Corte di Cassazione Civile sez. Ii, 12 giugno 2017, n. 14584

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
dalla difesa e in accoglimento dell’appello incidentale del
Procuratore Generale ha parzialmente riformato la sen-
tenza del Tribunale di Milano del 2 dicembre 2014 con
cui l’amministratore di condominio (omissis) era stato
ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 646 c.p.,
condannando lo stesso, una volta escluse le circostanze
attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia e con-
fermando nel resto la decisione impugnata.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pre-
detta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1 ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. viola-
zione di legge con riferimento al combinato disposto degli
artt. 8 c.p.p. e 646 c.p. e vizio di motivazione sul punto: il
reato in contestazione doveva considerarsi commesso in
(omissis), luogo in cui era ubicato il condominio, risiede-
vano i condomini e si era svolta l’assemblea condominiale
nel corso della quale era stata chiesta al X la restituzio-
ne degli ammanchi registrati, di modo che doveva essere
riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale di
Monza, nel senso eccepito dalla difesa, quale giudice del
luogo in cui la volontà dell’agente di fare proprio il bene
era giunta a conoscenza della persona offesa; infatti solo
nell’assemblea condominiale del 25 ottobre 2011 i con-
domini per la prima volta avevano avuto piena contezza
degli ammanchi e dei mancati pagamenti del teleriscal-
damento, l’imputato era venuto meno al proprio vincolo
di mandato in termini di antigiuridicità non provvedendo
alla restituzione del denaro e si era verif‌icata l’interver-
sione del possesso quale momento costitutivo del reato di
appropriazione indebita;
2.2 ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione con ri-
ferimento alla ravvisata responsabilità dell’imputato: al
riguardo la difesa ha sostenuto da una parte che risultava
fallace il percorso giustif‌icativo inerente la ricostruzione
dei fatti contestati e la valutazione del quadro probatorio
acquisito, dall’altra che la corte territoriale, in mancanza
di elementi suff‌icienti e suffragare il costrutto accusato-
rio, specie con riferimento all’elemento psicologico del
reato, e sulla base di elementi indiziari privi del caratte-
re di gravità, precisione e concordanza, si era limitata a
riconoscere la responsabilità dell’imputato travisando le
risultanze istruttorie e senza render conto nella valutazio-
ne della prova dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
Oltre a ciò la Corte d’appello, in violazione del disposto
dell’art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., aveva erroneamente
indicato le prove poste a base della decisione e non aveva
enunciato le ragioni per le quali aveva ritenuto non atten-
dibili le deduzioni difensive, in particolare sotto il prof‌ilo
dell’elemento psicologico del reato.
2.3 ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.,
violazione di legge con riferimento al combinato disposto
degli artt. 69, comma 2, 62 bis e 133 c.p. e vizio di motiva-
zione in merito sia al mancato bilanciamento con giudizio
di prevalenza delle attenuanti generiche, sia ai criteri di
valutazione ex art. 133 c.p. che avevano indotto ad acco-
gliere l’appello incidentale del Procuratore Generale.
Il condominio costituitosi parte civile ha depositato una
memoria con cui ha contestato la fondatezza dell’eccezio-
ne d’incompetenza territoriale sollevata dalla difesa del ri-
corrente, dal momento che l’appropriazione indebita è un
reato che si concretizza istantaneamente nel momento in
cui l’agente pone in essere l’apprensione del bene sottraen-
dolo all’altrui signoria, risultando irrilevante il momento di
conoscenza di tale condotta da parte della persona offesa;
gli ulteriori motivi di ricorso erano in realtà volti a una nuo-
va valutazione delle prove piuttosto che a censurare reali
vizi nella logica del percorso motivazionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il più recente orientamento di questa Corte, condi-
viso dal collegio, ritiene che il delitto di appropriazione
indebita sia reato istantaneo che si consuma con la prima
condotta appropriativa, quando l’agente compie un atto
di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita
di tenere questa come propria, con la conseguenza che il
momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del
comportamento illecito è irrilevante ai f‌ini della indivi-
duazione della data di consumazione del reato e di inizio
della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. V, n.
1670 dell’8 luglio 2014 - dep. 14 gennaio 2015, Ronconi,
Rv. 26173101; Sez. II, n. 17901 del 10 aprile 2014 - dep. 29
aprile 2014, Idone, Rv. 25971501).
Sarà perciò necessario verif‌icare, ai f‌ini della corretta
individuazione del giudice territorialmente competente,
i precipui caratteri della condotta addebitata nel caso di
specie all’amministratore di condominio.
La corte territoriale ha opportunamente richiamato la
giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte secondo
cui l’amministratore instaura con i condomini un rapporto
di mandato (Sez. II, sentenza n. 15815 del 16 agosto 2000,
Rv. 539589; nello stesso senso, da ultimo ed ex multis, Sez.
II, Sentenza n. 16698 del 22 luglio 2014, Rv. 632063 - 01).
Nell’ambito di questo contratto di mandato, volto al
compimento di più atti giuridici nell’interesse dei condo-
mini, l’amministratore può ricevere dai condomini somme
di denaro al f‌ine di provvedere all’esecuzione di specif‌ici
pagamenti o da riversare nella cassa condominiale onde
far fronte alle spese di gestione del condominio secondo i
bilanci approvati dall’assemblea.
Nel primo caso l’amministratore deve provvedere a
compiere il pagamento a cui è obbligato secondo le moda-
lità e i termini convenuti, mentre nel secondo caso egli è
tenuto a una generale destinazione dei fondi conf‌luiti sul
conto comune alle spese condominiali secondo le modali-
tà stabilite dall’assemblea con obbligo di rendiconto e di
restituzione alla scadenza di quanto ricevuto nell’eserci-
zio del mandato, ai sensi dell’art. 1713 c.c.
I generali principi in tema di consumazione del reato
in contestazione – in base ai quali ove l’agente abbia la
disponibilità di denaro altrui in virtù dello svolgimento di
un incarico gestorio il reato di appropriazione indebita è
integrato dall’interversione del possesso, che si manifesta
quando l’autore si comporta uti dominus compiendo un
atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o impli-
cita di tenere questa come propria – si declinano tenendo
conto delle precipue caratteristiche del rapporto intercor-
rente fra l’amministratore e il condominio.
Sarà infatti ravvisabile un’oggettiva interversione del
possesso ogni qualvolta l’amministratore di condominio, an-
ziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimes-
se dai condomini una destinazione del tutto incompatibile
con il mandato ricevuto e coerente invece con sue f‌inalità
personali ("Commette il delitto di appropriazione indebita
il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal
mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per
propri f‌ini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli inte-
ressi del mandante" Sez. II, n. 23347 del 3 maggio 2016 - dep.
6 giugno 2016, P.C. in proc. Danielis e altro, Rv. 26708601;
nello stesso senso Sez. II, n. 50156 del 25 novembre 2015 -
dep. 21 dicembre 2015, Fratini, Rv. 26551301).
La Corte d’appello ha fatto un’applicazione del tutto
corretta di questi principi.
In vero la corte territoriale, dopo aver constatato che la
somma di euro 52.089 versata dai condomini per il pagamen-
to delle spese di teleriscaldamento era stata utilizzata e pre-
levata uti dominus per f‌ini diversi e propri dell’imputato (e
più precisamente e per sua stessa ammissione allo scopo di
coprire le perdite che si erano verif‌icate in un altro condomi-
nio da lui gestito), ha condivisibilmente ritenuto che il reato
si si perfezionato nel momento e nel luogo in cui l’ammini-
stratore-mandatario ha gestito in maniera infedele la somma
ricevuta e se ne è appropriato, tramite un indebito preleva-
mento dal conto acceso in Bresso a nome del condominio
amministrato presso l’agenzia n. 81 del Banco di Desio.
La competenza territoriale è stata dunque attribuita in
maniera opportuna al giudice del luogo in cui la condotta
appropriativa si è consumata.
2. La corte territoriale ha ravvisato gli estremi della
condotta criminosa contestata all’odierno imputato, piut-
tosto che sulla base della deposizione dell’amministratore
subentrante, traendo invece spunto dalle prove dichiara-
tive e documentali disponibili e tenendo conto della con-
fessione stragiudiziale resa dallo stesso X.
La piattaforma istruttoria attesta infatti che il personale
dipendente di SMEC Srl rif‌iutò di provvedere all’allaccia-
mento del condominio alla rete di teleriscaldamento in ragio-
ne della sua protratta morosità, ammontante a euro 52.089,
somma che pur essendo stata regolarmente versata dai con-
domini era stata destinata dall’amministratore, come egli
stesso ebbe modo di spiegare nel corso della riunione con-
dominiale tenutasi il 25 ottobre 2011, per coprire le perdite
che si erano verif‌icate in un altro condominio da lui gestito.
I giudici di appello hanno perciò evinto la prova del
ricorrere degli elementi costitutivi del reato in contesta-
zione dalla contestazione del mancato saldo del fornitore
e dall’indebito impossessamento della somma a ciò desti-
nata da parte di chi era incaricato di provvedere al paga-
mento, implicitamente ritenendo che una simile condotta
rendesse più che evidente la volontà dell’imputato di ap-
propriarsi del denaro da lui detenuto nella consapevolezza
di agire senza diritto e con lo scopo di trarre per sé o per
altri una qualsiasi illegittima utilità.
Siffatta valutazione, scevra da manifesti vizi logici, non
si presta a censure di sorta sotto un prof‌ilo giuridico né
può essere rivisitata nel merito in questa sede.
3. La corte territoriale, in accoglimento dell’appello in-
cidentale proposto dal Procuratore Generale, ha ritenuto
di escludere le attenuanti generiche già concesse in ragio-
ne della ripetitività della condotta tenuta dall’imputato, a
cui facevano capo plurime amministrazione condominiali
risultate confuse nella rendicontazione e insoddisfacenti
negli esiti, dell’avvenuta esecuzione di ulteriori pagamenti
a vantaggio di soggetti estranei alla gestione del condomi-
nio, delle pretestuose giustif‌icazioni addotte a spiegazione
dell’accaduto e degli inutili rinvii richiesti all’asserito f‌ine
di trovare un accordo transattivo.
Una simile valutazione è giustif‌icata da una motivazio-
ne esente da manifeste illogicità, che, pertanto, è insin-
dacabile in cassazione (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24 set-
tembre 2008, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della con-
cessione delle attenuanti generiche, prenda in conside-
razione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suff‌iciente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da
tale valutazione (Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Ser-
mone, Rv. 249163; Sez. VI, n. 34364 del 16 giugno 2010,
Giovane, Rv. 248244).
Per le considerazioni sopra esposte, dunque, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile; ne consegue, a nor-
ma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese del procedimento ed al versamento a
favore della Cassa delle Ammende, in assenza di ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.500 a titolo
di sanzione pecuniaria.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di se-
guito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado
in favore delle costituite parte civili (omissis), (omissis) e
condominio (omissis) la cui liquidazione, escluso quanto
richiesto per la fase introduttiva del giudizio non presente
innanzi alla Corte di cassazione e tenuto conto del grado
di complessità della vicenda processuale, viene operata se-
condo l’importo in dispositivo meglio enunciato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 12 GIUGNO 2017, N. 14584
PRES. BIANCHINI – EST. ORICCHIO – P.M. CELESTE (DIFF.) – RIC. V.A. (AVV.TI DEL
PRATO E CIPOLLARO) C. S.F. ED ALTRO (AVV. GOBBI)
Assemblea dei condomini y Condominio minimo
(costituito da due soli partecipanti) y Condòmini
costituiti da altrettante comunioni y Assemblea del
condominio minimo y Partecipazione a mezzo di
rappresentante y Rappresentanza anche dei comu-
nisti in minoranza che non lo abbiano votato y Sus-
sistenza y Effetti y Delibere del condominio minimo
da adottarsi all’unanimità y Fattispecie in tema di

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