Corte di Cassazione Civile sez. Iii, ord. 8 Novembre 2018, n. 28502

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 8 NOVEMBRE 2018, N. 28502
PRES. FRASCA – EST. CIGNA – RIC. S.Y. S.R.L. C. G.M.
Contratto di locazione y Immobile ad uso non abi-
tativo y Clausole y Clausola risolutiva espressa per
inosservanza del termine di pagamento del canone
y Vessatorietà y Esclusione y Ragioni y Art. 5 L. n.
392/78 y Gravità dell’inadempimento y Applicabilità
non diretta bensì quale parametro.
Procedimenti sommari y Convalida y Per morosità
y Immobile ad uso non abitativo y Sanatoria y Ex art.
55 L. n. 392 del 1978 y Applicabilità y Esclusione y
Fondamento.
. Non può considerarsi vessatoria la clausola risolutiva
espressa inserita nel contratto di locazione di immo-
bili urbani per uso non abitativo e riferita all’ipotesi
di inosservanza del termine di pagamento dei canoni,
in quanto riproduce il criterio legale di predetermina-
zione della gravità dell’inadempimento di cui all’art. 5
della legge 27 luglio 1978 n. 392; disposto – quest’ulti-
mo – non applicabile direttamente alle locazioni non
abitative, ma ritenuto utilizzabile per quest’ultime
come parametro per valutare la gravità dell’inadempi-
mento. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1453; c.c., art. 1455; l.
27 luglio 1978, n. 392, art. 5; l. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 55) (1)
. Nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall’abi-
tazione, alle quali non si applica la disciplina di cui
all’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (relativa
alla concessione di un termine per il pagamento dei
canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo
inadempimento, c.d. termine di grazia), l’offerta o il
pagamento del canone, se effettuati dopo l’intimazione
di sfratto, non consentono, da una parte, attesa l’insus-
sistenza della persistente morosità di cui all’art. 663,
terzo comma, c.p.c., l’emissione, ai sensi dell’art. 665
c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con ri-
serva delle eccezioni, ma non comportano, dall’altra,
nel giudizio susseguente a cognizione piena, l’inopera-
tività della clausola risolutiva espressa, in quanto, ai
sensi dell’art. 1453, terzo comma, c.c., dalla data della
domanda – che è quella già avanzata ex art. 657 c.p.c.
con l’intimazione di sfratto, introduttiva della causa di
risoluzione del contratto – il conduttore non può più
adempiere. (Mass. Redaz.) (c.p.c., art. 663; c.p.c., art.
665; c.c., art. 1453; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55) (2)
(1) Sulla prima parte della massima v. Cass. civ. 14 gennaio 2000, n.
369, in www.latribunaplus.it. Nel senso che, benché il criterio lega-
le di predeterminazione della gravità dell’inadempimento, ex art. 5
L. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione alle locazioni non
abitative, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione
quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sen-
si dell’art. 1455 c.c., se l’inadempimento del conduttore sia stato o
meno di scarsa importanza, cfr. Cass. civ. 20 gennaio 2017, n. 1428, in
questa Rivista 2017, 484.
(2) La pronuncia in epigrafe ribadisce il principio già espresso da
Cass. civ. 31 maggio 2010, n. 13248, in questa Rivista 2010, 527.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notif‌icato il 23 marzo 2013 G.M., comproprie-
taria di un immobile locato – ad uso negozio e laboratorio
– alla G. di R. L. & C. s.n.c. (cui era subentrata ex art. 36
L. 392/78 la S.Y. s.r.l., cessionaria del ramo d’azienda), pre-
messo che la conduttrice si era resa inadempiente all’ob-
bligazione di pagamento della somma di Euro 5.960,50
quale rata anticipata di canone (per il periodo aprile-
giugno 2013) scaduta il 1 aprile 2013, intimò alla S.Y. s.r.l.
sfratto per morosità, convenendola per la convalida dinan-
zi al Tribunale di Milano, sez. distaccata di Rho.
Con sentenza 18 dicembre 2014 l’adito Tribunale, pre-
so atto dell’opposizione della conduttrice (che aveva an-
che offerto banco iudicis la predetta somma) e disposto
il mutamento di rito, dichiarò l’intervenuta risoluzione di
diritto del contratto di locazione, e condannò la condut-
trice al rilascio dell’immobile ed al pagamento delle spese
processuali.
Con sentenza 20/29 gennaio 2016 la Corte d’appello di
Milano ha rigettato il gravame proposto dalla S.Y. S.r.l.; in
particolare la Corte: a) ha considerato non vessatoria la
clausola risolutiva espressa prevista con riferimento all’i-
nosservanza dei termini di pagamento dei canoni (punto
5 del detto contratto); b) ha ritenuto che l’avere in prece-
denza la locatrice tollerato il ritardo nel pagamento dei ra-
tei di canone da parte della conduttrice non potesse essere
interpretato come manifestazione tacita dell’accettazione
di una modif‌ica degli accordi contrattuali, che prevedeva-
no invece il pagamento dei vari ratei all’inizio di ciascun
trimestre; c) ha quindi ritenuto legittimo, stante il decorso
del termine di 20 gg dalla scadenza stabilita in contratto (1
aprile 2013), che la locatrice, con l’intimazione di sfratto
regolarmente notif‌icata il 21 aprile 2013, avesse inteso far
valere l’invocata clausola risolutiva espressa; al riguardo
ha ritenuto non sussistente alcun comportamento ostru-
zionistico da parte della locatrice, atteso che, secondo gli
accordi contrattuali, i canoni dovevano essere pagati al
domicilio del creditore, e che oltretutto la richiesta delle
coordinate bancarie della G. era stata avanzata dalla S.Y.
s.r.l. soltanto il 22 aprile 2013, quando ormai il termine per
il pagamento era ormai scaduto, d) che l’eff‌icacia della
clausola risolutiva espressa non poteva ritenersi sospesa
sino alla prima udienza, per poi perdere def‌initivamente
eff‌icacia a seguito della sanatoria della morosità avvenuta
alla detta udienza mediante offerta banco iudicis; siffatto
meccanismo era da ricollegarsi, infatti, alla possibilità di
sanare in giudizio la morosità, e non poteva quindi valere
per le locazioni non abitative (quale quella in questione)
per le quali siffatta sanatoria non era consentita.
Avverso detta sentenza la S.Y. s.r.l. propone ricorso per
Cassazione, aff‌idato a quattro motivi ed illustrato anche
da successive memorie.
G.M. resiste con controricorso.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

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