Corte di Cassazione Civile sez. Ii, ord. 2 Novembre 2018, n. 28051

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
LEGITTIMITÀ
della causa di risoluzione del contratto – il conduttore non
può più adempiere (conf. Cass. 13248/2010).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va
rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002,
poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30
gennaio 2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussi-
stenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri-
corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌i-
cato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del comma 1 bis del cit. art. 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 2 NOVEMBRE 2018, N. 28051
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. A.L. C. CONDOMINIO X
Parti comuni dell’edif‌icio y Impianto di riscalda-
mento y Centralizzato y Distacco y Regolamento con-
dominiale y Clausola che vieti incondizionatamente
ai condomini di distaccarsi dall’impianto comune y
Anche in assenza di squilibri di funzionamento o
aggravi di spesa y Nullità y Sussistenza y Delibera-
zione assembleare che dia applicazione alla detta
clausola y Nullità conseguente.
. È nulla, per violazione del diritto individuale del con-
dòmino sulla cosa comune, la clausola del regolamento
condominiale, come la deliberazione assembleare che
vi dia applicazione, che vieti in radice al condòmino
di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato
di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della
sua unità immobiliare dall’impianto termico comune,
seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole
squilibrio di funzionamento né aggravio di spesa per gli
altri partecipanti. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1118; l. 9
gennaio 1991, n. 10, art. 26; d.l.vo 4 luglio 2014, n. 102,
art. 9) (1)
(1) Nel senso che la disposizione regolamentare che contenga un
incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disci-
plina legislativa inderogabile emergente dagli artt. 1118, comma 4,
c.c.; 26, comma 5, L. n. 10 del 1991 e 9, comma 5, D.L.vo. n. 102 del
2014 (come modif‌icato dall’art. 5, comma 1, lettera i, punto i, del
D.L.vo 18 luglio 2016, n. 141), diretta al perseguimento di interessi
sovraordinati, quali l’uso razionale delle risorse energetiche ed il mi-
glioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, e sarebbe
perciò nulla o "non meritevole di tutela" cfr. le citate Cass. civ. 12
maggio 2017, n. 11970, in questa Rivista 2017, 721; Cass. civ. 13 no-
vembre 2014, n. 24209, ivi 2015, 166 e Cass. civ. 29 settembre 2011,
n. 19893, ivi 2012, 449.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A.L. ha proposto ricorso in cassazione articolato in due
motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Torino
n. 242/2014, depositata il 10 febbraio 2014.
Resiste con controricorso il Condominio di (omissis).
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.
380 bis.1. c.p.c..
Con ricorso depositato l’11 aprile 2011 A.L. propone-
va impugnazione della delibera assembleare del 1 marzo
2011, assunta dal Condominio di (omissis), relativa all’ap-
provazione dei rendiconti correlati al servizio di riscalda-
mento. In particolare, l’attore dedusse di aver provveduto
nell’anno 1993 al distacco dall’impianto centralizzato di
riscaldamento e di aver realizzato, nell’ambito della com-
pleta ristrutturazione dell’unità immobiliare di sua pro-
prietà esclusiva, un impianto autonomo e completamente
autosuff‌iciente per l’erogazione del relativo servizio. A.L.
asserì la legittimità di tale distacco, eccependo il mancato
nocumento e l’assenza di qualsiasi squilibrio termico nei
confronti della restante parte del condominio; chiese per-
tanto la declaratoria di nullità e/o l’annullamento della
delibera assembleare impugnata in relazione ai punti 1)
e 2) dell’ordine del giorno, inerenti all’approvazione della
ripartizione delle spese di godimento del servizio di ri-
scaldamento, in quanto le stesse, respinta dall’assemblea
all’unanimità la proposta transattiva formulata dall’A.
(pagamento di tutte le spese di manutenzione e conser-
vazione dell’impianto, oltre un importo pari al 30% delle
spese di uso ed esercizio), furono ritenute interamente di
sua spettanza. Il Condominio eccepì che nel regolamento
condominiale, di natura contrattuale, gli artt. 2, 9 e 13
obbligavano i condomini alla contribuzione alle spese ne-
cessarie per le parti comuni, nonché alla utilizzazione del
servizio di riscaldamento, vietando l’esonero dal relativo
pagamento pur in caso di rinuncia. Il Tribunale di Tori-
no, con sentenza del 17 aprile 2012, rigettò le domande
dell’A. e lo condannò al rimborso, in favore di parte con-
venuta, della metà delle spese del giudizio; il giudice di
primo grado, rilevando che in via generale la rinuncia
all’uso della cosa comune non esenta dalle spese di con-
servazione dell’impianto, ritenne che, nel caso di specie, il
regolamento condominiale impedisse il distacco effettua-
to dall’attore e che non sussisteva neppure una delibera
assembleare che lo consentisse, riguardando, quella impu-
gnata, solo l’approvazione dei rendiconti e dei preventivi
di gestione condominiali anche per il riscaldamento, sulla
base delle tabelle millesimali esistenti, mai modif‌icate o
impugnate. Proposto gravame, la Corte d’appello di Tori-
no, condividendo quanto rilevato dal primo giudice in or-
dine al contenuto del regolamento condominiale (in par-
ticolare, artt. 2, 9 comma 1 e 13 comma 3), precisò che lo
stesso contemplava un divieto di distacco dall’impianto di
riscaldamento, obbligando all’uso dello stesso e alla con-
tribuzione a carico di ciascuna unità abitativa, anche in
caso di rinuncia dei relativi servizi; che tale regolamento
costituiva una vera e propria limitazione alla piena dispo-
nibilità della singola unità abitativa inserita nel condomi-
nio, e quindi dava luogo ad una obligatio propter rem, pie-
namente valida; ritenne, pertanto, superf‌lua ogni verif‌ica
relativa ad un effettivo squilibrio termico o ad un maggior
costo per l’impianto residuo di riscaldamento.
Con il primo motivo di ricorso A.L. denuncia la violazio-
ne e/o falsa applicazione dell’art. 1118 c.c., sia relativamen-

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