Corte di Cassazione Civile sez. Ii, 28 luglio 2017, n. 18891

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
sione sonora deve essere classif‌icato come esercizio di un
“mestiere rumoroso”, proprio perchè l’utilizzazione degli
stessi strumenti è da considerare come connessa ed indi-
spensabile all’esercizio dell’attività medesima (cfr. Sez. I,
26 febbraio 2008, n. 11310, Fresina, Rv. 239165).
Ciò rilevato, deve poi sottolinearsi a mente della giu-
risprudenza più recente - che l’inquinamento acustico
conseguente all’esercizio di mestieri rumorosi, che si con-
cretizza nel mero superamento dei limiti massimi o diffe-
renziali di rumore f‌issati dalle leggi e dai decreti presiden-
ziali in materia, integra l’illecito amministrativo di cui alla
L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2 (legge quadro
sull’inquinamento acustico) e non la contravvenzione di
disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art.
659 c.p., comma 2) (Sez. III, n. 34920 dell’11 giugno 2015,
Masselli, Rv. 264739; Sez. I, 13 novembre 2012, n. 48309,
Carrozzo, Rv. 254088); del pari, si è affermato che, in tema
di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone,
la condotta costituita dal superamento dei limiti di ac-
cettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di
professioni o mestieri rumorosi non conf‌igura l’ipotesi di
reato di cui all’art. 659 c.p., comma 2, in oggetto, ma l’ille-
cito amministrativo di cui alla citata L. n. 447 del 1995, in
applicazione del principio di specialità contenuto nella L.
24 novembre 1981, n. 689, art. 9” (Sez. III, 31 gennaio 2014,
n. 13015, Vazzana. Rv. 258702).
5. Orbene, tutto ciò premesso, osserva la Corte che la
sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del
X con riferimento esclusivo alle emissioni provenienti
dall’impianto di condizionamento dell’aria, implicitamen-
te negando rilevanza penale all’altra condotta contestata
(disturbo con elevato volume dell’impianto di amplif‌ica-
zione musicale), perché non più prevista dalla legge come
reato, nei termini appena richiamati; quel che si ricava
con chiarezza dal testo della pronuncia e, in particolare,
dal primo capoverso della pag. 6, che “concentra” ogni
attenzione del giudicante (anche con riguardo alle emer-
genze istruttorie) soltanto sul primo prof‌ilo, attribuendo
dunque all’altro, di fatto, rilievo esclusivamente ammini-
strativo. Ne consegue che tutte le doglianze qui proposte
concernenti tale secondo ambito (anche in punto di valu-
tazione delle prove orali) debbono esser rigettate, poiché
attinenti ad un prof‌ilo di responsabilità che la sentenza ha
di fatto escluso, riconoscendo la colpevolezza del ricorren-
te con riferimento ad un solo, specif‌ico ambito.
Il Tribunale, tuttavia, non ha espresso in dispositivo
questo (pur chiaro) elemento, che deve pertanto esser
esplicitato da questa Corte, annullando senza rinvio la
sentenza impugnata - limitatamente alla contestazione
relativa al volume dell’impianto di amplif‌icazione per la
diffusione della musica - perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato; e senza che si debba intervenire
sul trattamento sanzionatorio che, invero, risulta esser
stato individuato dal Giudice di merito con riferimento
esclusivo alle emissioni da impianto di condizionamento.
7. Con riguardo a queste ultime, peraltro, il ricorso
deve essere rigettato; attraverso tali doglianze, infatti,
il X tende ad ottenere una valutazione diversa e nuova
delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dal
Giudice del merito (specie quelle testimoniali), solleci-
tandone una lettura alternativa e più favorevole.
Il che non è consentito. Al riguardo, infatti, occorre ri-
badire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi
della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il prof‌ilo
logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’au-
tonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostru-
zione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. VI, n. 47204
del 7 ottobre 2015, Musso, Rv. 265482; Sez. III, n. 12110 del
19 marzo 2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
8. Il gravame, inoltre, oblitera che la sentenza ha rico-
nosciuto la penale responsabilità del ricorrente in forza di
un congruo apparato argomentativo, fondato su oggettive
risultanze dibattimentali e privo di qualsivoglia illogicità
manifesta; come tale, dunque, non censurabile. In parti-
colare, ha evidenziato che l’albergo gestito dal ricorrente
era munito di un impianto di condizionamento dell’aria
(posto sul tetto) non insonorizzato, privo di paratie e par-
ticolarmente rumoroso, e tale da disturbare il riposo quo-
tidiano di numerose persone dimoranti nei dintorni; quel
che impediva di conf‌igurare il solo illecito amministrativo,
nei termini sopra riportati, non potendosi conf‌igurare una
fonte rumorosa ex se strumentale all’attività alberghiera,
come tale insuscettibile di riduzione di emissioni. Quanto
appena riportato era stato tratto dalle deposizioni dei testi
d’accusa (che la sentenza ha congruamente richiamato,
giudicandole circostanziate e precise, quindi attendibili),
in uno con la documentazione acquisita, che dava atto di
un carteggio da tempo intercorrente tra l’albergo ed il con-
dominio delle parti civili, volto a sollecitare una soluzione
del problema. Quel che, però, non era accaduto, sì da in-
cidere - con logico argomento anche sul punto - sul prof‌ilo
soggettivo della condotta, come ancora evidenziato dalla
sentenza in esame. In tal modo, dunque, il Tribunale ha
fatto buon governo 1) del principio - costantemente affer-
mato in questa sede - in forza del quale l’affermazione di
responsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa
la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell’effet-
tivo disturbo di più persone, essendo suff‌iciente l’idoneità
della condotta a disturbarne un numero indeterminato
(per tutte, Sez. III, n. 8351 del 24 giugno 2014, Calvarese,
Rv. 262510); 2) dell’ulteriore principio, del pari consolida-
to, per cui l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o
le occupazioni delle persone non va necessariamente ac-
certata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il
Giudice ben può fondare il proprio convincimento su ele-
menti probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di
coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli
effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente
superata la soglia della normale tollerabilità (per tutte,
Sez. III, n. 11031 del 5 febbraio 2015, Montoli, Rv. 263433,
a mente della quale in tema di disturbo delle occupazioni
e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emis-
sioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero inde-
terminato di persone costituisce un accertamento di fatto
rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale
non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento
di specif‌iche indagini tecniche, ben potendo fondare il
proprio convincimento su altri elementi probatori in gra-
do di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di
arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete).
Una motivazione del tutto adeguata e non meritevole di
censura, dunque, come tale idonea a fondare un giudizio
di penale responsabilità e ad imporre il rigetto anche della
doglianza concernente la valutazione dei testi a difesa,
ampiamente richiamati, poiché di natura fattuale (quindi,
inammissibile) e non suscettibile di esame in questa sede;
e con la ulteriore considerazione che la testimonianza Zin-
gale - che si contesta non esser stata valutata (al pari di
quella Bisignano, relativa, però, al prof‌ilo di responsabilità
non riconosciuto) - giammai avrebbe potuto ricoprire ri-
lievo decisivo nella vicenda in esame, avendo il teste affer-
mato - come da verbale allegato al ricorso - di aver dormi-
to nell’albergo e di non aver ricevuto alcun disturbo, così
però non potendo riferire (prof‌ilo invero determinante)
con riguardo alle emissioni sonore percepite all’esterno
della struttura medesima.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere sul punto rigettato.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 28 LUGLIO 2017, N. 18891
PRES. MATERA – EST. SCARPA – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. F.E. (AVV. DI
LORENZO) C. L.S. ED ALTRI (AVV. FILIÈ)
Vendita y Garanzia per i vizi della cosa venduta y
Termini e condizioni dell’azione y Prescrizione.
Appalto (Contratto di) y Rovina e difetto di cose
immobili (responsabilità del costruttore) y Vendi-
tore che abbia eseguito lavori di manutenzione di
lunga durata o di ristrutturazione prima della com-
pravendita y Sussistenza.
. In tema di vizi della cosa venduta, la prescrizione
dell’azione di garanzia accordata al compratore decor-
re, in ogni caso, dalla consegna allo stesso del bene,
non rilevando in senso contrario che l’acquirente non
abbia la possibilità di scoprire il vizio, nonostante l’av-
venuta consegna, o che questo gli sia stato dolosamente
occultato dal venditore, con espedienti o raggiri, salva
tuttavia la possibilità, in tale ultimo caso, di invocare
la sospensione della prescrizione, agli effetti dell’art.
2941, n. 8, c.c., ove si accerti la sussistenza di una di-
chiarazione del venditore, non solo obiettivamente
contraria al vero quanto, altresì, caratterizzata dalla
consapevolezza dell’esistenza della circostanza taciuta
e dalla conseguente volontà decipiente. (c.c., art. 2941;
c.c., art. 1495) (1)
. Il venditore che, sotto la propria direzione e control-
lo, abbia fatto eseguire sull’immobile successivamente
alienato opere di ristrutturazione edilizia ovvero inter-
venti manutentivi o modif‌icativi di lunga durata, che
rovinino o presentino gravi difetti, ne risponde nei con-
fronti dell’acquirente ai sensi dell’art. 1669 c.c.. (c.c.,
art. 1669) (2)
(1) Nel senso che la semplice dichiarazione del venditore di un immo-
bile circa l’assenza di interventi edilizi non assentiti non integra dolo
per mendacio, ai f‌ini della sospensione della prescrizione delle azioni
di garanzia, dovendo il giudice di merito verif‌icare, agli effetti dell’art.
2941, n. 8, c.c., se la dichiarazione, obiettivamente contraria al vero,
sia stata caratterizzata da consapevolezza dell’esistenza della circo-
stanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto inten-
zionalmente resa con la coscienza che potesse derivarne la legittima
convinzione del compratore circa la regolarità urbanistica dell’immo-
bile, v. Cass. civ. 20 agosto 2013, n. 19240, in www.latribunaplus.it .
(2) Cfr. la recente Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2017, n. 7756, in questa
Rivista 2017, 291, secondo cui l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendo-
ne tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia
e, in genere, agli interventi manutentivi o modif‌icativi di lunga durata
su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente peri-
colo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale
utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 gennaio 2009 il Tribunale di Roma
accolse la domanda proposta con citazione del 25 novembre
2004 da F.E. nei confronti di B.G., L.S. e L.M., condannando
questi ultimi al risarcimento dei danni, pari ad Euro 8.716,00,
in favore dell’attrice. Il Tribunale affermava che L.S. (quale
nuda proprietaria) e L.F. (usufruttutario e dante causa di
L.S. e L.M.), che avevano venduto ad F.E. con atto del 1 otto-
bre 2001 un appartamento al piano rialzato sito in (omissis),
avessero occultato il vizio del terrazzo di tale immobile, dal
quale provenivano inf‌iltrazioni di acqua a carico del sotto-
stante locale adibito a magazzino, dapprima anch’esso di
proprietà di B.G. e poi rivenduto alla società Mar s.r.l. con
preliminare del 14 ottobre 2003 e def‌initivo del 9 dicembre
2003. L’amministratore della Mar s.r.l. aveva segnalato alla
F. nel novembre 2003 la presenza delle inf‌iltrazioni e questa
aveva così preso conoscenza del problema, poi denunciato a
B.G., L.S. e L.M. con lettera del 1° dicembre 2003, alla quale
era seguita risposta del 19 dicembre 2003 degli ex venditori,
in cui si riferiva dell’avvenuta esecuzione, prima della ven-
dita dell’appartamento, di lavori di smantellamento e ripr-
sitino della pavimentazione del terrazzo. Il Tribunale aveva
tenuto conto delle risultanze dell’espletata CTU, secondo la
quale lo stillicidio proveniente dal terrazzo dovesse farsi ri-
salire ad epoca ben anteriore al novembre 2003, visti i tempi
occorrenti per l’emersione di un fenomeno di dilavamento.
Ciò aveva indotto il primo giudice a negare l’operatività della
prescrizione ex art. 1495 comma 3, c.c., avendo i venditori
occultato il vizio dell’immobile venduto.
Proposta impugnazione da B.G., L.S. e L.M., questa veni-
va accolta dalla Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.
5886/2012 del 22 novembre 2012. La Corte d’appello osser-
vava come la prescrizione della garanzia dovuta dal vendi-
tore, ai sensi dell’art. 1495 comma 3, c.c., si compie "in ogni
caso in un anno dalla consegna", indipendentemente dal
tempo della scoperta e dalla valutazione della condotta del
venditore, sicchè, avendo le parti stabilito all’art. 6 dell’atto
1 ottobre 2001 che il compratore veniva immediatamente

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