Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 21 Maggio 2018, N. 12525

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Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 21 MAGGIO 2018, N. 12525
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – P.M. TRONCONE (CONF.) – RIC. CONDOMINIO
B.T.F. TERMINILLO (AVV. MANCINI) C. R. (AVV. PERSIO)
Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y Autorizzazione assembleare y Omissione
y Controversia non rientrante tra quelle per le qua-
li l’amministratore è autonomamente autorizzato
ad agire y Termine per la regolarizzazione ex art.
182 c.p.c. y Concessione y Condizioni y Fattispecie
riguardante credito per compenso straordinario
preteso dall’amministratore cessato dall’incarico.
. Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso
per cassazione proposto dall’amministratore di condo-
minio senza la preventiva autorizzazione assembleare,
in ordine ad una controversia riguardante un credito
per compenso straordinario preteso dal precedente
amministratore cessato dall’incarico, in quanto non
rientrante tra quelle per le quali l’amministratore è
autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt.
1130 e 1131, primo comma, c.c.; né può essere concesso
il termine per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 182
c.p.c., ove il rilievo del vizio in sede di legittimità sia
stato operato dalla controparte nel suo controricorso, e
non d’uff‌icio, di tal ché l’onere di sanatoria dell’ammi-
nistratore ricorrente doveva intendersi sorto immedia-
tamente. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1130; c.c., art. 1131;
c.p.c., art. 182; c.p.c., art. 360) (1)
(1) Confronta, per analoga fattispecie, Cass. civ. 31 gennaio 2011, n.
2179, in www.latribunaplus. Nel senso che il difetto di rappresentan-
za processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione,
senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la
contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussisten-
za del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell’art. 372
c.p.c.; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non
sia off‌icioso, ma provenga dalla controparte, l’onere di sanatoria del
rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di
assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché
sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire, cfr. Cass.
civ., sez. un., 4 marzo 2016, n. 4248, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio “B.T.F.” di Terminillo ha proposto ricorso
in cassazione articolato in sette motivi avverso la sentenza
della Corte di appello di Roma n. 2921/2013, depositata il
21 maggio 2013. Resiste con controricorso S.R., il quale pro-
pone ricorso incidentale in unico motivo, dal quale a sua
volta si difende con controricorso il Condominio B.T.F. La
Corte d’appello accolse il gravame di S.R. contro la senten-
za del Tribunale di Rieti n. 576/2005 e rigettò perciò l’oppo-
sizione proposta dal Condominio B.T.F. contro il decreto in-
giuntivo per la somma di € 11.298,33, emesso il 25 febbraio
2002 su domanda del R., ex amministratore condominiale,
a titolo di compenso aggiuntivo per la cura dei lavori stra-
ordinari. La Corte di Roma superò l’eccezione del difetto di
legittimazione del Condominio a proporre l’opposizione a
decreto ingiuntivo, stanti i tempi ristretti per proporre la
stessa. Quanto però al merito, i giudici di appello ritennero
che dal verbale di assemblea del 14 marzo 1999 emergesse-
ro un riconoscimento del debito del Condominio in favore
del R. di Lire 22.000.000, nonché una riduzione transattiva
dell’importo del 50%, quale “gesto di collaboratrice sensibi-
lità” dell’ex amministratore, con l’impegno del Condominio
stesso di accreditare la somma nelle future quote “a coper-
tura” del debito viceversa gravante sul R. Questo accordo
transattivo contenuto nel verbale del 14 marzo 1999 non
poteva perciò essere modif‌icato dall’assemblea nell’adu-
nanza del 1 maggio 1999, che invece deliberò una riduzione
della somma da accordare al R., liquidata in Lire 8.000.000.
Avendo poi il Condominio B.T.F. azionato decreto ingiunti-
vo contro il R., questo, a dire della Corte di Roma, ritenne
“correttamente annullato l’accordo transattivo”, e perciò
richiese a sua volta in via monitoria l’intera somma oggetto
di riconoscimento nel verbale 14 marzo
Il Condominio B.T.F. ha presentato memoria ai sensi
dell’art. 378 c. p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il primo motivo del ricorso principale del Condominio
B.T.F. lamenta la violazione degli artt. 99, 101, 112, 113, 324
e 346 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c. Si assume che S.R. non aves-
se riproposto la domanda di confermare il decreto ingiun-
tivo, invece accolta dalla Corte di Appello con conseguente
ultra petizione. Viene quindi esposto come la stessa Corte
di Roma avrebbe deciso su di una parte della sentenza del
Tribunale di Rieti, quale quella che escludeva la natura di
transazione della delibera del 14 marzo 1999, che non era
stata oggetto dell’appello di S.R. ed era, perciò, passata in
giudicato. Il secondo motivo del ricorso principale censura
la violazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., nonché l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discus-
sione tra le parti, per avere la sentenza impugnata rico-
nosciuto il diritto alla risoluzione dell’accordo transattivo
senza che ciò fosse stato espressamente pattuito. Il terzo
motivo del ricorso del Condominio B.T.F. denuncia la falsa
applicazione degli artt. 1988, 2944 e 1966 c.c., in quanto
il verbale dell’assemblea del 14 marzo 1999 recherebbe le

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