Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 12 Giugno 2018, N. 15262

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
LEGITTIMITÀ
Né la disposizione pone il dovere per il comodatario di
effettuare quelle spese, straordinarie, che sono necessarie
(ossia indispensabili per la conservazione della cosa), con
diritto al rimborso, quando tali spese siano altresì urgenti
(e, cioè, quando non vi sia tempo di avvisare il comodante,
al quale spetta la decisione se effettuarle o meno, perché
nel tempo la cosa correrebbe pericolo di perire o di subire
ulteriori danni). In presenza della necessità e urgenza di
interventi straordinari sulla cosa, il comodatario è invece
solo tenuto a darne avviso al comodante, in ossequio al
generale obbligo di custodia sancito dall’art. 1804 c.c..
In conclusione, l’art. 1808 comma 2, c.c., si limita a sta-
bilire che, se - e solo se - le spese di manutenzione straor-
dinaria, con caratteri di necessità e urgenza, sono state
sostenute dal comodatario questi ha diritto al relativo
rimborso: poiché, come è stato chiarito, sarebbe insensato
istituire un rapporto di cortesia, qual è il comodato, per
effetto del quale il benef‌iciato da essa rimanga esposto ad
un esborso di somme le quali, nella normalità dei casi, su-
perano l’entità del favore che è stato concesso.
2.1.6. - Va allora data continuità al principio secondo cui
il comodatario che, al f‌ine di utilizzare la cosa, debba af-
frontare spese di manutenzione straordinaria (non ricon-
ducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie
e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente
scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontar-
le, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguen-
temente, pretenderne il rimborso dal comodante (Cass. 6
novembre 2002, n. 15543). Ne consegue - ed è sostanzial-
mente questa che segue la situazione verif‌icatasi nel caso
di specie, con l’unica differenza che, per quanto è dato
comprendere, l’immobile è stato in questo caso inizialmen-
te comodato alla coppia D.L.- B. ed è stato successivamente
ristrutturato da entrambi - che, se un genitore concede un
immobile in comodato per l’abitazione della costituenda
famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, né
necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi como-
datari durante la convivenza familiare per la migliore siste-
mazione dell’abitazione coniugale (Cass. 27 gennaio 2012,
n. 1216; v. pure Cass. 18 ottobre 2016, n. 21023).
2.1.7. - Detto questo, si colloca evidentemente al di fuo-
ri del quadro normativo così descritto l’assunto svolto dal
Tribunale di (omissis), il quale ha posto a carico del como-
dante le spese di ristrutturazione dell’immobile, come tali
dirette neppure alla conservazione della cosa quale con-
segnata in dipendenza della stipulazione del comodato,
bensì al miglioramento delle sue condizioni, sia che detto
intervento debba essere ricondotto al campo della mera
manutenzione, sebbene straordinaria, sia che, addirittura,
lo stesso intervento si collochi dal versante dei migliora-
menti e delle addizioni.
Basterà rammentare, al riguardo, che f‌inanche nel qua-
dro del rapporto di locazione, che, a differenza del como-
dato, si connota per la sua onerosità, ed impone al locatore
di consegnare e mantenere la cosa in stato da servire all’u-
so convenuto, il locatore non è mai obbligato, almeno per
regola generale, ad effettuare interventi sulla cosa locata
tali da migliorarne le condizioni, dovendo egli - come bene
è stato detto - semplicemente mantenere la cosa nello
stesso stato in cui è obbligato a consegnarla. Sicché, le ob-
bligazioni del locatore previste dagli artt. 1575 e 1576 c.c.,
non comprendono l’esecuzione di opere di modif‌icazione o
trasformazione della cosa locata per rendere la cosa stessa
idonea all’uso convenuto, né il locatore è tenuto a rimbor-
sare al conduttore le spese sostenute per l’esecuzione di
tali opere, salva l’applicazione della normativa in tema di
miglioramenti (Cass. 30 gennaio 2009, n. 2458; Cass. 25
novembre 2014, n. 24987): normativa in forza della quale
il conduttore non ha diritto al rimborso delle spese per
miglioramenti e addizioni, ma soltanto, a determinate
condizioni, ad un’indennità.
A maggior ragione, ovviamente, non è pensabile che si
facciano gravare sul comodante - o perché egli debba so-
stenerle, o perché debba rimborsarle - spese dirette nem-
meno a conservare la cosa quale essa è, ma ad effettuare
sulla medesima interventi volti a migliorarne lo stato.
Nel caso in esame, dunque, è incorso in errore il Tri-
bunale nell’affermare che il comodante fosse tenuto
"all’attribuzione del godimento di un bene immune da
alterazioni materiali ed idoneo all’uso concordato", aven-
do viceversa il rapporto ad oggetto la cosa così com’era,
neppure rilevando alcunché la circostanza che il contratto
di comodato contenesse l’autorizzazione al comodatario a
"riattare detti appartamenti", giacché detta autorizzazio-
ne valeva al f‌ine di rimuovere il divieto altrimenti gravante
sul comodatario, quale conseguenza dell’obbligazione di
custodia, di operare interventi sulla cosa, ma non faceva
certo sorgere un obbligo del comodante di sopportare il
costo degli interventi.
2.2. - Il sesto motivo è assorbito.
3. - Il decreto è cassato e, non occorrendo ulteriori
accertamenti di fatto, l’opposizione allo stato passivo è
rigettata.
4. - Le spese seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 12 GIUGNO 2018, N. 15262
PRES. PETITTI – EST. SCALISI – RIC. B. ED ALTRO (AVV. FASANO) C. CONDOMINIO
VILLAGGIO C. (N.C.)
Supercondominio (condominio complesso) y
Legittimazione dell’amministratore y Passiva y Dan-
no alla proprietà individuale y Derivante da beni
appartenenti ad un singolo edif‌icio y Individuazio-
ne y Fattispecie in cui uno stesso soggetto rivesta
la carica di amministratore del supercondominio e
di singoli condominii.
. Nel caso di complesso immobiliare costituente un
c.d. supercondominio, qualora il danno alla proprietà
individuale derivi da beni appartenenti ad un singolo
edif‌icio ivi compreso, legittimato passivo nel relativo
giudizio sarà il solo condominio in cui è collocata l’uni-
tà immobiliare danneggiata, che dovrà essere citato in
giudizio in persona del suo amministratore anche ove –

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