Corte di Cassazione civile sez. VI, ord. 29 Novembre 2017, n. 28471

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando, ai
sensi dell’art. 360 n. 2 c.p.c., la violazione e/o la falsa ap-
plicazione degli artt. 739 ss. c.p.c., e cioè delle norme di
diritto che regolano il procedimento di volontaria giurisdi-
zione, ha censurato il decreto impugnato per aver immo-
tivatamente ritenuto irrilevante l’intervenuta presenta-
zione dei rendiconti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012,
la loro approvazione da parte dell’assemblea e la conferma
dell’avv. X nella carica di amministratore del condominio,
laddove, al contrario, si tratta di fatti sopravvenuti che, pri-
ma del deposito del provvedimento di revoca da parte del
tribunale (che, ai sensi dell’art. 741 c.p.c., ha eff‌icacia solo
con il decorso del termine per proporre reclamo), hanno
sanato l’omissione riscontrata, in tal modo eliminando i
presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di revo-
ca dell’amministratore di condominio, con la conseguenza
che la corte d’appello avrebbe dovuto procedere al rigetto
dell’istanza ovvero, in base ai fatti sopravvenuti, alla revo-
ca, ai sensi dell’art. 742 c.p.c., del decreto di primo grado.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando, in
via subordinata, la violazione e/o la falsa applicazione del-
l’art. 91 c.p.c., censura il decreto impugnato per aver con-
fermato la condanna alle spese di lite disposta dal tribuna-
le pur a fronte delle molteplici circostanze dedotte e della
volontà espressa dall’assemblea, che, ai sensi dell’art. 92
c.p.c., costituiscono quelle gravi ed eccezionali ragioni che
ne legittimano la compensazione.
3. Il primo motivo è inammissibile. II ricorso per cassa-
zione proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto
con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo nei
confronti del decreto del tribunale di revoca dell’ammini-
stratore di condominio, previsto dall’art. 1129 c.c., anche
nel testo successivo alla riforma di cui alla L. n. 220 del
2012, non è, infatti, ammissibile. Si tratta, in effetti, di un
provvedimento camerale che, pur se reso all’esito di un
procedimento plurilaterale, e cioè ad interessi contrappo-
sti, non ha alcuna eff‌icacia decisoria, lasciando all’ammi-
nistratore revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdi-
zionale del diritto provvisoriamente inciso e di far valere
le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena
(Cass. n. 15706/2017, in motiv.).
4. Il secondo motivo è, invece, ammissibile. Il ricorso
per cassazione proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. è, infat-
ti, ammissibile (soltanto) avverso la statuizione relativa
alla condanna al pagamento delle spese del procedimento,
concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e di
credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo.
Il motivo è, tuttavia, infondato. La conferma da parte della
corte d’appello del decreto del tribunale in materia di
spese di lite è conforme all’indirizzo giurisprudenziale di
legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquida-
zione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, nel caso di
rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specif‌i-
co motivo di impugnazione, modif‌icare la statuizione sulle
spese processuali di primo grado (Cass. n. 1775/2017). Nel
caso di specie, la reclamante, senza proporre uno specif‌ico
motivo di censura avverso la relativa quantif‌icazione, si è
limitata, in sede di reclamo, ad invocare la compensazione
delle spese di lite nel giudizio di primo grado.
5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liqui-
date in dispositivo.
7. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti
per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della L. n. 228/2012. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 29 NOVEMBRE 2017, N. 28471
PRES. AMENDOLA – EST. SESTINI – RIC. ITALVEN S.A.S. C. X
Disdetta y Intimazione di sfratto y Validità anche
come disdetta y Riferibilità al locatore y Presuppo-
sti.
. Anche l’intimazione di sfratto può contenere la di-
sdetta, in quanto da essa si trae l’inequivoca volontà
del locatore di non rinnovare il contratto. Tale inti-
mazione è direttamente riferibile al locatore in virtù
della procura al difensore, che l’ha sottoscritta, posta
a margine della citazione, e dello stesso mandato alle
liti, estensibile ad una dichiarazione che, pur avendo
natura sostanziale, costituisce il presupposto dell’inti-
mazione di sfratto, e vale, quindi, ad integrare una di-
sdetta valida ed eff‌icace. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1596;
c.c., art. 1597) (1)
(1) Nel senso che la disdetta del contratto di locazione per uso abi-
tativo può essere comunicata anche con forma diversa da quella pre-
scritta dall’art. 3 della L. n. 392 del 1978, purché inequivocabilmente
intesa a rivelare in concreto la volontà di non rinnovare il contratto
alla scadenza e può, quindi, essere contenuta anche in un atto pro-
cessuale che logicamente e giuridicamente presupponga la volontà
di disdettare il contratto o riveli tale volontà, v. Cass. civ. 12 gennaio
2006, n. 409, in questa Rivista 2006, 333; Cass. civ. 2 agosto 1995, n.
8443, ivi 1995, 799.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Italven s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza n. 688/16 con cui la Corte di Appello
dell’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, che
aveva accolto la domanda di sfratto per f‌inita locazione
proposta dal Comune di L’Aquila - in relazione ad un fondo
ad uso diverso - ritenendo che una precedente intimazio-
ne di sfratto notif‌icata il 21 giugno 2012 costituisse idonea
disdetta in riferimento alla scadenza del 7 agosto 2013;
l’intimato ha resistito con controricorso;
la ricorrente ha depositato, unitamente alla memo-
ria ex art. 380 bis comma 2, c.p.c., copia della sentenza
1091/2014 della Corte di Appello dell’Aquila, corredata di
certif‌icazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.;
la ricorrente ha anche fatto pervenire - in corso di adu-
nanza - una istanza di audizione in camera di consiglio.

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