Corte di Cassazione civile sez. II, ord. 30 Novembre 2017, n. 28764
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giur
2/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
relati per la prima ad un valore medio di Euro 550,00, per la
seconda di Euro 300,00 e per la terza di Euro 700,00.
Va considerato, tuttavia, che la stessa ricorrente ha
indicato nella misura massima il dovuto, cioè in Euro
2.976,00, che è l’importo massimo per le dette tre voci do-
vuto per il giudizio di appello.
Ne segue che può farsi riferimento a detto importo e la
ricorrente va condannata al pagamento di esso a titolo di
spese giudiziali del giudizio di appello.
4. Conclusivamente il ricorso è rigettato quanto al pri-
mo ed al secondo motivo.
È accolto quanto al secondo e la sentenza è cassata
quanto alla sola statuizione di liquidazione delle spese a
favore della T..
Pronunciando sul merito riguardo al giudizio di appel-
lo, relativamente alle spese del grado nel rapporto proces-
suale fra ricorrente e T., le stesse vanno liquidate in Euro
2.976,00 e, dunque, la ricorrente va condannata al paga-
mento a questo titolo solo di tale somma.
Si debbono regolare anche le spese del giudizio di cas-
sazione ed esse nel rapporto processuale fra la ricorrente
e la T. possono compensarsi, atteso che il ricorso è stato
accolto solo in parte. Non è luogo, invece, a provvedere
sulle spese riguardo ai restanti rapporti processuali.
La statuizione sulle spese in via solidale adottata dalla
sentenza di appello nei confronti della qui ricorrente e del
F. e del Condominio (omissis) rimane immutata per l’im-
porto indicato fra il F. ed il Condominio, mentre si riduce
nei confronti della M. al solo importo di Euro 2.976,00, sul
quale, dunque, rimane il vincolo solidale a tre. Sull’im-
porto eccedente fino a concorrenza della somma indicata
dalla sentenza in Euro 10.740,00 rimane ferma la solida-
rietà solo fra il F. ed il Condominio (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 30 NOVEMBRE 2017, N. 28764
PRES. BIANCHINI – EST. DONGIACOMO – RIC. X C. Y
Amministratore y Revoca y Reclamo avanti la cor-
te di appello y Decreto decisorio y Ricorso per cas-
sazione ex art. 111 Cost. y Ammissibilità y Esclu-
sione y Ragioni.
. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. avver-
so il decreto con il quale la corte di appello provvede
sul reclamo nei confronti del decreto del tribunale di
revoca dell’amministratore di condominio, previsto
dall’art. 1129 c.c., anche nel testo successivo alla rifor-
ma di cui alla legge n. 220 del 2012, non è ammissibile,
trattandosi di provvedimento camerale che, se pur reso
all’esito di un procedimento plurilaterale, e cioè ad
interessi contrapposti, non ha alcuna efficacia deciso-
ria, lasciando all’amministratore revocato la facoltà di
chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provviso-
riamente inciso e di far valere le sue ragioni attraverso
un processo a cognizione piena. (c.c., art. 1129; att. c.c.,
art. 64) (1)
(1) Principio già espresso da Cass. civ. 23 giugno 2017, n. 15706; Cass.
civ. 11 aprile 2017, n. 9348; Cass. civ. 27 febbraio 2012, n. 2986 e Cass.
civ. 1 luglio 2011, n. 14524, tutte in www.latribunaplus.it
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
X, con ricorso notificato in data 14.17 giugno 2014 e de-
positato in data 2 luglio 2014, ha impugnato, ai sensi del-
l’art. 111, comma 7°, Cost., il decreto con il quale, in data 5
giugno 2014, la corte d’appello di Napoli ha rigettato (com-
pensando “le spese del grado” “in considerazione della no-
vità dei principi di diritto applicati”) il reclamo dalla stessa
proposto nei confronti del provvedimento del tribunale di
Napoli che, il 13 marzo 2014, su ricorso di Y, l’ha revocata, a
norma dell’art. 1129 c.c., dalla carica di amministratore del
Condominio di (omissis), articolando due motivi.
Y con controricorso notificato in data 3 luglio 2014 e
depositato il 11 luglio 2014, ha, tra l’altro, eccepito l’inam-
missibilità del ricorso. Il controricorrente ha depositato
memoria.
La corte di appello di Napoli ha ritenuto, per un ver-
so, che le delibere adottate dall’assemblea condominiale
in pendenza del procedimento (vale a dire l’approvazione
dei rendiconti 2010, 2011, 2012 e 2013 e la sua conferma
nella carica di amministratore del condominio) non abbia-
no eliso l’interesse del Y alla richiesta pronuncia di revoca
(“la circostanza che...l’amministratore abbia presentato i
rendiconti 2010, 2011 2012 e 2013 e che l’assemblea li abbia
approvati non vale...a sanare l’inadempimento: i rendicon-
ti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati presentati
con notevole ritardo...sicché non può dubitarsi che l’am-
ministratore ha violato uno dei suoi obblighi primari, che
è quello di rendere il conto della sua gestione “alla fine di
ciascun anno” (secondo l’originaria formulazione dell’art.
1130 ult. comma c.c.) ovvero, secondo il nuovo dettato
dell’art. 1130 ult. comma c.c., di redigere il rendiconto con-
dominiale “annuale” della gestione e convocare l’assemblea
per la relativa approvazione entro centottanta giorni”; né
- ha aggiunto la corte - può rilevare la conferma dell’avv.
X nella carica di amministratore del condominio, decisa
dall’assemblea con delibera del 10 marzo 2014, posto che,
a norma dell’art. 1129, comma 13° c.c., nel testo successivo
alla riforma di cui alla L. n. 220 del 2012, “in caso di revo-
ca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può
nominare nuovamente l’amministratore revocato”, “sicché,
diversamente da quanto previsto dalla precedente discipli-
na, l’assemblea non è libera di nominare nuovamente l’am-
ministratore resosi inadempiente e revocato con provve-
dimento dell’autorità giudiziaria”: il reclamato, quindi, ha
concluso la corte, “ha uno specifico interesse ad ottenere
il provvedimento giudiziale di revoca perchè potrebbe far
valere l’illegittimità della nomina dell’avv. X impugnando
la relativa delibera” e, per altro verso, che le giustificazione
addotte dalla reclamante (e cioè che il Y con la sua attività
ostruzionistica e defatigante, avrebbe contribuito a ritar-
dare la presentazione dei rendiconti) sono risultate gene-
riche e, soprattutto, non hanno consentito “di evincere il
nesso causale tra la condotta del…reclamato ed il ritardo
nella presentazione dei rendiconti”.
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