Corte di Cassazione civile sez. III, ord. 17 Gennaio 2018, n. 902

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giur
2/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di
cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di versa-
mento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti
incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unif‌icato pari a quello dovuto per le impugnazioni inte-
gralmente rigettate. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 17 GENNAIO 2018, N. 902
PRES. DI AMATO – EST. FRASCA – RIC. M.C. C. CONDOMINIO X ED ALTRI
Procedimento civile in genere y Legittimazione y
Ad causam y Diritto al risarcimento dei danni cagio-
nati ad un immobile y Ambulatorietà y Esclusione.
. Il diritto al risarcimento dei danni subìti da un bene
spetta a chi ne sia proprietario al momento del verif‌i-
carsi dell’evento dannoso, e, conf‌igurandosi come un
diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non se-
gue quest’ultimo nell’ipotesi di alienazione, salvo che
non sia pattuito il contrario. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
832; c.c., art. 1260; c.c., art. 1470; c.c., art. 2043) (1)
(1) Principio recentemente espresso anche da Cass. civ., sez. un.,
16 febbraio 2016, n. 2951, in www.latribunaplus.it e, anteriormente,
da Cass. civ. 12 novembre 2014, n. 24146 in questa Rivista 2015, 167.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.C. ha proposto ricorso per cassazione contro il
Condominio (omissis), F.F. e T.R. avverso la sentenza del 5
maggio 2014, con la quale la Corte d’appello di Venezia ha
parzialmente accolto il suo appello principale e dichiarato
inammissibile quello incidentale del F. contro la sentenza
del Tribunale di Venezia del febbraio 2006.
Quella sentenza, provvedendo sulla domanda introdot-
ta dalla ricorrente contro tutti e tre gli intimati, per otte-
nere il risarcimento di danni da inf‌iltrazioni d’acqua veri-
f‌icatisi nell’appartamento sottostante un lastrico solare di
proprietà del F. da lei acquistato all’asta nel detto condo-
minio, già amministrato dalla T., nonché sulla domanda di
quest’ultima intesa ad ottenere il pagamento del proprio
compenso dal condominio e dal F., aveva accolto parzial-
mente la domanda dell’attrice nonché quella della T..
2. Al ricorso per cassazione, che propone tre motivi,
non v’è stata resistenza di alcuno degli intimai.
3. La trattazione del ricorso è stata f‌issata in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c. e non sono sta-
te depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero,
mentre la ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e
falsa applicazione degli artt. 1227, commi 1 e 2 c.c.; 1218,
2043, 2051, 2051, 1223 ss. c.c.; 2697 c.c.; 2729 c.c. in rela-
zione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Vi si censura la sentenza impugnata per avere condi-
viso la decisione del primo giudice, là dove aveva ritenuto
fondata l’eccezione ai sensi dell’art. 1227 c.c. del Condo-
minio in ordine alla mancata attivazione della precedente
proprietaria per segnalare la presenza delle inf‌iltrazioni
negli anni dal 1997 al 2001, reputandola come condotta
omissiva che aveva determinato l’aggravamento del dan-
no e, dunque, idonea per tale ragione ad escluderne la ri-
sarcibilità in capo alla medesima e, quindi, anche in capo
all’aggiudicataria qui ricorrente, giacché “nemmeno l’ag-
giudicataria può subentrare nel suo credito verso il Con-
dominio, poiché non esiste”.
Il motivo viene illustrato con un primo rilievo in cui
si lamenta, ma del tutto genericamente, che non sarebbe
chiaro se il primo giudice e quello d’appello abbiano inte-
so fare riferimento al primo o al secondo comma dell’art.
1227 c.c. Quindi, dopo il rilievo altrettanto generico che
l’applicazione di questa norma non avrebbe potuto giustif‌i-
care l’esclusione dell’intero danno verif‌icatosi nel periodo
dal 1997 al 2001, l’illustrazione si dipana con considerazio-
ni che sostengono - con ampie considerazioni sul modo in
cui dovrebbe risultare la prova di un fatto negativo - che
sarebbe stata violata la regola di ripartizione dell’onere
della prova, di cui all’art. 1227 c.c., in quanto i giudici di
merito e segnatamente quello d’appello avrebbero ritenu-
to verif‌icato il fatto negativo dell’inerzia della precedente
proprietaria senza che esso fosse provato.
1.1. Il Collegio rileva che non è necessario esaminare la
prospettazione dell’illustrazione del motivo.
Mette conto di rilevare che la sentenza impugnata ha
negato alla ricorrente il risarcimento del danno per l’ag-
gravamento della situazione originante dalle inf‌iltrazioni
nel periodo dal 1997 al 2001, cioè anteriormente al suo ac-
quisito in sede esecutiva, facendo riferimento all’art. 1227
c.c. e lo ha fatto tenendo conto dell’argomentare della
sentenza di primo grado, che la ricorrente ha prodotto in
questa sede nel rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369, secondo
comma, n. 4, c.p.c.: infatti detto argomentare, condiviso
dalla sentenza di secondo grado, risultava chiaramente
evocativo del secondo comma dell’art. 1227 c.c..
Ebbene, in relazione a tale motivazione non è necessario
esaminare le argomentazioni del motivo e vagliarne la loro
idoneità ad incrinare il ragionamento della corte di merito,
perché si deve constatare l’esistenza di una situazione nella
quale il dispositivo della sentenza impugnata appare corret-
to in iure per una ragione giuridica diversa da quella indica-
ta dalla sentenza impugnata e che questa Corte è in grado di
rilevare d’uff‌icio senza che occorrano accertamenti di fatto.
Tale ragione è che la pretesa risarcitoria relativa all’ag-
gravamento del danno dal 1997 al 2001, in quanto relati-
va a danni che si erano già verif‌icati al momento dell’ac-
quisito dell’immobile da parte della qui ricorrente, aveva
dato origine ad un diritto di credito risarcitorio in capo
alla precedente proprietaria espropriata, ma esso, non fa-
cendo parte dell’oggetto dell’espropriazione, che concer-
neva il diritto di proprietà dell’immobile, non venne tra-
sferito all’aggiudicataria per effetto della vendita forzata,
in quanto, anche in relazione ad essa vale il principio di
diritto secondo cui: “Il diritto al risarcimento dei danni su-
biti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento
del verif‌icarsi dell’evento dannoso, e, conf‌igurandosi come

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