Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 17 Maggio 2018, N. 12120

Pagine379-382P
379
giur
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
LEGITTIMITÀ
del giudizio, indipendentemente dall’iniziativa dei mezzi
di gravame adoperati, l’amministratore di un condominio
che proceda a siffatta opposizione, nonché alla successiva
impugnazione della pronuncia che l’abbia decisa, non ha,
per ciò solo, necessità dell’autorizzazione dell’assemblea
condominiale, a termini del secondo comma dell’art. 1131
c.c. Piuttosto, l’amministratore di condominio può propor-
re opposizione a decreto ingiuntivo, e altresì impugnare la
relativa decisione del giudice di primo grado, senza neces-
sità di autorizzazione o ratif‌ica dell’assemblea, ad esempio,
nella controversia avente ad oggetto il pagamento preteso
nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempi-
mento di obbligazione assunta dal medesimo amministra-
tore nell’esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza
dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazione
dell’assemblea o erogando le spese occorrenti per la manu-
tenzione delle parti comuni o per l’esercizio dei servizi con-
dominiali, e quindi nei limiti di cui all’art. 1130 c.c. (così
Cass. sez. II, 3 agosto 2016, n. 16260). Diversa è la causa,
quale quella in esame, in cui il precedente amministratore,
cessato dall’incarico, agisca in sede monitoria nei confronti
del nuovo amministratore del condominio per ottenerne la
condanna al pagamento del compenso suppletivo ineren-
te all’attività svolta con riguardo all’esecuzione di lavori
di manutenzione straordinaria dell’edif‌icio. Si tratta di
controversia non rientrante tra quelle per le quali l’ammi-
nistratore è autonomamente legittimato ad agire ai sensi
dell’art. 1130 e 1131 c.c., sicché, ai f‌ini della sua costituzio-
ne in giudizio come della proposizione delle impugnazioni,
gli occorre l’autorizzazione assembleare, eventualmente
richiesta anche in via di ratif‌ica del suo operato (cfr. per
analoga fattispecie Cass. sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2179).
Il Collegio ritiene tuttavia, per ciò che segue, di discostarsi
da quanto disposto nell’ordinanza interlocutoria del 27 set-
tembre 2017, e così di revocare la stessa, ai sensi dell’art.
177 c.p.c., norma applicabile anche al giudizio di cassazio-
ne (cfr. Cass. sez. II, 11 febbraio 2011, n. 3409; Cass. sez.
L., 26 marzo 1999, n. 2911; Cass. sez. un., 25 marzo 1988, n.
251). Secondo quanto stabilito da Cass. sez. un., 4 marzo
2016, n. 4248, il difetto di rappresentanza o autorizzazione
può essere sanato ex art. 182 c.p.c. (come nella specie) in
sede di legittimità, dando prova della sussistenza del po-
tere rappresentativo o del rilascio dell’autorizzazione, ai
sensi dell’art. 372 c.p.c., sempre che il rilievo del vizio nel
giudizio di cassazione sia off‌icioso, e non provenga dalla
controparte, come invece appunto qui fatto dal controri-
corrente S.R., giacché, in tal caso, l’onere di sanatoria sorge
immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un
termine da parte del giudice (a meno che lo stesso non sia
motivatamente richiesto, il che neppure risulta avvenuto,
nella specie), in quanto sul rilievo di parte l’avversario è
chiamato prima ancora a contraddire (si veda già Cass. sez.
II, 31 gennaio 2011, n. 2179).
IV. Deve perciò essere dichiarata l’inammissibilità del
ricorso per cassazione proposto dall’amministratore del
Condominio B.T.F. senza l’autorizzazione assembleare,
trattandosi di controversia riguardante un credito per
compenso straordinario preteso dal precedente ammini-
stratore cessato dall’incarico, e perciò non rientrante tra
quelle per le quali l’amministratore è autonomamente
legittimato ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c.; né può es-
sere concesso il termine per la regolarizzazione ai sensi
dell’art. 182 c.p.c., atteso che il rilievo del vizio in sede
di legittimità è stato operato dalla controparte nel suo
controricorso, e non d’uff‌icio, sicché l’onere di sanatoria
dell’amministratore ricorrente doveva intendersi sorto
immediatamente. Il ricorso incidentale di S.R., giacché
proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio
di merito, e relativo a questioni preliminari di merito e
pregiudiziali di rito (quale, nella specie, il difetto di le-
gittimazione processuale del condominio e la carenza dei
poteri rappresentativi del nuovo amministratore), ogget-
to di decisione esplicita da parte della Corte d’appello,
ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del
ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa
indicazione di parte. Ne consegue che, attesa l’inammissi-
bilità del ricorso principale, il ricorso incidentale rimane
assorbito per difetto di attualità dell’interesse. Le spese
del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (con
condanna del Condominio B.T.F. e non dell’amministra-
tore personalmente, ex art. 94 c.p.c., avendo comunque
l’assemblea, sia pure tardivamente agli effetti dell’ammis-
sibilità del ricorso, ratif‌icato l’operato dell’amministratore
stesso) e vengono liquidate come in dispositivo in favore
del controricorrente S.R. Sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.
13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
– dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente prin-
cipale Condominio B.T.F., dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unif‌icato pari a quello dovuto per l’impugnazio-
ne dichiarata inammissibile. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 17 MAGGIO 2018, N. 12120
PRES. GIUSTI – EST. SCALISI – P.M. SERVELLO (CONF.) – RIC. N. (AVV. ROMA) C.
CONDOMINIO (OMISSIS)
Amministratore y Prorogatio y Fondamento y Con-
formità all’interesse e alla volontà dei condomini
y Presunzione y Operatività y Esclusione y Volontà
contraria alla conservazione dei poteri espressa
con delibera assembleare y Rilevanza.
. La perpetuatio di poteri in capo all’amministratore
uscente, dopo la cessazione della carica per scaden-
za del termine di cui all’art. 1129 c.c. o per dimissio-
ni, fondandosi su una presunzione di conformità di
una siffatta perpetuatio all’interesse ed alla volontà
dei condòmini, non trova applicazione quando risulti,
viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con
delibera dell’assemblea condominiale, contraria alla
conservazione dei poteri di gestione da parte dell’am-
ministratore, cessato dall’incarico. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1129) (1)

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT