Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 11 Giugno 2018, N. 15048

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 11 GIUGNO 2018, N. 15048
PRES. MATERA – EST. GIANNACCARI – RIC. B. (AVV. GUZZARDI) C. M.
Parti comuni dell’edif‌icio y Spazi che accedono al
soff‌itto ed al pavimento non essenziali alla strut-
tura divisoria y Esclusione dalla comunione y Con-
trosoff‌ittatura y Possesso y Spettanza y Condizioni
y Fattispecie di intallazione di tubi e condutture in
controsoff‌itto.
. In tema di piani sovrapposti di un edif‌icio apparte-
nente a proprietari diversi, gli spazi pieni o vuoti che
accedono al soff‌itto o al pavimento e non sono essen-
ziali alla struttura divisoria restano esclusi dalla co-
munione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun
proprietario nell’esercizio del suo pieno ed esclusivo
diritto dominicale, ben potendo il possesso su di essi
essere mantenuto "solo animo". (Nella specie, la S.C.
ha escluso la natura condominiale dello spazio vuoto
esistente fra il solaio ed il controsoff‌itto e ha ritenu-
to che il proprietario dell’appartamento sovrastante,
collocando al di sotto degli assi di sostegno delle travi
del suo pavimento dei tubi e delle condutture, avesse
compiuto uno spoglio in danno del possesso esercitato
"solo animo" dal proprietario dell’immobile sottostan-
te). (c.c., art. 1102; c.c., art. 1125; c.c., art. 1117) (1)
(1) In termini la non recente Cass. civ. 7 giugno 1978, n. 2868, in
www.latribunaplus.it, secondo cui il solaio esistente fra i piani so-
vrapposti di un edif‌icio è oggetto di comunione fra i rispettivi pro-
prietari per la parte strutturale che, incorporata ai muri perimetrali,
assolve alla duplice funzione di sostegno del piano superiore e di
copertura di quello inferiore, mentre gli spazi pieni o vuoti che ac-
cedano al soff‌itto od al pavimento, e non siano essenziali all’indicata
struttura, rimangono esclusi dalla comunione e sono utilizzabili ri-
spettivamente da ciascun proprietario nell’esercizio del suo pieno ed
esclusivo diritto dominicale. Con riferimento al possesso esercitato
“solo animo” si rinvia alla citata Cass. civ. 11 novembre 1997, n. 11119,
in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., B.G., proprietario dell’ap-
partamento sottostante quello di proprietà di M.M., espo-
neva che nel corso di lavori di ristrutturazione della sua
abitazione aveva rimosso la controsoff‌ittatura ed aveva ac-
certato che il M. aveva invaso la sua proprietà, installando
tubi e condutture a servizio del suo appartamento; chie-
deva, pertanto, di essere reintegrato nel possesso dello
spazio di sua proprietà.
Il Tribunale di (omissis) rigettava la domanda e, su ap-
pello del B., la Corte d’appello di (omissis), con sentenza
del 24 giugno 2013 rigettava l’appello e confermava la de-
cisione di primo grado.
Propone ricorso in cassazione B.G. articolato in quattro
motivi; M.M. è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la viola-
zione degli artt. 1102, 1117 e 1125 c.c., per avere la corte
territoriale ritenuto che lo spazio vuoto posto tra il solaio
ed il controsoff‌itto costituisca bene condominiale.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione di
legge in relazione agli artt. 1140 e 1125 c.c., per avere la
corte territoriale escluso che il B. non abbia dedotto e pro-
vato l’esercizio del possesso nell’area controsoff‌ittata.
I motivi, da trattarsi congiuntamente, perché attinenti
all’esercizio del possesso, sono fondati.
La corte territoriale ha negato la tutela possessoria al
B. in relazione allo spoglio subito attraverso l’allocazione
da parte del M. di tubi e condutture nella controsoff‌ittatu-
ra, ritenendo che il solaio fosse nel compossesso dei due
appartamenti e che, in ogni caso, il B. non avesse né de-
dotto né provato l’esercizio del possesso dell’area asserita-
mente occupata dai tubi.
In materia condominiale, è pacif‌ico che il solaio esi-
stente, che separa il piano sottostante da quello sovra-
stante di un edif‌icio appartenente a proprietari diversi,
deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune
dei due piani perché ha la funzione di sostegno del piano
superiore e di copertura del piano inferiore. Esso infat-
ti costituisce l’inscindibile struttura divisoria tra le due
proprietà, con utilità ed uso uguale per entrambe e cor-
relativa inutilità per altri condomini. Coerentemente con
questa funzione, l’art. 1125 c.c., disciplina il regime delle
spese prevedendo che le spese per la manutenzione dei
soff‌itti siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei
due piani, restando a carico del piano superiore la coper-
tura del pavimento ed a carico del proprietario inferiore
l’intonaco, la tinta e la decorazione del soff‌itto.
Tale situazione di comunione parziale inerisce solo alla
parte strutturale, in quanto le eventuali opere che accedo-
no al soff‌itto o al pavimento e che apportano dei benef‌ici
solo ad uno dei due proprietari, cosi come tutto ciò che
non ha il carattere dell’essenzialità per la struttura, resta-
no esclusi dalla comunione e possono essere utilizzati dal
condomino nell’esercizio del diritto dominicale. La pre-
sunzione iuris tantum di proprietà comune di solai divisori
tra un piano e l’altro vale, quindi, per tutte le strutture che
hanno una funzione di sostegno e copertura.
La presunzione di condominialità riguarda il solaio in
se stesso considerato e non anche lo spazio pieno o vuoto
che esso occupa, con la conseguenza che non è consen-
tito al proprietario di uno degli appartamenti limitare o
restringere la proprietà esclusiva dell’altro appartamento
occupando gli spazi vuoti (Cass. 23 marzo 1991, n. 3178;
Cass. 23 marzo 1995, n. 2286).
Poiché la situazione di comunione parziale inerisce
solo alla parte strutturale, le eventuali opere che accedo-
no al soff‌itto o al pavimento e che apportano dei benef‌ici
solo ad uno dei due proprietari, cosi come tutto ciò che
non ha il carattere dell’essenzialità per la struttura, resta-
no esclusi dalla comunione e possono essere utilizzati dal
condomino nell’esercizio del diritto dominicale. Va, per-
tanto, escluso che tra il soff‌itto del piano inferiore e il pa-
vimento del piano superiore possano esistere altre opere
le quali non facciano parte del solaio e delle quali bisogna

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