Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 14 Maggio 2018, N. 11605

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giur
4/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
4.1. Il motivo è inammissibile sotto ogni prof‌ilo.
a) Intanto, va osservato che correttamente il Tribunale
ha applicato il principio della soccombenza e nel caso spe-
cif‌ico considerato l’esito f‌inale del giudizio soccombente
risultava essere N.. Inconferente è la considerazione se-
condo cui lo stesso N. sarebbe rimasto a svolgere le funzio-
ni di amministratore f‌ino al subentro effettivo della H.S.
perché, come già si è visto, si tratta di una considerazione
priva di riscontri oggettivi, comunque, inidonea a limitare
la soccombenza dello stesso N..
b) Inammissibile la censura relativa alla liquidazione
delle spese perché il ricorrente ha omesso di riportare il
contenuto della notula del legale del Condominio per dare
modo a questa Corte di verif‌icare che le indicazioni ivi
contenute non fossero rispondenti alla normativa di cui
al D.M. 55 del 2014.
c) Generica è, invece, la censura relativa al contrasto
tra motivazione e dispositivo, non solo per la ragione di
cui si è detto (mancata riproduzione del contenuto della
notula di cui si dice), ma anche perché, il ricorrente, non
tiene conto che in motivazione viene detto che le spese di
lite sarebbe state liquidate in conformità alla notula, sic-
ché, la censura avrebbe dovuto chiarire, adeguatamente,
quale parti della notula non erano rispondenti alle tabelle
di cui al D.M. n. 55 del 2014.
In def‌initiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provve-
dere alla liquidazione delle spese dato che il Condominio
“(omissis)”, intimato, in questa fase non ha svolto alcu-
na attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono
i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato,
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 14 MAGGIO 2018, N. 11605
PRES. MANNA – EST. SCARPA – RIC. F. (AVV. BONFIGLIO) C. T.R. ED ALTRI (AVV.
COSTANTINI)
Vendita y Promessa di vendita (contratto prelimi-
nare–compromesso) y Clausole y Interessi y Com-
pensativi y Diritto del promittente venditore y Con-
dizioni.
. Nel contratto preliminare di vendita il promittente
venditore non ha diritto agli interessi compensativi
di cui all’art. 1499 c.c. nel caso in cui in esecuzione di
una specif‌ica clausola del negozio sia avvenuta prima
della stipula def‌initiva l’immediata consegna della cosa
promessa in vendita al promissario acquirente, giacché
in tale ipotesi è ragionevole ritenere che il vantaggio
dell’acquirente sia stato previsto e considerato nella
determinazione del prezzo, onde difetta il f‌ine di rie-
quilibrio delle posizioni economiche delle parti, rispet-
to al negozio, costituente la ratio della norma citata.
Pertanto, il promittente venditore ha diritto agli inte-
ressi anzidetti per il periodo successivo alla data previ-
sta per la stipulazione del contratto def‌initivo di vendi-
ta, ancorché il promissario acquirente abbia ritardato
il pagamento del saldo legittimamente o per causa a lui
non imputabile, atteso che in tal caso riacquista rilievo
il motivo ispiratore sulla norma richiamata. (Mass. Re-
daz.) (c.c., art. 1499) (1)
(1) Principio consolidato già espresso da Cass. civ., 10 luglio 1991,
n. 7637 e Cass. civ. 20 agosto 1986, n. 5105, entrambe in www.latri-
bunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
F.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi avver-
so la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4387/2016
dell’8 luglio 2016.
Resistono con controricorso T.R., T.A., Ti.An., S.S., T.G.,
nonché P.A., T.V., Ti.Gi. e T.T. (quali eredi di T.D.).
La sentenza impugnata, pronunciando sull’appello for-
mulato da T.R. ed altri avverso la pronuncia resa in primo
grado dal Tribunale di Roma (con la quale era stato dispo-
sto il trasferimento ex art. 2932 c.c., in favore di F.A. di un
immobile sito in (omissis), come da contratto preliminare
del 4 gennaio 1993, imponendo al promissario acquirente
il pagamento del saldo di prezzo, pari a Lire 90.000.000 –
Euro 46.487,00 – dovuto al momento della stipula del def‌i-
nitivo), ha parzialmente accolto il gravame, subordinando
la trascrizione della sentenza al versamento in favore dei
promittenti venditori del corrispettivo residuo di Euro
46.487,00, oltre interessi legali a decorrere dal 30 giugno
1993, trattandosi di somma di cui il F. aveva comunque
“continuato a godere”.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso
potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con
la conseguente def‌inibilità nelle forme di cui all’art. 380-
bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il
presidente ha f‌issato l’adunanza della camera di consiglio.
Non sussiste l’inammissibilità del ricorso per violazio-
ne dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, come eccepita dai
controricorrenti, in quanto lo stesso non pone censure
fondate su una mancata o erronea valutazione di atti o
documenti.
Il primo motivo di impugnazione allega, invero,
l’“omessa, insuff‌iciente e contraddittoria motivazione”
sul punto di sentenza che ha riconosciuto agli appellanti
gli interessi legali sul saldo del prezzo di vendita e così
subordinato la trascrizione della pronuncia costitutiva del
trasferimento di proprietà al pagamento della somma di
Euro 46.487,00, oltre interessi legali a decorrere già dal
30 giugno 1993. Il ricorrente osserva che la Corte di Roma
non ha specif‌icato in motivazione la natura degli interessi
legali riconosciuti agli appellanti; che dovrebbe trattarsi,
perciò, di interessi compensativi ex art. 1499 c.c.; e che
perciò essi dovessero accordarsi soltanto dal momento
della sentenza ex art. 2932 c.c., di primo grado.
Il secondo motivo di ricorso denuncia, per le stesse ra-
gioni, la violazione ed errata applicazione degli artt. 1282,
1224 e 1499 c.c..

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