Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 30 Marzo 2018, N. 8014

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giur
4/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
stenza di una condotta rilevante della locatrice “all’atto ini-
ziale della costituzione del rapporto”, mentre gli stessi con-
duttori devono ritenersi avere allegato soltanto (v. terza
– non numerata – facciata della gravata sentenza, ultimo
capoverso) che, dopo essere stata appunto la locatrice ad
aver voluto la forma verbale, solo “a contratto in corso” era
stata invano da loro chiesta la “ripetizione in forma scritta
dell’accordo”: e gli stessi ricorrenti, riportando in ricorso
il solo passaggio dell’atto di citazione in primo grado (non
trascrivendo invece quello di appello, solo sommariamente
riassunto e quindi tanto da rendere non esattamente cono-
scibile, in questa sede, il suo contenuto) su cui si basereb-
be la prospettazione dell’illegittima condotta di contropar-
te, f‌iniscono col dare atto che in quella sede si erano doluti
di una pretesa di controparte di non dare esecuzione ad un
rapporto che era già stato pattuito, utilizzando espressioni
univoche in tal senso per l’impiego di un participio passato
– come l’espressione “convenuta” in “di attuare la convenu-
ta locazione” – e di un termine tecnico che la pattuizione
già intercorsa presuppone, quale “esecuzione” nell’espres-
sione “pena la mancata esecuzione del rapporto”;
e non è affatto contestata, se non altro in modo adegua-
to e perf‌ino ove non possa ritenersi condivisa, la ratio deci-
dendi in diritto sulla necessità di riferire la condotta della
locatrice al momento genetico del contratto: del resto ben
potendo sostenersi che effettivamente la conformazione
del contratto prevista dal comma 5 dell’art. 13 della legge
431 del 1998 presuppone la coartazione o coercizione della
volontà del conduttore appunto al momento della forma-
zione del consenso, mentre l’accordo tra le parti sulla vio-
lazione della prescrizione sulla forma scritta (registrabi-
le) dà luogo esclusivamente alla nullità del contratto;
il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, ma non vi
è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,
per non avervi svolto attività difensiva l’intimata;
inf‌ine, si deve pure dare atto – senza possibilità di va-
lutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14 marzo 2014,
n. 5955; tra molte altre: Cass. sez. un. 27 novembre 2015,
n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’appli-
cazione dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 di-
cembre 2012, n. 228, in tema di contributo unif‌icato per i
gradi o i giudizi di impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 30 MARZO 2018, N. 8014
PRES. PETITTI – EST. GIUSTI – P.M. PEPE (PARZ. DIFF.) – RIC. P. (AVV.TI SOMÀ E
CASTELLANI) C. CONDOMINIO P. (AVV.TI SCHIVO E BATTAGLIA)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Aree
destinate a parcheggio y Riserva della proprietà
esclusiva del costruttore y Nullità dei negozi trasla-
tivi – conseguenze in caso di mancato esperimento
dell’azione di nullità y Delibera assembleare di as-
segnazione ai condomini delle aree – nullità.
. La delibera di un condominio che disciplini il godi-
mento di un’area esterna alle mura perimetrali dell’e-
dif‌icio, assegnando direttamente i posti macchina
sulla stessa insistenti ai condomini, è nulla, qualora la
detta area sia rimasta di proprietà del costruttore del
fabbricato e gli acquirenti degli immobili, illegittima-
mente privati del diritto all’uso dell’area pertinente a
parcheggio, non abbiano agito per accertare giudizial-
mente la nullità dei negozi da loro stipulati, nella parte
in cui era stata omessa tale inderogabile destinazione,
con conseguente loro integrazione "ope legis". (l. 6 ago-
sto 1967, n. 765, art. 18; l. 24 marzo 1989, n. 122, art. 2;
c.c., art. 1419) (1)
(1) Nel senso che l’assemblea di condominio non può adottare deli-
bere che, nel predeterminare ed assegnare le aree destinate a par-
cheggio delle automobili, incidano sui diritti individuali di proprietà
esclusiva di uno dei condòmini, dovendosi tali delibere qualif‌icare
nulle, v. Cass. civ., 31 agosto 2017, n. 20612, in www.latribunaplus.it
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – P.A. ricorreva al Tribunale di Savona, sezione di-
staccata di Albenga, al f‌ine di sentire dichiarare nulla la
delibera in data 9 marzo 2003 del condominio P., al quale
egli apparteneva essendo proprietario di un appartamento
nell’edif‌icio F e di un box nell’ edif‌icio E.
Con tale delibera veniva stabilito che i posti macchina
“disegnati...sul cortile” dal costruttore – il medesimo P.A.
– fossero assegnati ai condomini che non avevano acqui-
stato un box.
Deduceva il ricorrente che, essendosi egli riservato, al
momento della costituzione del condominio, la proprietà
esclusiva del terreno sul quale erano situati i suddetti po-
sti auto, l’assemblea non poteva disporre del suo diritto.
Costituendosi in giudizio, il condominio resisteva.
2. – Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 9 di-
cembre 2008, rigettava la domanda, osservando che sugli
spazi per il parcheggio gravava un diritto di uso a favore
del condominio, derivante dall’art. 41-sexies, della legge
17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall’art. 18 della legge 6
agosto 1967, n. 765, e che dall’anzidetta titolarità discen-
deva il diritto del condominio a dispone delle aree in que-
stione. Né appariva applicabile – proseguiva il Tribunale
– l’art. 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che dispo-
neva soltanto per le costruzioni non ancora realizzate al
momento della sua entrata in vigore.
3. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in
cancelleria il 28 maggio 2012, la Corte d’appello di Geno-
va ha respinto il gravame del P., confermando l’impugnata
pronuncia.
3.1. – La Corte d’appello ha rilevato che l’art. 41 – se-
xies della legge n. 1150 del 1942 comporta che il contratto
di compravendita con il quale il costruttore-venditore si
riservi la proprietà esclusiva di aree destinate al parcheg-
gio, è affetto da nullità parziale, con automatica sostitu-

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