Corte di Cassazione Civile sez. Un., 16 febbraio 2018, n. 3873

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Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 16 FEBBRAIO 2018, N. 3873
PRES. RORDORF – EST. LOMBARDO – P.M. SORRENTINO (PARZ. DIFF.) – RIC. P.
(AVV.TI STELLA RICHTER E FORLATI) C. C. D. S.R.L. (AVV.TI DI GIOVANNI, DI MAJO
E PICCIONE)
Proprietà y Acquisto y Costruzione su suolo co-
mune realizzata da uno solo dei comunisti y In vio-
lazione dei limiti previsti dall’art. 1102 c.c. y Disci-
plina applicabile y Accessione ex art. 934 c.c. y In
mancanza di valido titolo in contrario y Regime giu-
ridico disciplinante i rapporti tra comproprietario
costruttore e comproprietario non costruttore y Ius
tollendi y Esercizio.
. La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo
comune diviene per accessione, ai sensi dell’art. 934
c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari del
suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprie-
tà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso,
che deve rivestire la forma scritta ad substantiam. Il
consenso alla costruzione manifestato dal comproprie-
tario non costruttore, pur non essendo idoneo a costi-
tuire un diritto di superf‌icie o altro diritto reale, vale
a precludergli l’esercizio dello ius tollendi. Ove lo ius
tollendi non venga o non possa essere esercitato, i com-
proprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al com-
proprietario costruttore, in proporzione alle rispettive
quote di proprietà, le spese sopportate per l’edif‌icazio-
ne dell’opera. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 934) (1)
(1) L’ordinanza Cass. civ. 11 aprile 2017, n. 9316 con cui sono stati ri-
messi al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle S.U., gli
atti della controversa questione concernente il regime proprietario
della costruzione realizzata, su suolo comune, da uno solo dei comu-
nisti trovasi pubblicata in questa Rivista 2017, 417.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - P.F. convenne, dinanzi al Tribunale di Belluno (Se-
zione distaccata di Pieve di Cadore), la società C.D. s.r.l.
Premettendo di essere comproprietario pro indiviso, con
la società convenuta, di un terreno sito in Cortina d’Am-
pezzo, adiacente al fabbricato condominiale delle parti,
chiese lo scioglimento della comunione delle unità im-
mobiliari edif‌icate dalla società C.D. sul suolo comune
(costituite da un corpo edilizio interrato composto da due
piani sovrapposti e da altra costruzione a livello seminter-
rato adibita ad autorimessa e cantina), con conseguente
attribuzione delle quote di spettanza di ciascuno e con
determinazione degli eventuali conguagli.
La società convenuta, costituendosi e resistendo alle
domande attoree, chiese dichiararsi non luogo a provvede-
re sulla divisione dei locali seminterrati comuni destinati
ad autorimessa, cantina ed accessori, stante l’intervenu-
to accordo fra le parti in ordine all’attribuzione dei beni;
chiese, invece, l’attribuzione in proprietà esclusiva del
corpo edilizio interrato, sul presupposto che lo stesso fos-
se di sua proprietà esclusiva; in subordine, nell’ipotesi di
accoglimento anche parziale della domanda attorea, chie-
se la condanna del P. a corrispondere ad essa convenuta
un indennizzo per l’indebito arricchimento.
L’adito Tribunale, con sentenza dell’8 aprile 2011, di-
chiarò che la società C.D. s.r.l. era esclusiva proprieta-
ria del corpo di fabbrica interrato edif‌icato nel terreno
comune; dichiarò che il P. e la C.D. erano proprietari
esclusivi dei locali al piano seminterrato meglio descritti
nella relazione del C.T.U., salva la comunione sull’area di
manovra.
2. - Sul gravame proposto dal P., la Corte di Appello di
Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado.
Nel rilevare la carenza dei presupposti per poter rite-
nere "cosa comune" il corpo di fabbrica interrato edif‌icato
dalla società convenuta (che costituisce l’immobile cui
attiene la questione di diritto sottoposta a questa Corte), i
giudici di appello hanno osservato che tale corpo di fabbri-
ca: (a) risulta essenzialmente incorporato alla proprietà
esclusiva della convenuta società C.D. (che vi accede per
mezzo di una scala interna dall’unità abitativa di sua pro-
prietà, situata al piano terra dell’edif‌icio condominiale)
ed è stato realizzato su progetto e con lavori eseguiti dallo
stesso attore P. (socio e legale rappresentante dell’omoni-
ma impresa edile), ma pagati esclusivamente dalla C.D.
sul presupposto che esso sarebbe stato di proprietà esclu-
siva di quest’ultima e non di proprietà comune; (b) non è
incorporato nè è funzionalmente legato alla proprietà del
P.; (c) è privo di caratteristiche (quali un muro maestro
o un tetto) tali da indurre a ritenerlo essenziale all’esi-
stenza dei beni comuni; (d) inf‌ine, è stato progettato e
realizzato in funzione esclusiva delle preesistenti unità
immobiliari di proprietà della società C.D.
Rilevando che, nella specie, vi sarebbe stato un valido
accordo assunto ed osservato dalle parti, provato docu-
mentalmente, la Corte di Appello di Venezia, nell’esclude-
re la comproprietà di quanto realizzato nel sottosuolo, ha
richiamato il principio di diritto secondo cui alle costru-
zioni eseguite da uno dei comproprietari sul suolo comune
non si applica la disciplina sull’accessione contenuta
nell’art. 934 c.c., ma quella in materia di comunione, con
la conseguenza che la nuova costruzione diviene di pro-

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