Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 26 Settembre 2018, N. 23076

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Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 26 SETTEMBRE 2018, N. 23076
PRES. MATERA – EST. SCARPA – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. G. (AVV. FALAGIANI)
C. CONDOMINIO X (AVV.TI PANARITI E SARDOS ALBERTINI)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Nulli-
y Danno derivato al singolo condomino y Azione
risarcitoria nei confronti del condominio y Opzione
autonoma rispetto all’impugnazione ex art. 1137
c.c. y Sussistenza.
. La delibera dell’assemblea di condominio, che privi
un singolo partecipante dei propri diritti individuali su
una parte comune dell’edif‌icio, rendendola inservibile
all’uso e al godimento dello stesso, integra un fatto po-
tenzialmente idoneo ad arrecare danno al condomino
medesimo; quest’ultimo, lamentando la nullità della
suddetta delibera, ha perciò la facoltà di chiedere una
pronuncia di condanna del condominio al risarcimento
del danno, dovendosi imputare alla collettività condo-
miniale gli atti compiuti e l’attività svolta in suo nome,
nonché le relative conseguenze patrimoniali sfavore-
voli, e rimanendo il singolo condomino danneggiato
distinto dal gruppo ed equiparato a tali effetti ad un
terzo. Essendo la nullità della delibera dell’assemblea
fatto ostativo all’insorgere del potere-dovere dell’am-
ministratore di eseguire la stessa, l’azione risarcitoria
del singolo partecipante nei confronti del condominio
è ravvisabile non soltanto come scelta subordinata alla
tutela demolitoria ex art. 1137 c.c., ma anche come
opzione del tutto autonoma. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1137; c.c., art. 2043) (1)
(1) Nel senso che è certamente da qualif‌icare nulla la deliberazione,
vietata dall’art. 1120 c.c., che sia lesiva dei diritti individuali di un
condomino su una parte comune dell’edif‌icio, rendendola inservibi-
le all’uso e al godimento dello stesso, trattandosi di delibera avente
oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, cfr. Cass.
civ., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806, in questa Rivista 2005, 273; Cass.
civ. 14 settembre 2017, n. 21339, in www.latribunaplus.it; Cass. civ.
24 luglio 2012, n. 12930, in questa Rivista 2013, con nota di DE TIL-
LA, Delibera condominiale e installazione dell’ascensore, 2013, 34 e
Cass. civ. 25 giugno 1994, n. 6109, ivi 1994, 756. Sull’applicabilità alle
deliberazioni assembleari del principio dettato in materia di contrat-
ti dall’art. 1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice,
anche d’appello, il potere di rilevarne d’uff‌icio la nullità, ogni qual
volta la validità (o l’invalidità) dell’atto collegiale rientri tra gli ele-
menti costitutivi della domanda su cui egli debba decidere, si vedano
Cass. civ. 15 marzo 2017, n. 6652, in questa e Rivista 2017, 305; Cass.
civ. 12 gennaio 2016, n. 305, ivi 2016, 274; Cass. civ. 17 giugno 2015, n.
12582, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.M.G. ha proposto ricorso articolato in due motivi
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di
(omissis) n. 849/2013, depositata il 3 ottobre 2013. Resiste
con controricorso il Condominio X in (omissis). Il giudizio
ebbe inizio con atto di citazione notif‌icato il 12 febbraio
2010. La signora G., proprietaria di unità immobiliare com-
presa nell’edif‌icio di (omissis), convenne il Condominio
X innanzi al Tribunale di (omissis) per vedersi risarcire
il danno cagionatole dalla realizzazione di un ascensore
nella corte interna dell’edif‌icio condominiale, danno con-
sistente nella riduzione di luce e aria all’appartamento
dell’attrice posto al piano terra, e nell’impedimento all’uso
di una rilevante porzione della suddetta corte. Avverso la
sentenza del Tribunale, che rigettò la domanda, propose
appello la G., reiterando le domande risarcitorie prospet-
tate in primo grado. La Corte di appello di (omissis), con-
fermando la sentenza del giudice di primo grado, rigettò
il gravame, sul presupposto che le delibere che avevano
deciso l’installazione dell’impianto di ascensore non erano
state impugnate precedentemente dall’appellante, a nulla
rilevando l’omessa convocazione della stessa alle relative
assemblee, in quanto soltanto in sede di impugnativa ex
art. 1137 c.c. sarebbe stato possibile dedurre l’invalidità
delle decisioni assembleari, causa del ravvisato pregiu-
dizio della proprietà esclusiva della singola condomina.
Tali delibere sarebbero perciò risultate tuttora valide e
vincolanti anche per la signora G., con conseguente ca-
renza dei presupposti per l’azione di risarcimento, ex art.
2043 c.c. Il ricorso era stato inizialmente f‌issato in camera
di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi degli
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., ma, con ordinanza
interlocutoria dell’8 febbraio 2018, pronunciata all’esito
dell’adunanza del 19 gennaio 2018, ritenuta la particolare
rilevanza della questione di diritto posta a fondamento del
secondo motivo di ricorso, la causa è stata rimessa alla
pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il primo motivo di ricorso di A.M.G. denuncia l’erronea
applicazione dell’art. 1137 c.c., atteso che tale disposizione
riguarderebbe i condomini in quanto tali, mentre la ricor-
rente, mai convocata alle assemblee inerenti all’impianto
di ascensore, mai notiziata delle delibere al riguardo adot-
tate e mai coinvolta nella divisione delle rispettive spese,
non potrebbe dirsi “condomina” rispetto all’impianto. Il
secondo motivo di ricorso denuncia l’erronea e omessa ap-
plicazione dell’art. 2043 c.c. in quanto, seppur la delibera
nulla può produrre effetti perché non impugnata, non può

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