Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, 12 Settembre 2018, N. 22157

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
LEGITTIMITÀ
all’esecuzione di una deliberazione dell’assemblea nulla,
e cioè che abbia oggetto impossibile, illecito, o non rien-
trante nelle competenze condominiali, o che incida sui di-
ritti individuali inerenti alle parti comuni o alla proprietà
esclusiva di ognuno dei partecipanti. Va perciò enunciato
il seguente principio. La delibera dell’assemblea di condo-
minio, che privi un singolo partecipante dei propri diritti
individuali su una parte comune dell’edif‌icio, rendendola
inservibile all’uso e al godimento dello stesso, integra un
fatto potenzialmente idoneo ad arrecare danno al condo-
mino medesimo; quest’ultimo, lamentando la nullità della
suddetta delibera, ha perciò la facoltà di chiedere una
pronuncia di condanna del condominio al risarcimento
del danno, dovendosi imputare alla collettività condo-
miniale gli atti compiuti e l’attività svolta in suo nome,
nonché le relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli, e
rimanendo il singolo condomino danneggiato distinto dal
gruppo ed equiparato a tali effetti ad un terzo. Essendo la
nullità della delibera dell’assemblea fatto ostativo all’in-
sorgere del potere-dovere dell’amministratore di eseguire
la stessa, l’azione risarcitoria del singolo partecipante nei
confronti del condominio è ravvisabile non soltanto come
scelta subordinata alla tutela demolitoria ex art. 1137 c.c.,
ma anche come opzione del tutto autonoma.
II.4. Deve, in def‌initiva, essere accolto il secondo mo-
tivo di ricorso e dichiarato assorbito il primo motivo (il
quale, attenendo alle ragioni, addotte dalla ricorrente,
della mancata impugnazione della delibera ex art. 1117
c.c., rimane privo di rilevanza decisoria in conseguenza
dell’accoglimento del secondo motivo, in base al quale,
come visto, l’impugnazione ex art. 1137 c.c. non era affatto
presupposto indispensabile per l’esperibilità della propo-
sta azione risarcitoria). La sentenza impugnata va cassata
in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altra sezio-
ne della Corte d’appello di (omissis), che deciderà la cau-
sa uniformandosi al principio enunciato e tenendo conto
dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di
legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 12 SETTEMBRE 2018, N. 22157
PRES. D’ASCOLA – EST. SCARPA – RIC. B. (AVV.TI DORRATI E DI PROSPERO) C.
CONDOMINIO R. DI VIA T. 40 IN (OMISSIS) (AVV. AGOSTINI)
Parti comuni dell’edif‌icio y Ascensore y Comple-
ta sostituzione di impianto preesistente y Spese y
Ripartizione y Disciplina applicabile y Art. 1124 c.c.
in tema di manutenzione e ricostruzione delle scale
y Oggetto di proprietà comune anche dei negozi o
locali terranei con accesso dalla strada y Conf‌igura-
bilità y Fondamento y Conseguenze.
. A differenza dell’installazione "ex novo" di un ascen-
sore in un edif‌icio condominiale sprovvistone (le cui
spese vanno suddivise ex art. 1123 c.c. proporzional-
mente al valore della proprietà di ciascun condòmino),
quelle relative alla completa sostituzione dell’impianto
già esistente vanno ripartite ex art. 1124 c.c., dettato
in tema di manutenzione e ricostruzione delle scale.
Stante l’identità di ratio di tali spese, al pari delle scale
l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensa-
bile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura,
riveste la qualità di parte comune anche relativamen-
te ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei
con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne
fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e
manutenzione della copertura dell’edif‌icio. Ne conse-
gue l’obbligo gravante anche su detti partecipanti - in
assenza di diversa convenzione espressa, contenuta in
regolamento contrattuale o delibera unanime, che de-
roghi alla disciplina codicistica - di concorrere ai lavori
di manutenzione straordinaria ed eventualmente di
sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in propor-
zione all’utilità che possono in ipotesi trarne (Fattispe-
cie decisa nel vigore della disciplina antecedente alla
riformulazione degli artt. 1117 e 1124 c.c., introdotta
dalla L. n. 220/2012). (c.c., art. 1117; c.c., art. 1118; c.c.,
art. 1123; c.c., art. 1124) (2)
(2) Principio di diritto espresso argomentando da Cass. civ. 20 aprile
2017, n. 9986, in questa Rivista 2017, 436; Cass. civ. 10 luglio 2007,
n. 15444, ivi 2008, 52 e Cass. civ. 6 giugno 1977, n. 2328, in www.
latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E.B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in
quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Roma n. 1559/2017, che aveva accolto l’appello del Condo-
minio R. di via T. 40, (omissis), contro la sentenza di primo
grado resa dal Tribunale di (omissis), sezione distaccata
di (omissis), n. 322/2008, e così rigettato l’opposizione al
decreto ingiuntivo n. 345/2006 emesso nei confronti della
B. per il pagamento delle spese dei lavori di sostituzione
dell’impianto di ascensore. Resiste con controricorso il
Condominio R. di via T. 40, (omissis).
La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art.
380 bis, comma 2, c.p.c.
La Corte d’appello, dopo aver premesso di non condi-
videre il punto della sentenza di primo grado che aveva
qualif‌icato nulla (anziché meramente annullabile) la ri-
partizione delle spese operata dall’amministratore dopo
l’assemblea dell’11 settembre 2005, pur non potendo rifor-
mare tale prof‌ilo in difetto di specif‌ica censura, ha tutta-
via evidenziato come il vigente regolamento contrattuale
del Condominio R., agli artt. 2 e 10, comma 3, prevedesse
l’appartenenza dell’ascensore “in comproprietà pro indi-
viso ed indivisibile” a tutti i proprietari di unità immobi-
liari, ponendo a loro carico in proporzione dei rispettivi
valori delle singole porzioni le spese per il rinnovamento o
la manutenzione straordinaria dell’impianto di ascensore
(stabilendosi, al contrario, l’esonero dall’obbligo di contri-
buzione per le spese ordinarie e di esercizio dell’ascensore
per i condomini che non possono servirsene). Su tali ar-
gomentazioni la Corte di (omissis) è pervenuta a negare
l’invalidità del piano di riparto per aver esso incluso anche
la condomina B. fra gli obbligati a concorrere alle spese

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