Corte di Cassazione civile sez. III, ord. 13 Giugno 2017, n. 14623

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 13 GIUGNO 2017, N. 14623
PRES. CHIARINI – EST. D’ARRIGO – RIC. Z.S. (AVV.TI CARDONE E LEVATI) C.
I.N.P.S. (AVV.TI DE RUVO E ANZIANO)
Recesso del conduttore y Gravi motivi y Verif‌ica-
tisi prima della naturale scadenza del contratto y
Non manifestati dal conduttore y Interpretazione y
Incidenza pro futuro dei motivi sul sinallagma con-
trattuale y Esclusione.
. In tema di recesso anticipato del conduttore ad uso
diverso da quello abitativo, ai sensi della L. n. 392 del
1978, art. 27, comma 8, quando i gravi motivi soprav-
venuti dedotti dal conduttore si sono verif‌icati prima
della scadenza del termine per dare l’utile disdetta
alla scadenza naturale del contratto e il conduttore
non l’abbia data, tale condotta, interpretata secondo il
principio di buona fede, va intesa come rinunzia a far
valere in futuro l’incidenza di tali motivi sul sinallagma
contrattuale, dei quali può altresì presumersi la non
gravità, poiché altrimenti sarebbe stato ragionevole
utilizzare il mezzo più rapido per la cessazione del rap-
porto. (Mass. Redaz.) (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 4; l.
27 luglio 1978, n. 392, art. 27; d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13; l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Z.S., proprietaria di uno stabile sito in Velletri, conven-
ne in giudizio l’I.N.P.S., conduttrice dell’immobile dal 19
luglio 1990, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità
o l’ineff‌icacia della disdetta comunicata dall’Ente e che,
in ogni caso, quest’ultimo fosse condannato al ripristino
dello stato dei luoghi ovvero al risarcimento dei danni ar-
recati all’immobile.
Il Tribunale di Velletri, nel contraddittorio delle parti,
accolse solo la domanda risarcitoria, limitatamente all’im-
porto di Euro 5.106,53, rigettando per il resto.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello
di Roma con sentenza dell’8 gennaio 2013, avverso la quale
la Z. ricorre prospettando due censure di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta all’attenzione di questa Corte ri-
guarda la validità del recesso unilaterale comunicato
dall’I.N.P.S. in data 4 novembre 1998.
Con il primo motivo la Z. deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 27 legge locaz., sostenendo che nella
specie non ricorrevano i giusti motivi che, ai sensi dell’ottavo
comma dell’articolo citato, legittimano il recesso anticipato.
Il secondo motivo di ricorso riguarda l’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio, ossia che il contratto, stipu-
lato nel 1990 per una durata iniziale di sei anni, si è rinno-
vato nel 1996, ossia in epoca successiva all’entrata in vigo-
re della legge n. 626 del 1994 che, prescrivendo regole più
stringenti in materia di sicurezza sul lavoro, è stata dedotta
dall’I.N.P.S. quale fatto sopravvenuto che rendeva l’immobile
inadatto allo scopo cui era destinato. A parere della proprie-
taria, poichè i fatti che giustif‌icano il recesso anticipato del
conduttore devono essere sopravvenuti alla formazione del
contratto, nel 1996 l’I.N.P.S. avrebbe potuto disdettare la rin-
novazione tacita ma, una volta rinnovatosi il rapporto, non
avrebbe potuto addurre, quale causa del recesso anticipato,
un evento verif‌icatosi anteriormente alla rinnovazione.
I due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati
congiuntamente e devono essere rigettati.
Anzitutto va premesso che i gravi motivi che consen-
tono il recesso del conduttore dal contratto di locazione,
ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 4 e 27, devono
essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, im-
prevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto
(ex plurimis: sez. III, sentenza n. 26711 del 13 dicembre
2011, Rv. 620662). Tale requisiti ricorrono anche quando
una nuova normativa imponga al conduttore l’osservanza
di determinate regole per lo svolgimento dell’attività pro-
grammata all’interno dell’immobile, in forza delle quali
quest’ultimo diviene inidoneo allo scopo.
Pertanto, l’impossibilità di adeguare l’immobile locato
alle nuove prescrizioni in tema di sicurezza nei luoghi di
lavoro previste dalla L. n. 626 del 1994, costituisce grave
motivo che legittima il recesso anticipato del conduttore,
qualora quest’ultimo sia tenuto all’osservanza di tali pre-
scrizioni (v. anche sez. III, sentenza n. 6895 del 07 aprile
2015, in motivazione).
Resta da esaminare, però, l’eccezione della locataria, la
quale pone l’accento sulla circostanza che la citata L. n.
626 del 1994, entrò in vigore prima della scadenza del rin-
novo contrattuale del 1996, mentre il recesso di che trattasi
(dichiarato nullo quello del 16 luglio 1998 per difetto dei
requisiti) venne comunicato solo in data 4 novembre 1998.
In sostanza, la questione prospettata alla Corte è se
il conduttore di un immobile possa addurre, quale grave
motivo legittimante il recesso ai sensi della L. n. 392 del
1978, art. 27, un fatto verif‌icatosi anteriormente all’ultimo
rinnovo tacito del contratto.
Al quesito - che presenta caratteri di novità, in quanto
non risulta che una simile questione sia stata f‌inora vaglia-
ta dalla Corte di Cassazione - deve darsi risposta negativa.
Infatti, il recesso unilaterale previsto dalla L. n. 392 del
1978, art. 27, costituisce un rimedio speciale all’alterazione
del sinallagma contrattuale derivante dalla sopravvenuta
inutilità o non fruibilità dell’immobile condotto il locazio-
ne. Pertanto, i gravi motivi che lo giustif‌icano non soltanto
devono essere obiettivi e sopravvenuti, ma devono anche
essersi verif‌icati in un tempo in cui allo squilibrio delle pre-
stazioni contrattuali non può porsi rimedio in modo diverso
che mediante il recesso. Quindi, qualora dopo l’insorgen-
za dei gravi motivi, il contratto di locazione perviene alla
naturale scadenza, il rimedio f‌isiologico per porre f‌ine al
rapporto è quello della disdetta formale, che ne impedisca
la rinnovazione tacita. Se, invece, le parti lasciano che il
contratto si rinnovi, tale rinnovazione implica una tacita
valutazione di convenienza alla prosecuzione del rapporto
nonostante i fattori sopravvenuti, che dunque non potran-
no più, in un secondo momento, essere indicati dal condut-
tore a giustif‌icazione del recesso anticipato.

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