenti determinando una palese violazione dei
principi posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. ed un abuso del
diritto, consistente nell’esonerare la parte succeduta nel
contratto di locazione dalla fondamentale obbligazione di
pagare il canone, con conseguente gravissimo pregiudizio
dell’utilità del contratto per la controparte.
1.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento. La giuri-
sprudenza consolidata di questa Corte ha affermato che “il
locatore, pur in presenza di una successione nel contratto
ex latere conductoris di stampo legale e non negoziale, ha
comunque il diritto di conoscere quale sia il soggetto di-
venuto nuovo titolare dei diritti e degli obblighi scaturenti
dal rapporto (sia agli effetti di un controllo della regolarità
della vicenda traslativa, sia agli effetti dell’individuazione
della controparte interessata alle future vicende contrat-
tuali, quali la rinnovazione, l’aggiornamento del canone, la
risoluzione). L’automatismo del meccanismo successorio
disciplinato nell’art. 6 L. n. 392 del 1978 implica, infatti, la
ininf‌luenza di un qualsivoglia apporto volitivo, di adesione o
di accettazione da parte del locatore ceduto, ma non implica
altresì che, in un rapporto contrattuale di durata a presta-
zioni corrispettive, il cambiamento di titolarità di uno dei
due contraenti possa operare e svolgere i propri effetti nella
ignoranza dell’altro (Cass., III, n. 1831 del 14 febbraio 1992).
La giurisprudenza di questa Corte, relativa alla succes-
sione ex lege nel contratto di locazione ai sensi dell’art. 6
L. n. 392/78, è consolidata nel senso di ritenere che, nella
cessione, si realizzi in senso f‌igurativo e virtuale una sorta
di riconsegna al locatore dell’immobile e la consegna del
bene al nuovo conduttore e che la legge sciolga il mec-
canismo della solidarietà altrimenti vincolante entrambi i
coniugi, “ovviamente dal momento della comunicazione al
locatore dell’avvenuta separazione e solo per i debiti ma-

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