Corte di Cassazione civile sez. Trib., ord. 31 Ottobre 2017, n. 25936

Pagine172-174
172
giur
2/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
nistratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di
conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso
solo se ne dimostri, ex art. 1134 c.c. (testo previgente
alla modif‌ica operata con la L. n. 220 del 2012), l’urgen-
za, ossia se dimostri che le opere, per evitare un possibile
nocumento a sè, a terzi od alla cosa comune, dovevano es-
sere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire
tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini
(Cass. sez. II, 23 settembre 2016, n. 18759; Cass. sez. II,
19 dicembre 2011, n. 27519; Cass. sez. II, 23 aprile 2010,
n. 9743). Ai f‌ini dell’applicabilità dell’art. 1134 c.c., va al-
lora considerata urgente non solo la spesa che sia giusti-
f‌icata dall’esigenza di manutenzione, quanto la spesa la
cui erogazione non possa essere differita, senza danno o
pericolo, f‌ino a quando l’amministratore o l’assemblea dei
condomini possano utilmente provvedere. La ragione sot-
tintesa all’art. 1134 c.c. viene ravvisata, del resto, proprio
nell’esigenza di evitare dannose interferenze del singolo
condomino nell’amministrazione, dovendosi esprimere il
concorso dei distinti proprietari alla gestione delle cose
comuni essenzialmente in forma assembleare. La prova
dell’indifferibilità della spesa incombe, peraltro, sul con-
domino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare,
a tal f‌ine, la sussistenza delle condizioni che imponevano
di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire
tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini
(Cass. sez. II, 26 marzo 2001, n. 4364; Cass. sez. II, 4 ago-
sto 1997, n. 7181; Cass. sez. II, 12 settembre 1980, n. 5256).
La Corte d’Appello ha quindi correttamente ritenuto deci-
siva, in senso contrario alla ravvisabilità dei presupposti
di cui all’art. 1134 c.c., la circostanza che il condominio
e l’amministratore fossero stati messi a conoscenza della
necessità della manutenzione delle fondamenta dell’edi-
f‌icio passanti per la proprietà Marrone quantomeno dal
giugno 1999, ovvero oltre un anno prima di quando poi le
opere furono compiute, essendo tale lasso di tempo più
che suff‌iciente a richiedere il consenso degli altri condo-
mini (Cass. sez. II, 10 dicembre 1977, n. 5356). A fronte
della eventuale perdurante inerzia dell’amministratore e
dell’assemblea nell’adozione dei provvedimenti necessari
per l’amministrazione della cosa comune, della cui esi-
genza gli organi condominiali siano stati resi edotti, non
può farsi ricorso alla gestione sostitutiva del singolo con-
domino, ai sensi dell’art. 1134 c.c., potendosi, piuttosto,
sperimentare strumenti alternativi, quale quello allestito
dall’art. 1105 comma 4, c.c..
Il terzo motivo di ricorso, che critica la decretata
soccombenza del Marrone ai f‌ini della regolamentazione
delle spese processuali, e la mancata compensazione delle
stesse, è del tutto infondato. Infatti, nel sistema di regola-
mento delle spese processuali previgente alla sostituzione
del secondo comma dell’art. 92 c.c. ad opera della L. n. 263
del 2005, art. 2 (qui applicabile ratione temporis, trattan-
dosi di procedimento instaurato prima del 1 marzo 2006),
la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità,
come violazione dell’art. 91 c.p.c., solo se le stesse spese
siano state poste a carico della parte totalmente vittorio-
sa. La valutazione dell’opportunità della compensazione
totale o parziale rientra, invece, nei poteri discrezionali
del giudice di merito, e la mancata deroga al criterio di
soccombenza non è censurabile in cassazione.
Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condan-
nato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio
di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha ag-
giunto il comma 1-quater al T.U. di cui all’art. 13, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unif‌icato pari a quello dovuto per l’impugnazione integral-
mente rigettata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. TRIB., ORD. 31 OTTOBRE 2017, N. 25936
PRES. CHINDEMI – EST. ZOSO – RIC. LATTERIA PADANA BORGOFORTE AGRICOLA
COOPERATIVA (AVV. BELLI) C. COMUNE DI BORGOFORTE (AVV. CANNAS)
Tributi degli enti pubblici locali y Imposta co-
munale sugli immobili y Esenzioni ed agevolazioni y
Immobili rurali y Costruzioni strumentali necessa-
rie all’attività agricola y Carattere rurale delle co-
struzioni strumentali allo svolgimento dell’attività
agricola y Cooperative agricole.
. In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel
catasto dei fabbricati come ‘rurale’, con l’attribuzione
della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza
della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal-
l’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, conv. in L. n. 133 del
1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 23 bis del D.L. n. 207 del 2008, conv.
in L. n. 14 del 2009, e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del
D.L.vo n. 504 del 1992. L’attribuzione all’immobile di
una diversa categoria catastale deve essere impugnata
specif‌icamente dal contribuente che pretenda la non
soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fab-
bricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato
ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare
l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al
f‌ine di potere legittimamente pretendere l’assogget-
tamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati
non iscritti in catasto, l’assoggettamento all’imposta è
condizionato all’accertamento positivamente concluso
della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento
della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del
1993, art. 9, e successive modif‌icazioni che può essere
condotto dal giudice tributario investito della domanda
di rimborso proposta dal contribuente, sul quale gra-
va l’onere di dare prova della sussistenza dei predet-
ti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili
strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fab-
bricato e titolare del fondo, potendo la ruralità esse-
re riconosciuta anche agli immobili delle cooperative
che svolgono attività di manipolazione, trasformazione,
conservazione, valorizzazione o commercializzazione

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT