Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 10 Aprile 2018, N. 8836

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
LEGITTIMITÀ
I due motivi possono esaminarsi congiuntamente per la
loro connessione.
È innanzitutto inammissibile la doglianza di omessa,
insuff‌iciente e contraddittoria motivazione, implicitamen-
te fondata sul parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,
in quanto questo, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012,
art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto
il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza
o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di di-
scussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass. Sez.
un., 7 aprile 2014, n. 8053).
La Corte di Roma ha peraltro deciso la questione di di-
ritto in maniera conforme alla giurisprudenza di questa
Corte, condizionando l’effetto traslativo della sentenza ex
art. 2932 c.c., al pagamento del residuo prezzo con i rela-
tivi interessi dal momento in cui era stabilita la data di
conclusione del def‌initivo.
Secondo interpretazione consolidata, nel contratto pre-
liminare di vendita il promittente venditore non ha diritto
agli interessi compensativi di cui all’art. 1499 c.c., nel caso
in cui, in esecuzione di una specif‌ica clausola del negozio,
sia avvenuta prima della stipula def‌initiva l’immediata con-
segna della cosa promessa in vendita al promissario acqui-
rente, giacché in tale ipotesi è ragionevole ritenere che il
vantaggio dell’acquirente sia stato previsto e considerato
nella determinazione del prezzo, onde difetta il f‌ine di rie-
quilibrio delle posizioni economiche delle parti, rispetto al
negozio, costituente la ratio della norma citata. Peraltro, il
promittente venditore ha diritto agli interessi anzidetti per
il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione
del contratto def‌initivo di vendita (nella specie, f‌issata dalle
parti per il 30 giugno 1993), ancorché il promissario acqui-
rente abbia ritardato il pagamento del saldo legittimamente
o per causa a lui non imputabile, atteso che in tal caso, stan-
te l’esigibilità del credito per il pagamento del prezzo, ri-
acquista rilievo il motivo ispiratore sulla norma richiamata
(Cass. Sez. II, 10 luglio 1991, n. 7637; Cass., Sez. II, 20 agosto
1986, n. 5105; Cass. Sez. II, 5 novembre 1977, n. 4711).
La richiesta, come la condanna, alla corresponsione
degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualif‌i-
cazione, deve essere intesa, del resto, come rivolta al paga-
mento soltanto degli interessi corrispettivi o di quelli com-
pensativi, i quali, appunto, decorrono, in base al principio
della naturale fecondità del denaro, indipendentemente
dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamen-
to, salva l’ipotesi della mora del creditore (cfr. Cass. Sez. I,
23 gennaio 2008, n. 1377).
Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condan-
nato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio
di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiun-
to del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con-
tributo unif‌icato pari a quello dovuto per l’impugnazione
integralmente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 10 APRILE 2018, N. 8836
PRES. AMENDOLA – EST. DE STEFANO – RIC. L.R. ED ALTRO (AVV. GRECO) C. O.
Contratto di locazione y Abitativa y Conformazio-
ne del contratto ex art. 13, comma 5, L. n. 432/98
y Coartazione o coercizione della volontà del con-
duttore y Riferibilità della condotta del locatore al
momento genetico del contratto y Necessità.
. La conformazione del contratto di locazione abitati-
va prevista dal comma 5 dell’art. 13 L. n. 431 del 1998
presuppone la coartazione o coercizione della volontà
del conduttore al momento della formazione del con-
senso, mentre l’accordo tra le parti sulla violazione
della prescrizione sulla forma scritta (registrabile) dà
luogo esclusivamente alla nullità del contratto. (Mass.
Redaz.) (l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13) (1)
(1) Questione nuova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L.R.C. e D.C. ricorrono, aff‌idandosi ad un motivo e con
atto notif‌icato a mezzo p.e.c. il 6 febbraio 2017, per la cas-
sazione della sentenza n. 956 del 4 luglio 2016 della Corte
di appello di Catania, con cui è stato rigettato il loro ap-
pello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, di ces-
sazione della materia del contendere sia sulla domanda di
condanna al rilascio di un immobile detenuto sine titulo
nei loro confronti azionata da O.V., sia sulla loro riconven-
zionale di conformazione giudiziale, ex comma 5 dell’art.
13 della legge 431 del 1998, del rapporto di locazione ad
uso abitativo dedotto come intercorso con controparte;
l’intimata non espleta attività difensiva in questa sede;
è formulata proposta di def‌inizione – per manifesta
infondatezza – in camera di consiglio ai sensi del primo
comma dell’art. 380-bis c.p.c., come modif‌icato dal comma
1, lett. e), dell’art. 1-bis D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv.
con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
il Collegio ha raccomandato la redazione della motiva-
zione in forma semplif‌icata;
i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione
della norma di cui all’art. 13 comma V L. 431/98” e “travi-
samento dei fatti dedotti”, deducendo: avere malamente
escluso la corte etnea che essi avessero mai affermato di
avere subito un’imposizione del contratto in non consenti-
ta forma meramente verbale, per avere anzi essi espressa-
mente riferito di un’illegittima pretesa della controparte
in tal senso “pena la mancata esecuzione del rapporto”,
con conseguente erroneità del rigetto dell’appello pro-
spettata come basata su quel presupposto;
tale motivo non è manifestamente infondato, ma – così
senz’altro potendo comunque def‌inirsi in questa sede ca-
merale il ricorso, rientrando anche tale alternativa nella
fattispecie dell’art. 375 c.p.c. – inammissibile, perchè non
censura la ratio espressamente posta a base della decisio-
ne dalla qui gravata sentenza;
invero, la corte territoriale esclude l’operatività della
norma invocata sotto il determinante prof‌ilo dell’insussi-

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