Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 21 Febbraio 2018, N. 4256

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 21 FEBBRAIO 2018, N. 4256
PRES. PICARONI – EST. SCARPA – RIC. M. ED ALTRE (AVV. IANNELLA) C. P. ED
ALTRO (AVV.TI REVELLI E GEROSA)
Parti comuni dell’edif‌icio y Tetto y Trasformazio-
ne parziale in terrazza ad uso esclusivo della pro-
prietà sottostante y Ammissibilità y Condizioni.
. Il condòmino, proprietario del piano sottostante al
tetto comune dell’edif‌icio, può trasformarlo in terrazza
di proprio uso esclusivo, sempre che un tale interven-
to dia luogo a modif‌iche non signif‌icative della consi-
stenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia
attuato con tecniche costruttive tali da non aff‌ievolire
la funzione di copertura e protezione delle sottostanti
strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coiben-
tazione termica e la protezione del piano di calpestio di
una terrazza mediante idonei materiali. L’accertamen-
to circa la non signif‌icatività del taglio del tetto prati-
cato per innestarvi la terrazza di uso esclusivo e circa
l’adeguatezza delle opere eseguite per salvaguardare le
utilità di interesse comune dapprima svolte dal tetto è
riservato al giudice di merito e, come tale, non è censu-
rabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 1102
c.c., ma soltanto nei limiti di cui all’art. 360, comma 1,
n. 5, c.c.. (c.c., art. 1102; c.c., art. 1117; c.c., art. 1127)
(1)
(1) Sempre in tema di limiti alla trasformazione del tetto in terrazza
ad uso esclusivo del proprietario sottostante si vedano Cass. civ. 4
febbraio 2013, n. 2500, in questa Rivista 2013, 798 e Cass. civ. 3 agosto
2012, n. 14107, ivi 2013, 31
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ma.Li., M.G.C. e M.A.G. impugnano, articolando un
unico complesso motivo di ricorso (per violazione o falsa
applicazione dell’art. 1102 c.c. e omessa, insuff‌iciente e
contraddittoria motivazione) la sentenza della Corte d’ap-
pello di Milano n. 1619/2016 del 27 aprile 2016.
F.V. ed P.A. resistono con controricorso, mentre riman-
gono intimati senza svolgere attività difensive Pe.Pi., C.O.,
Fr.Ro. e R.P..
La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronun-
cia resa in primo grado dal Tribunale di Sondrio il 22 set-
tembre 2014, che aveva rigettato la domanda, avanzata in
origine dalle attrici Li. e Ma.Lu. (quest’ultima deceduta in
corso di giudizio, perciò proseguito dalle sue eredi M.G.C.
e M.A.G.).
Li. e Ma.Lu. avevano convenuto le altri parti ora inti-
mate, tutte condomine del (omissis), di (omissis), per
sentir riconoscere il loro diritto di uso esclusivo (ovvero
l’avvenuto acquisto per usucapione) del terrazzo sovra-
stante l’unità immobiliare di proprietà Ma.. Si costituirono
soltanto F.V. ed P.A., deducendo di aver sempre utilizzato
anch’essi la superf‌ice del lastrico. La Corte d’appello di
Milano, confermando la decisione di primo grado, ha ne-
gato che la convenzione intercorsa il 21 aprile 1958 tra
la condomina G.G. (dante causa delle signore Ma., all’e-
poca unica proprietaria dell’ultimo piano) e R.M. valesse
come attribuzione alla prima di un diritto di uso esclusivo
del lastrico solare, poi modif‌icato in terrazza pavimenta-
ta e munita di ringhiera. Nè valeva a tale effetto l’atto di
transazione del 20 settembre 1960. La Corte d’appello ha
rilevato l’inopponibilità in ogni caso di tali convenzioni
agli altri condomini. I giudici del gravame hanno perciò
ritenuto illegittima, in difetto di apposito titolo contrat-
tuale, la modif‌icazione del tetto comune in terrazzo ad uso
esclusivo delle signore Ma. e M., non interessando la tra-
sformazione una limitata porzione, in quanto la terrazza
sovrasta l’appartamento delle attuali ricorrenti ed occupa
una rilevante quota dell’area di copertura dell’edif‌icio.
Ma.Li., M.G.C. e M.A.G. dichiarano l’intenzione di impu-
gnare il solo punto 2 bis della sentenza della Corte d’appel-
lo di Milano, che ha negato l’acquisto di un uso esclusivo
della terrazza in loro favore. Affermano le ricorrenti come
mai nessun condomino abbia manifestato un interesse
all’uso della stessa terrazza per le attività astrattamente
accessorie e secondarie previste dalla Corte di Milano (in-
stallazione di antenne televisive, ripetitori telefonici, can-
ne fumarie ecc.), attività peraltro tutte ancora possibili.
Si richiama poi il principio affermato da Cass. 14109/2012
(recte: Cass. sez. II, 3 agosto 2012, n. 14107), per dire che
comunque è stata preservata la funzione di copertura del
preesistente tetto.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso
potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con
la conseguente def‌inibilità nelle forme di cui all’art. 380 –
bis c.p.c., in relazione all’art. 375 comma 1, n. 5, c.p.c.), il
presidente ha f‌issato l’adunanza della camera di consiglio.
I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art.
380 bis comma 2, c.p.c..
È dapprima inammissibile la censura di "omessa, insuf-
f‌iciente e contraddittoria motivazione", essendo piuttosto
deducibile, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., come
riformato dall’art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art.
54, comma 1, lett. b), l’omesso esame di fatto decisivo per
il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le par-
ti, ovvero la totale mancanza della motivazione. Le ricor-
renti, invece, si dolgono della valutazione delle risultanze
istruttorie, e quindi della ricostruzione della concreta fat-
tispecie, compiuta dalla Corte d’appello, prof‌ilo che esula
dal sindacato di legittimità in quanto inerente gli apprez-
zamenti di fatto spettanti al giudice del merito.
La Corte d’appello di Milano ha peraltro deciso la que-
stione di diritto ad essa sottoposta in maniera conforme
all’interpretazione di questa Corte.
Il precedente giurisprudenziale, che la ricorrente in-
voca e che viene citato nella stessa sentenza impugnata,
ha affermato che il condomino, proprietario del piano sot-
tostante al tetto comune dell’edif‌icio, può trasformarlo in
terrazza di proprio uso esclusivo, ma sempre che un tale
intervento dia luogo a modif‌iche non signif‌icative della
consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia
attuato con tecniche costruttive tali da non aff‌ievolire la
funzione di copertura e protezione delle sottostanti strut-

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