Corte Di Cassazione Civile Sez. III, Ord. 13 Luglio 2018, N. 18536

Pagine654-655
654
giur
6/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
pacità di resistenza, così l’apertura nel muro di tre vedute
può avere effetti diversi a seconda del grado di stabilità
del fabbricato, f‌ino alla conseguenza estrema di provo-
carne il crollo, ad es., se vi è stata altresì, una carenza di
manutenzione prolungata nel tempo, o l’impiego di mate-
riali scadenti, od un errore nella progettazione ecc. Se si
giunge a tanto, neppure l’alternativa tra modif‌icazioni e
innovazioni ha più senso, perché si ricade in una terza ipo-
tesi, quella del divieto che risulta dal combinato disposto
degli artt. 1117 ter, quinto comma, e 1120, quarto comma,
con tutte le conseguenze della sua violazione.
9. - Dal punto di vista pratico, la sentenza qui pubblica-
ta suona come un riconoscimento che Tizio ha fatto bene i
suoi calcoli, e quindi merita di essere promosso. Ma non è
da escludere che casi, in apparenza del tutto simili, posano
venir decisi in modo diverso, perché anche un particolare
a prima vista di scarsa importanza, magari sfuggito ad una
osservazione frettolosa, può esercitare un peso decisivo
sull’uno o l’altro piatto della bilancia. Perciò non si racco-
manderà mai abbastanza ai giudici estensori di esporre i
fatti, su cui la decisione si fonda, nel modo più dettagliato
possibile, spingendo la loro diligenza f‌ino alla pignoleria,
perché solo così la giurisprudenza potrà essere una gui-
da eff‌icace per gli avvocati che debbano trattare questioni
analoghe; molto più eff‌icace di certe massime che già tanti
anni fa Rodolfo Sacco def‌iniva “mentitorie” (8).
NOTE
(1) http://bdleggiditalia.it.
(2) CELESTE, in CELESTE e SCARPA, Il condominio degli edif‌ici,
Milano, 2017, p. 163.
(3) DOGLIOTTI, Comunione e condominio, nel Trattato di diritto
civile diretto da SACCO, Torino, 2006, p. 208.
(4) In proposito si può leggere ancora, con piacere, l’arguta nota di
BRANCA, Il maggior godimento possibile delle cose comuni, in Foro it.,
1958. I, col. 327. Cfr. anche un cenno infra, nel testo.
(5) Cfr. gli ampi riferimenti di CELESTE, op. cit., pp.109 ss., e di TER-
ZAGO, Il condominio. Trattato teorico-pratico, Milano, 2015, pp. 52 ss.
(6) Se ne può trarre una conferma indiretta dal fatto che nel nuovo
testo dell’art. 1117 sono state comprese anche le facciate, in cui si può
ravvisare la parte più esterna, appunto, dei muri perimetrali.
(7) Il muro perimetrale può dunque essere incluso fra le parti co-
muni “innominate”, cui accenno nel testo. Sul punto v. anche, più ampia-
mente, e già prima della riforma, DOGLIOTTI, op. cit., p. 172.
(8) La massima mentitoria, in La giurisprudenza per massime e il
valore del precedente, Padova, 1988.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 13 LUGLIO 2018, N. 18536
PRES. SCARANO – EST. GIANNITI – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. V.M.J. (AVV.
CARPINO) C. COMUNE DI (OMISSIS)
Trasferimento a titolo particolare della cosa
locata y Vendita o donazione della cosa locata y Ef-
fetti y Surrogazione del terzo acquirente o dona-
tario nei diritti e nelle obbligazioni del locatore y
Sussistenza y Consenso del conduttore y Necessità
y Esclusione.
. In mancanza di una contraria volontà dei contraenti,
la vendita o la donazione dell’immobile locato determi-
na, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione,
nel rapporto di locazione, del terzo acquirente (o del
donatario), che subentra nei diritti e nelle obbligazio-
ni del venditore-locatore senza necessità del consenso
del conduttore. (c.c., art. 1406; c.c., art. 1599; c.c., art.
1602) (1)
(1) Il principio di cui alla massima costituisce ius receptum nella
giurisprudenza di legittimità. Ne sono espressione, tra le altre, Cass.
civ. 9 giugno 2010, n. 13833, in questaRivista 2010, 657; Cass. civ. 9
agosto 2007, n. 17488, in www.latribunaplus.it: Cass. civ., 14 gennaio
2005, n. 674, ibidem; Cass. civ., 5 agosto 1991, n. 8556, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di (omissis) con sentenza 12 gen-
naio 2016, riformando la pronuncia del Tribunale di (omis-
sis) n. 92/2015, ha accolto l’opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo n. 570/2010, che ha revocato.
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto valida ed eff‌i-
cace la cessione del contratto di locazione da parte dell’o-
riginario locatore S.G. in favore del coniuge V.M.J. (in forza
della scrittura privata 24 maggio 2010, registrata il 17 giu-
gno 2010 e comunicata in pari data al Comune di (omis-
sis)), anche in assenza del consenso del conduttore ceduto,
sul presupposto che l’art. 1594 c.c., è norma derogatoria al
principio generale di cui all’art. 1406 c.c., (ed aveva quindi
rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo proposto dal
Comune di (omissis), confermando il decreto ingiuntivo).
Il Giudice di appello, invece, ha ravvisato nella specie un
caso di cessione del contratto di locazione (e non di sub
contratto), con conseguente operatività dell’art. 1406 c.c..
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone
ricorso V.M.J., articolando un motivo di ricorso.
Il Procuratore Generale conclude per l’accoglimento
del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo la ricorrente denuncia, in re-
lazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa
applicazione degli artt. 1406 e 1594 c.c., e L. n. 392 del
1978, art. 36.
Lamenta che la Corte, interpretando erroneamente i
fatti, ha erroneamente applicato le norme richiamate. Sot-
tolinea che nel caso di specie la cessione del contratto di
locazione era avvenuta non dal c.d. lato passivo, cioè dal
conduttore al terzo, come erroneamente ritenuto dalla Cor-
te territoriale, ma dal lato attivo, cioè dal locatore al terzo.
2. Il motivo è fondato.
È jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il
principio per cui, in mancanza di una contraria volontà
dei contraenti, la vendita (come la donazione) dell’im-
mobile locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602
c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo
acquirente (o del donatario), che subentra nei diritti e

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT