Corte di Cassazione civile sez. VI, ord. 16 Novembre 2017, n. 27235

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giur
2/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso che, pur trattandosi di ricorso presentato an-
teriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 168 del 2016
conv. in L. n. 197 del 2016, non era stata f‌issata, alla data
di entrata in vigore della nuova normativa (30 ottobre
2016), l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, trova
applicazione la nuova disciplina dell’art. 380 bis c.p.c., che
consente alle parti di presentare memorie, ma non anche
di partecipare all’adunanza;
col primo motivo (che deduce la nullità della senten-
za in riferimento all’art. 324 c.p.c. e all’art. 2909 c.c.), la
ricorrente censura la Corte per non aver tenuto conto del
giudicato costituito dalla sentenza n. 1091/2014 emessa
fra le stesse parti dalla Corte di Appello dell’Aquila (a
conferma della sentenza n. 79/2014 pronunciata dal Tribu-
nale), con cui era stato affermato che, dopo una disdetta
invalida del 2000, l’amministrazione comunale non aveva
effettuato altre disdette per la scadenza del 7 agosto 2007
e per quella successiva del 7 agosto 2013;
il motivo è infondato, in quanto:
a prescindere da ogni valutazione sulla ritualità della
produzione (a mezzo della memoria ex art. 380 bis c.p.c.)
della sentenza n. 1091/2014 e della certif‌icazione di non
avvenuta impugnazione, deve escludersi che tale senten-
za comporti un giudicato ostativo all’accoglimento della
domanda del Comune;
la pronuncia, infatti, è intervenuta su una domanda di
sfratto (notif‌icata nel giugno 2012), rispetto alla quale la
Corte ha accertato che, dopo una disdetta pervenuta il 7
agosto 2000 (e dunque tardiva rispetto alla scadenza del 6
agosto 2001), il contratto si era rinnovato tacitamente per
sei anni e, quindi, per un ulteriore sessennio; la Corte ha
inoltre precisato che la disdetta dell’agosto 2000 non po-
teva essere considerata "valida" in relazione alla scadenza
dell’agosto 2007;
nulla la Corte ha statuito sul punto della idoneità o
meno dell’intimazione di sfratto del 2012 a integrare essa
stessa idonea disdetta per la nuova scadenza, ossia sul
tema che costituisce oggetto del presente giudizio, il cui
esame non risulta pertanto inf‌luenzato da alcun giudicato;
il secondo motivo (che denuncia la nullità della sen-
tenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 84 comma
2, c.p.c. e, comunque, la violazione dell’art. 84 comma 2,
c.p.c.) censura la Corte per non avere preso posizione sul-
le "osservazioni di diritto" contenute nell’atto di appello in
relazione alla carenza di rappresentanza negoziale del di-
fensore per l’esercizio del potere di disdetta; la ricorrente
ribadisce che la procura non conferiva il potere (negozia-
le) di comunicare la disdetta, ma esclusivamente quello di
intimare lo sfratto;
il motivo è infondato, in relazione ad entrambi i prof‌ili,
in quanto la Corte ha preso posizione sulle contestazio-
ni dell’appellante e ha affermato - correttamente e con
richiamo a precedenti di legittimità (Cass. n. 8443/1995,
Cass. n. 409/2006 e Cass. n. 263/2011) - che anche l’inti-
mazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da
essa si trae l’inequivoca volontà del locatore di non rinno-
vare il contratto, e che "tale intimazione è direttamente
riferibile al locatore in virtù della procura al difensore,
che l’ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e
dello stesso mandato alle liti, estensibile ad una dichia-
razione che, pur avendo natura sostanziale, costituisce il
presupposto dell’intimazione di sfratto, e vale, quindi, ad
integrare una disdetta valida ed eff‌icace";
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 16 NOVEMBRE 2017, N. 27235
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. MARRONE (AVV. DI CARLO) C. CONDOMINIO
VIA TELESINO PALERMO (AVV. MANZELLA)
Amministratore y Attribuzioni y Opere di manu-
tenzione straordinaria y Eseguite da terzi su dispo-
sizione dell’amministratore senza previa delibera
assembleare y Aff‌idamento del terzo y Irrilevanza
y Obbligo di spesa per il condominio y Esclusione.
Contributi e spese condominiali y Rimborso
delle spese anticipate dal condomino y Spese per
la conservazione della cosa comune y Diritto al rim-
borso y Presupposto dell’urgenza y Necessità.
. Il principio secondo cui l’atto compiuto, benché irre-
golarmente, dall’organo di una società resta valido nei
confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto
aff‌idamento sull’operato e sui poteri dello stesso, non
trova applicazione in materia di condominio di edif‌ici
con riguardo a prestazioni relative ad opere di manu-
tenzione straordinaria eseguite da terzi su disposi-
zione dell’amministratore senza previa delibera della
assemblea di condomini, atteso che i rispettivi poteri
dell’amministratore e dell’assemblea sono delineati
con precisione dagli artt. 1130 e 1135 c.c., limitando le
attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria ammini-
strazione e riservando all’assemblea dei condòmini le
decisioni in materia di amministrazione straordinaria.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1130; c.c., art. 1135; c.c., art.
2384) (1)
. Il condomino che, in mancanza di autorizzazione
dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato
le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto
al rimborso solo se ne dimostri, ex art. 1134 c.c. (testo
previgente alla modif‌ica operata con la L. n. 220 del
2012), l’urgenza, ossia se dimostri che le opere, per evi-
tare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa
comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e sen-
za possibilità di avvertire tempestivamente l’ammini-
stratore o gli altri condomini. Ai f‌ini dell’applicabilità
dell’art. 1134 c.c., va allora considerata urgente non
solo la spesa che sia giustif‌icata dall’esigenza di manu-
tenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa
essere differita, senza danno o pericolo, f‌ino a quando
l’amministratore o l’assemblea dei condòmini possano

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